Italia
Condizioni economiche trasparenti, informazioni semplici e sintetiche, elenchi dettagliati su internet delle offerte e delle condizioni contrattuali applicabili a ciascuna offerta. E presto arriveranno anche dei “motori di calcolo“, per agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori.
Sono queste le misure introdotte dalla delibera Agcom volta a facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato, in attuazione dell’art. 1 comma 2 del decreto legge Bersani sulla trasparenza nella telefonia.
In base alla delibera, i consumatori hanno diritto di conoscere gratuitamente il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro applicate in base contratto in vigore e il proprio profilo di consumo telefonico.
Gli operatori sono dunque obbligati a formulare condizioni economiche trasparenti e tali da evidenziare – in maniera semplice e sintetica – tutte le voci che compongono l’effettivo traffico telefonico e da consentire un adeguato confronto con le offerte formulate dagli altri operatori.
Allo stesso tempo, gli operatori telefonici dovranno pubblicare sul proprio sito internet la lista delle offerte vigenti, specificando se sono ancora sottoscrivibili o meno e inviarla contestualmente all’Authority con l’indicazione dell’indirizzo della relativa pagina web, di modo da consentire all’Agcom di pubblicare sul proprio sito (www.agcom.it) un apposito elenco dei link dove reperire tutte le informazioni.
Per quanto riguarda la pubblicità di offerte e promozioni, si dovranno indicare i prezzi comprensivi di IVA e le modalità con cui reperire informazioni più dettagliate.
Entrando più specifico, la delibera obbliga gli operatori mobili a indicare nelle loro offerte – nel caso di piani tariffari a consumo – il costo complessivo per delle chiamate dirette sulla propria rete, su altre reti mobili e su reti fisse nazionali, di durata di 1 e 2 minuti. Nel caso di tariffazione omnicomprensiva, dovrà invece essere indicato il prezzo dell’offerta, le tipologie di servizi e di traffico escluse e quelle incluse nel prezzo, nonché i limiti quantitativi eventualmente previsti per ciascuna delle suddette tipologie, con la precisazione delle condizioni economiche che saranno applicate per le prestazioni eccedenti.
Dovrà inoltre essere chiaramente indicato il prezzo degli SMS.
In qualsiasi caso venga applicato un canone fisso periodico, l’importo mensile indicato deve essere corredato dall’indicazione del corrispondente numero giornaliero (mese di 30 giorni) di chiamate di 2 minuti, verso reti fisse nazionali e reti mobili, che, secondo il piano tariffario a consumo più diffuso del medesimo operatore, dà luogo allo stesso importo.
Gli operatori di rete fissa devono invece indicare – nel caso di piani tariffari a consumo – il costo complessivo per il consumatore delle chiamate locali e nazionali su rete fissa e verso reti mobili per le durate di 1 e 3 minuti, il costo complessivo di una connessione ad internet a banda stretta (dial up) e di una connessione a larga banda, per la durata di 30 e 60 minuti. Nel caso di tariffazione omnicomprensiva, valgono gli stessi obblighi degli operatori mobili.
Per facilitare la scelta tra le diverse offerte sul mercato, gli operatori dovranno inserire nella documentazione di fatturazione di ciascun abbonato il piano tariffario applicato con ogni bolletta. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea ha diritto all’informazione mediante accesso interattivo alla rete.
La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.