Italia
Il Tar del Lazio, pronunciandosi sul ricorso presentato lo scorso maggio dall’AIIP (Associazione Italiana Internet Provider), ha deciso che Telecom Italia non può procedere alla commercializzazione di Alice 20 megabit.
Per gli utenti questo significa che l’ADSL a 20 megabit non sarà distribuita in maniera esclusiva da Telecom Italia.
Da subito questa offerta era stata ritenuta non replicabile dagli operatori tlc. L’AIIP nel suo ricorso aveva, infatti, sottolineato che l’offerta rappresentava una violazione alla delibera 34/06/CONS dell’Agcom che non consente il lancio di offerte a banda larga da parte di Telecom Italia che non possano essere ‘replicate’ anche dagli operatori concorrenti.
Per l’AIIP, la sentenza del TAR rappresenta “…una vittoria dei principi base della concorrenza e del mercato, a vantaggio non solo dei concorrenti di Telecom, ma di tutti i consumatori italiani. Come dimostra l’intervento ‘ad adiuvandum’ del Codacons”.
Nel corso del procedimento, AIIP ha documentato come, in contrasto con la regolamentazione vigente, “l’offerta di Telecom Italia non potesse essere “replicata” dai concorrenti a causa della mancanza di una adeguata offerta all’ingrosso, sotto il profilo tecnico (non sufficientemente disaggregata per singole componenti e integralmente sulla rete di Telecom Italia) prima ancora che economico. Quella presentata dall’operatore dominante, infatti, avrebbe costretto i concorrenti a trasformarsi in meri rivenditori del servizio Alice di Telecom Italia”.
Stefano Quintarelli, presidente di AIIP, ha sempre ribadito che, autorizzando l’offerta Alice 20 Mega, l’Agcom avallava la trasformazione degli operatori concorrenti all’ex monopolista in semplici rivenditori di un prodotto integralmente realizzato da Telecom Italia, “degradando quindi di fatto il loro ruolo e la loro autonomia sul mercato”.
Per l’Associazione degli Internet Provider, la sentenza, da un lato, smentisce quanti, anche recentemente, hanno lamentato un presunto accanimento di Agcom nei confronti di Telecom Italia, dall’altro consiglia una maggior attenzione dell’Authority nella definizione di provvedimenti che, nella sostanza, limitano l’offerta del mercato e la libertà del consumatore e la portano a disattendere i propri compiti istituzionali di: “promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda”. (art. 4.3f del Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e “promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica: garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza e incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione e lo sviluppo”. (art. 13.4.b-c del Codice cit.).
Un problema, quello di decisioni rispettose del mercato e delle sue stesse delibere, che l’Agcom si trova nuovamente ad affrontare in questi giorni in relazione all’offerta BitStream e delle “linee senza fonia”. Rispettare e far rispettare le regole. A vantaggio dei consumatori e del mercato.