Unione Europea
Una pratica di prezzi predatori che non ha permesso di coprire né i costi variabili, né quelli totali, nell’ambito di una strategia volta ad appropriarsi prioritariamente del mercato dell’accesso ad internet ad alta velocità, costituisce un abuso di posizione dominante.
All’epoca dei fatti controversi della causa in questione, la Wanadoo Interactiva SA (WIN) era una società del gruppo France Télécom. Il gruppo formato dalla Wanadoo e dalle sue controllate riuniva tutte le attività relative ad internet del gruppo France Télécom, nonché le attività di edizione di elenchi telefonici. In seno a tale gruppo, la WIN assicurava le responsabilità operative e tecniche connesse ai servizi di accesso ad internet in territorio francese, inclusi i servizi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, linea digitale asimmetrica per l’abbonato).
Nel luglio 1999, la Commissione ha deciso di avviare in seno all’Unione europea un’indagine settoriale riguardo specificamente alla fornitura di servizi relativi all’accesso alla rete locale e all’utilizzazione della rete locale residenziale. In tale contesto, dopo aver avviato nel settembre 2001 un procedimento d’ufficio, essa ha esaminato nel dettaglio le condizioni tariffarie di fornitura, da parte della WIN, dei servizi d’accesso ad internet ad alta velocità a destinazione della clientela residenziale in Francia.
A seguito di tale procedimento, la Commissione ha ritenuto che i prezzi predatori praticati dalla WIN per i suoi servizi eXtense e Wanadoo ADSL non le permettessero di coprire i suoi costi variabili fino all’agosto 2001 e i suoi costi totali tra tale data e l’ottobre 2002, nell’ambito di un disegno diretto ad appropriarsi prioritariamente del mercato dell’accesso ad internet ad alta velocità in una fase importante del suo sviluppo. Pertanto il suo comportamento costituiva un abuso della sua posizione dominante sul mercato francese dell’accesso ad internet ad alta velocità per la clientela residenziale.
Con decisione 16 luglio 2003, la Commissione le infliggeva quindi un’ammenda di 10,35 milioni di euro.
La WIN ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado.
A seguito di un’operazione di fusione intervenuta il 1° settembre 2004, la France Télécom SA è subentrata nei diritti della WIN.
Nella sua sentenza, il Tribunale ritiene, innanzitutto, che la Commissione ha giustamente concluso in merito all’assenza di un sufficiente grado di intercambiabilità tra l’alta velocità e la bassa velocità ed ha definito in modo corretto il mercato in questione come quello dell’accesso ad internet ad alta velocità per la clientela residenziale.
Inoltre, nel suo ricorso, la WIN ha contestato l’esistenza, da un lato, di una posizione dominante e, dall’altro, di un abuso.
Il Tribunale considera che la WIN aveva una posizione dominante sul mercato francese dell’accesso ad internet, in considerazione della quota di mercato estremamente rilevante detenuta durante tutto il periodo controverso, del numero di abbonati all’ADSL superiore più di otto volte rispetto a quello degli abbonati del primo dei suoi concorrenti e del suo “addossamento” a France Télécom, operatore storico delle telecomunicazioni in Francia, che le ha procurato vantaggi rispetto ai suoi concorrenti.
In tale ambito, il Tribunale evidenzia anche che la forte crescita del mercato dell’accesso ad internet ad alta velocità durante il periodo controverso non può escludere l’applicazione delle norme in materia di concorrenza.
Quanto all’esistenza di un abuso, il Tribunale ricorda, per ciò che riguarda i prezzi predatori, che, da un lato, prezzi inferiori alla media dei costi variabili permettono di presumere il carattere eliminatorio di una pratica di prezzi e che, dall’altro, prezzi inferiori alla media dei costi totali ma superiori alla media dei costi variabili, sono da considerarsi abusivi allorché sono fissati nell’ambito di un disegno inteso a eliminare un concorrente.
Peraltro, il Tribunale ritiene che la Commissione ha scelto e applicato in modo corretto il metodo di calcolo del tasso di copertura dei costi per ravvisare una pratica di prezzi predatori e che essa ha fornito indizi seri e concordanti riguardo all’esistenza di una strategia predatoria. Non era necessario provare, inoltre, che la WIN avesse una reale possibilità di recuperare le sue perdite.
Il Tribunale considera che la WIN non può dedurre un diritto assoluto ad allinearsi ai prezzi dei concorrenti per giustificare il proprio comportamento. Benché sia vero che l’allineamento da parte dell’impresa dominante ai prezzi dei concorrenti non è in sé abusivo o condannabile, non può essere escluso che esso lo divenga qualora non sia diretto solo a proteggere i propri interessi, ma abbia per obiettivo di rafforzare tale posizione dominante e di abusarne.
Il Tribunale ritiene quindi che la Commissione ha correttamente concluso che la WIN ha abusato della propria posizione dominante.
Infine, il Tribunale conferma l’importo dell’ammenda inflitta alla WIN.
Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.