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Pubblicità ingannevole: multa da 20.100 euro a H3G per l’offerta ‘Zero 3’

Italia


Accogliendo un ricorso presentato dal Codacons, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust) ha comminato alla compagnia H3G (3 Italia), una multa di 20.100 euro per pubblicità ingannevole.

Si tratta, nello specifico, dell’offerta denominata “Zero3”, che recita: “Zero3 un telefonino a partire da Zero euro; Canone a Zero euro; Chiamate a Zero euro”.

 

Come è ormai prassi consolidata per gli operatori telefonici e non solo, le effettive condizioni economiche dell’offerta proposta – “Chiamata zero euro solo verso 3. Scatto alla risposta 15 centesimi di euro. Quota di attivazione una tantum zero euro per LG L900. Video/Tvfonini in comodato d’uso funzionano solo con Usim/Usim TV di 3 limitazione non rimovibile. Sottoscrizione con carta di credito Rid. Impegno minimo 23 mesi. Corrispettivo per recesso anticipato. Verifica la copertura Umts e Dvb-h riferita a aree aperte su www.tre.it. Per info e costi www.tre.it o negozi 3″ – erano poste con caratteri grafici sproporzionalmente inferiori rispetto al corpo principale nel margine inferiore del messaggio.

 

Tali informazioni – fondamentali ai fini dell’esatta comprensione dell’offerta, perché attengono ad aspetti qualificanti l’offerta stessa e che smentiscono completamente il suggestivo contenuto dei claim principali – si rivelano inoltre “gravemente parziali rendendo, di conseguenza, il messaggio gravemente omissivo rispetto ai suoi claim principali”.

 

Utilizzando quindi quello che l’Antitrust definisce “il concetto di iperbole pubblicitaria per dissimulare una sostanziale non veridicità dei corrispondenti vanti”, il messaggio pubblicitario di H3G disattende “completamente quell’onere minimo e indefettibile che grava sull’operatore pubblicitario di coniugare, nelle proprie comunicazioni commerciali, le esigenze di chiarezza e completezza informativa”.

Onere, precisa il Garante, “che si rileva, particolarmente stringente per gli operatori nel settore delle telecomunicazioni dove il consumatore si trova confrontato con un’offerta estremamente varia, articolata e in continua evoluzione tecnologica con conseguente disorientamento, aggravato da una forte asimmetria informativa a favore degli operatori”.

 

Solo andando sul sito dell’operatore, il cliente può essere informato delle diverse ‘sorprese’ dell’offerta, ossia:

  1. che, in realtà, nessuna chiamata è a costo zero, dal momento che tale affermazione si riferisce unicamente all’assenza di una tariffazione al minuto per le chiamate verso altre numerazioni mobili di H3G per le quali, comunque, è previsto uno scatto alla risposta di quindici centesimi di euro (mentre per tutte gli altri numeri è applicata una tariffazione minutaria, calcolata a scatti anticipati di un minuto, di nove centesimi e uno scatto alla risposta di quindici centesimi);

  2. che il videofonino in nessun caso può essere ottenuto a zero euro, visto che anche nel caso in cui non sia previsto per il modello prescelto una quota di attivazione una tantum (variabile a seconda del modello da 49 a 149 euro) il consumatore che aderisca all’offerta è vincolato per ventitré mesi (salvo il pagamento di una penale di importo variabile dai 300 euro ai 30 euro a seconda del periodo in cui avviene il recesso anticipato) a effettuare almeno una ricarica mensile di venti euro, altrimenti dovrà corrispondere una somma pari alla differenza tra il valore dell’eventuale ricarica effettuata e la soglia minima di ricarica di venti euro;

  3. che la disponibilità del videofonino non solo è a titolo di comodato d’uso ma è anche limitata dal sistema noto come Operator Lock, circostanze che riducono ulteriormente e sensibilmente il vantaggio veicolato dal claim “un videofonino a partire da zero euro”.

  4. che il cliente deve comunque sostenere il pagamento della Tassa governativa peraltro anticipatamente e con fatturazione bimestrale così essendo limitata sino, praticamente a smentirla, l’aspettativa insita nel claim “Canone zero”. È vero che la tassa governativa è un onere erariale di cui non si avvantaggia l’operatore pubblicitario ma il messaggio è comunque idoneo a ingenerare l’aspettativa che anche di questa voce di costo il consumatore sia esentato magari attraverso forme di effettivo rimborso del suo pagamento;

  5. che la possibilità di avvalersi delle più moderne funzioni dei terminali inclusi nell’offerta (servizi Umts e ricezione dei contenuti televisivi in mobilità) può risultare significatamene frustrata da una copertura dei relativi segnali trasmissivi ancora significativamente discontinua sul territorio nazionale.

 

Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, e considerando anche le circostanze aggravanti – l’operatore risulta destinatario di numerosi provvedimenti di ingannevolezza o di illiceità in violazione del Decreto Legislativo n. 206/052 – l’Antitrust ha quindi deciso di comminare a H3G una multa di 20.100 euro. La società ha ora 60 giorni di tempo per presentare ricorso al TAR del Lazio.

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