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La presentazione della Relazione Annuale sull’Attività svolta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, illustrata quest’anno dal Presidente Calabrò, presenta contenuti di indubbio interesse che giustificano una breve nota tecnica di commento, avente a oggetto i profili regolatori toccati dalla Presentazione (e, ovviamente, dalla Relazione).
L’ordine delle considerazioni che seguono, segue quindi quello dei paragrafi della relazione del Presidente Corrado Calabrò.
Il Presidente dell’AGCOM si sofferma innanzitutto sull’attività di monitoraggio della comunicazione politica [1] constatando come AGCOM abbia potuto stabilire un “modello” in Europa per quanto riguarda tali politiche con le proprie decisioni di sanzionare le trasmissioni distorte invece che richiedere trasmissioni “riparatorie” distorte nel senso opposto.
Sul punto, occorre constatare che, a fronte degli innegabili progressi compiuti, sul tema resta pienamente da declinare il valore del pluralismo rispetto alle piattaforme più evolute (e non monitorate): IPTV, satellite, DVB-H, ecc.
Sulle piattaforme anzidette, in effetti, la decisione da prendere è a monte: “se” monitorare la comunicazione politica in considerazione di un modello di fruizione differente, basato sulla coesistenza di televisione lineare e non-lineare e, di conseguenza, sulla possibilità per il pubblico di informarsi scegliendo consapevolmente (o di non informarsi affatto).
Altro elemento da segnalare riguarda il rapporto, che nella presentazione della relazione il Presidente Calabrò ha voluto tracciare, tra attività di regolamentazione e prezzi retail dei servizi di comunicazione: si afferma testualmente che la regolamentazione delle telecomunicazioni “ha dato e continua a dare, con la costante riduzione dei prezzi finali, un contributo al contenimento dell’inflazione“.
Tale affermazione, “fra le righe” si inserisce nel dibattito in corso [2] sui “regulatory holidays“.
Da tale affermazione si potrebbe infatti argomentare che i c.d. “regulatory holidays” non sarebbero necessariamente benefici nei confronti dei prezzi al consumo[3].
Quello che però deve essere chiarito è che la regolamentazione non deve essere funzionalizzata unicamente alle esigenze dei prezzi al consumo: occorrono regole che siano al tempo idonee a favorire l’abbassamento dei prezzi al consumo nei servizi di telecomunicazione ma che ciò possano fare garantendo un contesto pro-concorrenziale, un level playing field per tutti gli operatori.
Il Presidente Calabrò sottolinea poi come l’Italia sia al primo posto in una serie di settori: UMTS, DVB-H, ai primi posti nell’IPTV, nella diffusione della banda larga ed afferma che l’Autorità utilizzerà ogni suo strumento per rendere concorrenziale il mercato.
Tale affermazione è senz’altro condivisibile: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha certo avuto vita facile nel promuovere le regole relative ai mercati 12 e 18 (relative rispettivamente ai servizi a larga banda all’ingrosso[4] e alla diffusione radiotelevisiva di contenuti agli utenti finali): il primo non è ancora attuato mentre il secondo non ha ancora ricevuto l’imprimatur della Commissione Europea[5] a dimostrazione che l’Italia è un mercato che – seguendo modelli particolarmente innovativi in alcuni segmenti e tradizionali in altri – richiede una regolamentazione concorrenziale piuttosto complessa.
Per quanto riguarda i restanti mercati, è apprezzabile che il Presidente abbia voluto ribadire anche nella presentazione, il proponimento di AGCOM di introdurre l’operatore mobile virtuale che molti operatori con ogni probabilità attendono per poter ampliare la propria offerta di servizi di comunicazione, come soluzione al problema del monopolio dei gestori mobili sulla terminazione delle chiamate verso la propria rete.
Di significativa importanza è il procedimento volto alla definizione di una carta della qualità dei servizi per i collegamenti ad Internet.
Tale carta dei servizi è assai complessa da realizzare e sottende il concetto di qualità: se il servizio deve essere di qualità questa deve essere deve essere anche misurabile (e misurata).
E’ auspicabile che dalla consultazione sopra citata emerga un metodo regolato e attendibile per misurare la c.d. QoS (Quality of Service) cui gli operatori, piccoli e grandi, possano far riferimento nelle frequenti dispute che hanno ad oggetto tale parametro[6].
Nella relazione spicca poi la dichiarazione circa l’orientamento dell’Autorità verso la non regolamentazione delle Next Generation Networks accompagnato dalla precisazione che la deregulation deve sempre accompagnarsi al rispetto dei principi della concorrenza.
Il primo banco di prova di questo orientamento è stato il mercato 18 e resta da vedere quale sarà il risultato finale.
La politica di AGCOM sulle NGN deve poi essere messa in rapporto con la richiesta a Telecom Italia di dare una disponibilità a prendere “impegni vincolanti” per una separazione tra servizi regolati e non regolati.
L’avvio di tali negoziati potrebbe essere il tema della prossima stagione di mercato e di regole, volta proprio a individuare il confine della separazione.
Da non sottovalutare il ringraziamento ai Co.Re.Com: la legge istitutiva dei comitati contiene una delega di poteri e funzioni molto ampia e tali strutture sono tuttora sottoutilizzate. Qualora l’AGCOM decida di valersene per le loro reali competenze (previa assegnazione a tali strutture di una adeguata dotazione di personale e risorse umane), il cambiamento sarebbe profondo.
Per quanto riguarda le affermazioni del Presidente attinenti al mercato radiotelevisivo, sarebbe improprio commentarle in questa sede in quanto la relativa regolamentazione è all’esame della Commissione, ci sia consentito solo offrire una prospettiva, quale emerge dal Rapporto eContent 2006 di Federcomin, per cui il mercato della IPTV (definito emergente da AGCOM) ha invece, sin dal 2005, dimensioni maggiori di quello della televisione digitale terrestre (regolato da AGCOM in quanto giudicato pienamente sviluppato).
L’Autorità rivendica poi nella relazione il calcolo del SIC.
L’interrogativo che si pone ora è se tale sistema, la cui entità è ora nota, debba essere modificato o sia idoneo a essere il parametro antitrust della convergenza.
In attesa che tale nodo venga sciolto, è comunque di indubbia importanza che il SIC non sia più una entità indefinita ma consenta a chiunque – interno o esterno al sistema – valutazioni di mercato.
Altra fondamentale attività che, giustamente, AGCOM rivendica riguarda l’Auditel: il sistema sul quale AGCOM ha iniziato l’intervento con la propria delibera 85/06/CSP, era un sistema nato moderno ma ormai “fuori dal tempo”: il profilo di utilizzo del mezzo televisivo non teneva conto dell’esistenza della convergenza, la rilevazione non era possibile su una serie di piattaforme quale satellite, cavo, Internet, la governance era assicurata dai destinatari della rilevazione, solo per citare i principali rilievi di AGCOM; tutto ciò minava la competitività di un mercato che invece, una volta compiuta l’opera appena iniziata di ammodernamento del sistema di rilevazione, dovrebbe poter sfruttare l’integrazione delle reti per offrire maggiori opportunità di sfruttamento dei media alle imprese.
Sul digitale e sulle frequenze in questi ultimi tempi si è detto e scritto molto: la combinazione di quanto avvenuto a Ginevra nell’ambito della conferenza ITU e delle considerazioni svolte a Napoli nel corso della seconda conferenza di DGTVi induce a ritenere le dichiarazioni del Ministro Paolo Gentiloni sul rinvio dello switch-off, pur se ancora non formalizzate in un documento legislativo, dotate di ragionevole certezza.
Come afferma il Presidente Calabrò, la transizione al digitale dovrà essere ancora di più governata per evitare che si ripeta l’occupazione già avvenuta per l’analogico e, a governo della transizione, un primo passo è stato fatto con la decisione dell’antitrust circa il divieto di esclusive per diritti sportivi premium su piattaforme diverse[7].
Sarà necessario adeguare il dettato dell’antitrust all’evolversi del mercato e agli accordi che verranno in essere per quanto riguarda le varie piattaforme; la decisione dell’antitrust si basa infatti su una certa configurazione del mercato e la ratio sottesa dovrà essere mantenuta in essere con una costante vigilanza da parte di AGCOM e AGCM, pena la sua sostanziale inefficacia.
Riguardo al servizio pubblico, il Presidente Calabrò rileva come sia strategico il nuovo contratto di servizio, riguardo al quale è stata promossa una innovativa consultazione pubblica dal Ministero delle Comunicazioni.
La RAI dei prossimi anni deve saper reinterpretare il suo ruolo e AGCOM dovrà essere in grado di offrire regolamentazione che consenta al servizio pubblico di essere finalmente presente nel digitale terrestre e nelle nuove piattaforme a pieno titolo.
Dovrà essere chiarito se la RAI ricevuta via IPTV, DVB-H, ecc. è “servizio pubblico” o un canale premium qualsiasi: le conseguenze non sono di poca entità.
La stampa non è stata tralasciata e, in particolare, è stato mosso un rilievo circa l’inadeguatezza della riforma della Direttiva TV senza frontiere ad includere questo settore.
Tale rilievo è particolarmente importante in quanto AGCOM ha attualmente la presidenza dell’ERG.
In poche parole, AGCOM, che è autorità convergente, dovrà essere in grado di agire efficacemente in tutti i settori di sua competenza: in nessun settore mancano priorità e grandi occasioni di rilancio dell’economia e l’ammodernamento delle regole dovrà essere costante.
Consulta il profilo Who’s Who di Eugenio Prosperetti
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[1] Attualmente svolta da ISIMM RICERCHE S.r.l. per conto di AGCOM.
[2] Il Presidente Calabrò peraltro conclude che non vi è alcuna necessità di “regulatory holidays” e, durante l’Instant Meeting di Key4Biz-ISIMM di tale opinione si è dimostrato anche il Ministro delle Comunicazioni.
[3] o, quanto meno, che non ve ne sia necessità allo stato attuale.
[4] In questo senso, AGCOM sta ancora lavorando alle misure per assicurare pari competizione tra operatori alternativi e incumbent cercando di comporreenonostante nella relazione l’esistenza di tali misure sia data per scontata.
[5] Come rilevato a p. 18 della relazione.
[6] Il parametro QoS diventa tanto più importante quanto più la trasmissione ininterrotta del flusso sia funzionale al servizio erogato per cui, nel caso dei servizi audiovisivi, il servizio non è erogabile in assenza di QoS adeguata. In caso di navigazione ordinaria, una bassa QoS si manifesta con navigazione “lenta”.
[7] Procedimento A362.