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Era atteso da tempo. Da quando si è diffusa la voce dell’avvenuta approvazione, nell’ultima riunione del Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) prima della pausa natalizia, gli addetti ai lavori hanno atteso con trepidazione la pubblicazione del disciplinare che regolerà lo svolgimento del beauty contest per l’individuazione dei fornitori di contenuti che avranno accesso al 40% della capacità trasmissiva dei multiplex di Rai, Elettronica Industriale (gruppo Mediaset) e Telecom Italia Media Broadcasting (gruppo Telecom).
Lo scorso martedì l’AGCOM ha pubblicato sul proprio sito web il tanto atteso disciplinare: l’inizio del beauty contest è quindi oramai imminente ed è giunta l’ora, per i fornitori di contenuti, di decidere se essere della partita o restare alla finestra.
1. Background
In base alla legge 66/2001, ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva analogica deve riservare almeno il 40% della capacità trasmissiva di ciascun multiplex digitale terrestre a fornitori di contenuti indipendenti (cioè non controllati né collegati ai soggetti tenuti a fornire il 40%), compresi quelli già operanti via satellite o via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima.
Poiché la norma sopra indicata è rimasta largamente inattuata, l’AGCOM ha deciso, già nel 2006, di intervenire mediante una procedura competitiva gestita dalla stessa Authority, diretta a rendere effettiva e sostanziale la cessione del 40% di capacità trasmissiva a soggetti indipendenti.
Un passo decisivo verso lo svolgimento del beauty contest per l’assegnazione della capacità trasmissiva si è avuto con delibera 109/07/CONS, mediante la quale l’AGCOM ha disciplinato la procedura di assegnazione della capacità trasmissiva.
Successivamente, nel novembre scorso, l’Autorità ha reso noto uno schema del disciplinare di gara, lanciando contestualmente una consultazione pubblica su detto disciplinare, per raccogliere le osservazioni dei soggetti interessati.
Il 19 dicembre 2007 è stato finalmente approvato dall’AGCOM in via definitiva il disciplinare in base al quale i fornitori di contenuti interessati dovranno presentare domanda per partecipare all’assegnazione della capacità trasmissiva resa disponibile dai soggetti obbligati.
Il disciplinare entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione che, al momento in cui si scrive, è ancora in corso).
2. Capacità disponibile e condizioni economiche
I soggetti tenuti a cedere il 40% della capacità trasmissiva dei propri multiplex sono Rai (1 mux) Elettronica Industriale/Mediaset (2 mux) e TIMB/Telecom (2 mux). Secondo le comunicazioni effettuate da questi soggetti la capacità disponibile è pari a circa 9,5 Mbt/s per ciascun mux.
Solo il mux MBONE di TIMB è configurato su base regionale; pertanto, le emittenti locali potranno accedere esclusivamente a questo mux.
Tuttavia, una rilevante modifica al disciplinare apportata a seguito della consultazione pubblica consente alle emittenti locali di accedere alla capacità trasmissiva dei mux di Rai ed Elettronica Industriale mediante la costituzione di società consortili (cfr. paragrafo 3). Tale capacità verrà comunque computata ai fini del calcolo della capacità disponibile per le emittenti locali (che, come si è detto, può raggiungere un terzo del totale).
Gli operatori hanno comunicato all’AGCOM condizioni di offerta economicamente omogenee, attestate su un costo compreso tra 800.000 e 900.000 euro per Mbit/s a livello nazionale.
Tuttavia, tali condizioni economiche di offerta sono state ritenute eccessive da AGCOM, la quale reputa inadeguato, nell’attuale fase di mercato, un ribaltamento integrale sui fornitori di contenuti dei costi di realizzazione delle reti digitali.
Il disciplinare dispone pertanto che gli operatori di rete debbano riformulare le proprie offerte economiche, distinguendo tra condizioni di lungo periodo e condizioni di breve-medio periodo. Gli operatori di rete obbligati alla cessione dovranno comunicare all’AGCOM le nuove condizioni di offerta entro 15 giorni dall’entrata in vigore del disciplinare; successivamente, l’AGCOM valuterà le nuove condizioni di offerta e richiederà agli operatori di apportare le necessarie modifiche nel termine di 15 giorni. A seguito della verifica da parte di AGCOM, le condizioni economiche di offerta saranno pubblicate sui siti web degli operatori e dell’AGCOM.
Le condizioni economiche di offerta, nella nuova formulazione, potranno prevedere meccanismi di adeguamento dei prezzi in funzione dell’ampliamento della copertura delle reti digitali terrestri; tali adeguamenti dovranno comunque essere sottoposti preventivamente all’AGCOM.
3. Soggetti che possono accedere alla capacità
Possono presentare domanda di accesso al 40% di cui sopra i seguenti soggetti:
Soggetti, anche in forma consorziata o cooperativa, in possesso dei requisiti per ottenere l’autorizzazione di fornitore di contenuti nazionale o che si impegnino ad acquisire tali requisiti in caso di aggiudicazione della capacità trasmissiva, entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa;
(ii) Emittenti nazionali analogiche che non abbiano raggiunto la copertura minima prevista dalla legge Maccanico (80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia );
(iii) Emittenti locali analogiche prive di impianti DTT che illumino almeno l’80% del proprio bacino;
(iv) Fornitori di contenuti operanti via cavo o via satellite.
Nessuno di questi soggetti deve essere in rapporto di controllo o collegamento con gli operatori di rete tenuti alla cessione.
Le emittenti locali analogiche prive di impianti DTT che illumino almeno l’80% del proprio bacino possono costituire società consortili per concorrere all’assegnazione di capacità trasmissiva a livello nazionale. A tal fine, dette società consortili dovranno (a) essere dotate di personalità giuridica, (b) essere formate da almeno 8 emittenti locali, (c) possedere i requisiti per ottenere l’autorizzazione di fornitore di contenuti nazionale e (d) non essere controllate o collegate ad alcuna delle società che le compongono (le quali, a loro volta, non potranno essere tra loro in rapporto di controllo o di collegamento).
4. Presentazione e valutazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle condizioni economiche di offerta degli operatori di rete (vedi paragrafo 2).
Il disciplinare dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. In seguito alla pubblicazione, gli operatori di rete obbligati alla cessione dovranno comunicare le nuove condizioni di offerta all’AGCOM, che le valuterà. Allo stato attuale è impossibile prevedere quanto tempo trascorrerà tra la pubblicazione del disciplinare in Gazzetta Ufficiale e la pubblicazione delle nuove condizioni economiche di offerta. Tuttavia, ipotizzando (i) che il disciplinare sia pubblicato intorno al 15 gennaio e (ii) che le condizioni economiche di offerta definitive siano pubblicate 30 giorni dopo, il termine di presentazione della domanda di partecipazione dovrebbe scadere intorno alla metà di aprile.
La domanda dovrà indicare la capacità trasmissiva richiesta.
Tra le altre cose, sarà necessario allegare il piano editoriale, il piano d’impresa ed il progetto di utilizzo della capacità trasmissiva.
Il punteggio attribuibile a ciascuna domanda è pari a 100 punti, così suddivisi: (a) Piano editoriale (massimo 40 punti), (b) Piano d’impresa (massimo 40 punti), (a) Progetto di utilizzo della capacità trasmissiva (massimo 20 punti).
Le domande saranno valutate da una Commissione di 5 esperti, appositamente nominata, la quale, entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, formerà due graduatorie: (i) una per le emittenti locali e (ii) una per i restanti soggetti.
L’AGCOM provvederà, in base alle graduatorie ed alle preferenze espresse da ciascun richiedente a seguito della pubblicazione delle graduatorie, ad associare la capacità trasmissiva a ciascun soggetto richiedente; saranno rispettati criteri di efficienza allocativa.
5. I contratti di cessione della capacità trasmissiva
Successivamente i fornitori di contenuti negozieranno i contratti con gli operatori di rete. I contratti così stipulati dovranno essere comunicati all’AGCOM, perché ne verifichi i contenuti.
I contratti di fornitura di capacità trasmissiva avranno termini di durata differenziati a seconda della categoria a cui appartiene il fornitore di contenuti selezionato:
– per i fornitori di contenuti indipendenti (compresi quelli già operanti via cavo o via satellite) che non dispongono di una propria rete trasmissiva il termine coinciderà con la completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale su tutto il territorio nazionale, con condizioni di lungo periodo (la cui durata minima sarà 4 anni) e diritto di prelazione nel rinegoziare il contratto;
– per le emittenti nazionali analogiche che non abbiano raggiunto la copertura minima prevista dalla legge Maccanico il termine coinciderà con la completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale nelle Regioni ove l’emittente non dispone di propri impianti in tecnica digitale;
– per le emittenti locali analogiche prive di impianti in tecnica digitale che illumino almeno l’80% del proprio bacino il termine coinciderà con la completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale nelle Regioni interessate.
6. Modifiche apportate a seguito della consultazione pubblica
Rispetto allo schema di disciplinare sottoposto a consultazione pubblica lo scorso novembre, il testo approvato dall’AGCOM presenta diverse variazioni:
* come si è già avuto modo di dire, è stata introdotta la possibilità, per le emittenti locali, di concorrere all’assegnazione di capacità trasmissiva in ambito nazionale mediante la costituzione di società consortili che presentino determinati requisiti (cfr. paragrafo 3);
* è stato precisato che l’AGCOM, in virtù del principio di neutralità tecnologica, ritiene opportuno che l’ingresso di nuovi operatori nel mercato della televisione digitale terrestre non sia ostacolato da limiti imposti all’offerta di contenuti sulle diverse piattaforme;
* è stata meglio specificata la nozione di “condizioni di lungo periodo”, chiarendo che la durata minima di dette condizioni deve essere di 4 anni;
* si è consentita la partecipazione al beauty contest a soggetti che, al momento della proposizione della domanda, non siano in possesso dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di fornitore di contenuti in ambito nazionale, a condizione che essi si impegnino ad acquisire tali requisiti, in caso di aggiudicazione della capacità trasmissiva, entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa;
* è stato ridimensionato il peso del piano editoriale a vantaggio del piano d’impresa. Infatti, nella precedente versione del disciplinare il piano editoriale valeva fino a 50 punti a fronte dei 30 punti del piano d’impresa, mentre ora piano editoriale e business plan si equivalgono, potendo attribuire entrambi fino a 40 punti;
* è stata corretta la precedente impostazione, che favoriva i canali generalisti a scapito di quelli tematici;
* i termini per la pubblicazione delle nuove condizioni economiche di offerta e quello per la presentazione delle domande sono stati coordinati, prevedendo che il termine per la presentazione della domanda decorra solo a seguito della pubblicazione delle condizioni economiche di offerta;
* è scomparso il riferimento alla necessità che i partecipanti al beauty contest indichino il soggetto posto al vertice della catena di controllo, essendo sufficiente che rendano dichiarazioni sui soggetti controllanti e collegati (evidentemente al solo fine di escludere l’esistenza di un rapporto di controllo o collegamento con gli operatori di rete tenuti alla cessione della capacità: cfr. paragrafo 3);
* è stato previsto che la preferenza per il multiplex sul quale essere ospitati non sia più espressa dal fornitore di contenuti nella domanda, bensì in un momento successivo, a seguito della formazione della graduatoria;
* si sono disciplinate, sebbene in maniera molto stringata, le conseguenze della mancata utilizzazione della capacità trasmissiva da parte dei soggetti aggiudicatari;
* etc.
7. Conclusioni
Il ddl Gentiloni sulla transizione al digitale terrestre, lo switch-off anticipato nella aree all digital, le pressioni della Commissione europea, le misure a sostegno della diffusione di apparecchi televisivi dotati di decoder digitale integrato, etc. inducono a ritenere che il momento embrionale della televisione digitale terrestre stia per finire.
L’imminente entrata in vigore del disciplinare di cui si è sopra tracciata una breve sintesi (necessariamente incompleta) apre una fase nuova della lunga marcia di avvicinamento allo switch-off.
Il beauty contest offre l’opportunità di prenotare un posto al tavolo della televisione digitale terrestre: gli operatori che desiderano giocare un ruolo importante nel mercato televisivo del futuro dovranno riflettere attentamente su questa opportunità, decidere se coglierla o attendere la prossima occasione, sperando che non sia troppo tardi.
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