P2P, il Garante Privacy chiude il caso Peppermint: illecito spiare gli utenti. Le associazioni si muovono per il risarcimento danni

di Alessandra Talarico |

Le società private non possono svolgere attività di monitoraggio sistematico per individuare gli utenti che si scambiano file musicali o giochi su Internet.

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L’Autorità per la privacy ha chiuso l’istruttoria avviata sul “caso Peppermint“, una piccola casa discografica tedesca che – grazie alla collaborazione della società svizzera Logistep – aveva intercettato gli indirizzi IP degli utenti, anche italiani, delle reti peer-to-peer e pretendeva di ottenerne dagli operatori telefonici anche gli indirizzi fisici al fine di chiedere un risarcimento danni.

 

La società si è quindi rivolta al Tribunale civile di Roma chiedendo che questo ordinasse ai fornitori del servizio di accesso a Internet di fornire i dati degli utenti che avevano messo a disposizione attraverso programmi peer-to-peer brani musicali protetti da diritto d’autore, diritto di cui Peppermint medesima era titolare.

 

In un primo momento il Tribunale civile di Roma ha accolto la domanda di Peppermint ed alcuni operatori telefonici sono stati costretti a consegnare i dati anagrafici di migliaia di propri clienti, che si sono visti recapitare lettere intimidatorie con la richiesta di una somma di circa 300 euro.

Ciò ha generato un effetto a catena, ed altri titolari di diritti di proprietà intellettuale (tra cui Jam Records e Techland) hanno rivolto al Tribunale di Roma – anch’essi con successo – le medesime domande di Peppermint.

 

Successivamente, però, i giudici hanno riconosciuto la prevalenza del diritto alla riservatezza quale valore fondamentale della persona, rispetto a richieste di soggetti privati per finalità commerciali connesse al diritto di autore, avallando le eccezioni sollevate da chi riteneva che i sistemi di monitoraggio utilizzati da Logistep  fossero illegittimi e non autorizzati e violassero apertamente la privacy degli utenti.

 

Sulla base anche della decisione dell’omologa Autorità svizzera che ha ritenuto illecita l’attività svolta da Peppermint e Logistep, il Garante ha innanzitutto ricordato che le normative europee vietano a soggetti privati di “effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti”.

 

Le due società hanno inoltre violato il principio di finalità: i sistemi di file-sharing sono infatti utilizzati dagli utenti per “scopi personali”. Ragion per cui – sottolinea il Garante – “…l’utilizzo dei dati dell’utente può avvenire soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland”, ossia il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno.

 

Le due società, inoltre, non hanno rispettato i principi di trasparenza e correttezza, avendo raccolto dati “ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file”.

 

Le società dovranno dunque cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P.

 

Soddisfatte le associazioni dei consumatori: per Altroconsumo, la decisione del Garante rappresenta “la vittoria del diritto alla privacy e degli utenti della Rete”, dal momento che “la tutela dei diritti di proprietà intellettuale non può giustificare il monitoraggio e la schedatura di massa degli utenti delle piattaforme P2P”.

L’associazione sta anche valutando la possibilità di agire contro le tre società coinvolte – Peppermint, Techland e Logistep – per tutelare i diritti dei consumatori e per chiedere “un risarcimento dei danni arrecati a questi ultimi”.

Anche Adiconsum intende muoversi in questa direzione, per difendere i diritti sia degli utenti che non hanno ceduto alle pressioni della Peppermint, sia di quelli che invece hanno accettato di pagare i circa 300 euro richiesti dalla società per mezzo delle missive intimidatorie inviate dai legali dello studio Mahlknecht & Rottensteiner.

 

Già a maggio dello scorso anno, l’Associazione guidata da Paolo Landi, si schierò a fianco dei circa 5 mila consumatori coinvolti nel caso, sostenendo che la richiesta di pagamento fosse contraria alle norme vigenti e costituendosi in giudizio contro la Peppermint.

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