Italia
Chi diffonde immagini non autorizzate con dati personali altrui – tramite internet o mms – rischia grosso, anche a scuola: multe da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.
Nella Direttiva inviata stamani a tutte le scuole con il parere favorevole del Garante della privacy, il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni ha inoltre sottolineato che le istituzioni scolastiche autonome hanno il potere nei regolamenti di istituto di inibire o sottoporre a opportune e determinate cautele l’utilizzo di mms, di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all’interno dei locali scolastici.
Sempre più di frequente accade che immagini e conversazioni di altri studenti, di docenti, di persone che operano all’interno della comunità scolastica siano, a loro insaputa, indebitamente diffuse tramite internet o attraverso scambi reciproci di mms.
“Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali – scrive Fioroni – può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili”.
Il Ministro chiarisce poi che in tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali.
In particolare, vengono richiamati gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell’interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici.
L’inosservanza di tali obblighi espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi.
Resta ovviamente lecito scattare foto, registrare filmati con il proprio cellulare per uso personale (ad esempio, riprendere una lezione del professore a scopo di studio individuale), ma, anche in questi casi, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy (ad esempio, articolo 10 del codice civile “abuso dell’immagine altrui”, o, in riferimento ad altri recenti fatti di cronaca, l’articolo 528 del codice penale “pubblicazioni oscene”).
Il Ministro, sulla base della normativa vigente e delle pronunce del Garante, ribadisce che la raccolta, la comunicazione e l’eventuale diffusione di immagini e suoni all’interno delle scuole deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, e che l’immagine altrui può essere utilizzata da parte degli studenti esclusivamente nei modi e nei casi consentiti dall’ordinamento.
Il Ministro ricorda quindi che per Statuto gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
L’utilizzo improprio dei videofonini da parte degli studenti, sottolinea infine la Direttiva, costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare.
Di qui la necessità che tali comportamenti siano sanzionati con rigore e severità dai regolamenti di istituto.
Il ministero, infine, collaborerà con il Garante per promuovere tutte le iniziative necessarie per informare e formare dirigenti scolastici, insegnanti e studenti sui temi della tutela della privacy.