Italia
Il Ministero delle Comunicazioni, coerentemente con i poteri attribuitigli dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, avvierà un’indagine per appurare che i gestori telefonici abbiano rispettato le condizioni poste alla base dell’autorizzazione generale per le prestazioni del servizio di telefonia.
Sullo sfondo del caso Telecom Italia, l’indagine vuole verificare, nello specifico, che non siano stati violati i vincoli relativi alla sicurezza delle reti e alla protezione dei dati personali degli utenti.
Ai fini dell’indagine il ministero ha acquisito i provvedimenti del garante della Privacy del 15 dicembre 2005 e del 20 settembre 2006.
A settembre, infatti, il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto agli operatori un ultimatum, concedendo loro altri tre mesi di tempo per ultimare le misure di sicurezza imposte a dicembre per assicurare un livello più elevato di tutela dei dati nei flussi informativi tra gestori e uffici giudiziari – con particolare riferimento alla sfera personale degli indagati (e delle altre persone estranee alle indagini, ma coinvolte nelle comunicazioni e conversazioni) e alla segretezza delle indagini.
L’Authority ha infatti riscontrato che, scaduti i 180 giorni previsti per la completa adozione, gli operatori non avevano provveduto a concretizzare le misure prescritte e ha quindi imposto loro altri 90 giorni per mettersi in linea con le richieste.
Scaduto questo termine, l’Autorità potrà vietare, ai gestori che non risulteranno in regola, le operazioni di trattamento dei dati riferite alle attività in materia di intercettazioni.
Nel caso in cui si verificassero violazioni gravi o reiterate delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso, in base all’articolo 32 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Se dall’esito dell’indagine emergessero palesi violazioni dei diritti di uso o degli obblighi specifici tali da “comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica” – dispone ancora il codice delle Comunicazioni – il Ministero e l’Autorità possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all’impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le opportune soluzioni.