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Nonostante avessero detto e scritto per mesi ad H3G chiedendo di porre fine all’invio indiscriminato di sms e mms a tutte le ore, e avessero espressamente fatto divieto all’operatore di continuare ad usare i loro dati personali per tali azioni di disturbo, due utenti sono stati costretti a rivolgersi al Garante privacy per ottenere qualcosa in più di semplici rassicurazioni e promesse mai messe in atto.
Dopo aver condotto gli accertamenti di rito, il Garante ha quindi vietato ad H3G l’uso dei dati personali di tutti gli abbonati ad un determinato servizio telefonico perché trattati in modo illecito, prescrivendo altresì al gestore telefonico di adottare urgentemente le idonee misure organizzative e tecniche per assicurare agli utenti che ne fanno richiesta, l’immediata cessazione della ricezione di messaggi pubblicitari.
“Per il servizio in questione – ha spiegato il Garante privacy – la società non aveva tenuto conto delle istanze di revoca del consenso dei propri clienti e continuava ad inviare sms e mms pubblicitari incorrendo così in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di una molteplicità di abbonati“.
In base alle attuali normative, i messaggi pubblicitari possono essere inviati solo su esplicito consenso degli utenti e sulla base di dati esatti e aggiornati.
Ma H3G, a quanto pare, non ha rispettato queste prescrizioni, continuando a utilizzare banche dati non aggiornate in merito al consenso degli utenti all’utilizzo dei loro dati personali.
Il Garante ha infatti accertato che le banche dati in cui confluivano i dati non venivano affatto aggiornate e che ogni richiesta di revoca, successiva alla stipula del contratto, rimaneva inascoltata.
Anche chi, quindi, aveva inizialmente acconsentito a ricevere sms e mms pubblicitari, ma aveva poi cambiato idea chiedendo alla società di interromperne l’invio, continuava a essere bersagliato da spam sul telefonino.
Un attentato, oltre che alla privacy, anche al sistema nervoso degli utenti telefonici che continuano a essere vittima di ogni sorta di abuso – vedi i servizi non richiesti, le bollette gonfiate dagli 899, ecc. – da parte degli operatori.
Spiega infatti il relatore del provvedimento, Giuseppe Fortunato, che il consenso alla ricezione di questo tipo di messaggi deve essere sempre “informato, specifico e preventivo”, altrimenti ogni invio si trasforma in violazione. “Il provvedimento di divieto del Garante – ha aggiunto – è, peraltro, accompagnato dall’espressa avvertenza che l’inosservanza è punita con la reclusione da tre mesi a due anni”.
Gli operatori continuano dunque a giocare sul fatto che i loro contratti sono spesso infarciti di clausole vessatorie scritte a carattere infinitamente piccolo ed evidentemente si infastidiscono quando qualche utente armato di lente d’ingrandimento viene a sapere che il consenso all’uso dei dati può essere revocato in qualunque momento.