Italia
“Lo spettro delle ultime 2000 proteste inerenti la telefonia giunte presso le nostre sedi, fotografa un mercato viziato gravemente da comportamenti commerciali lesivi della concorrenza e in cui non c’è volontà di dirimere le controversie all’origine”.
Con queste parole, il responsabile del settore telefonia dell’Adoc, Claudio Melchiorre, descrive l’analisi dei reclami ricevuti dall’Adoc in merito ai problemi più frequenti con cui gli utenti sono costretti a confrontarsi nella selva delle telecomunicazioni.
“In questi giorni abbiamo avanzato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – continua Melchiorre – i nostri dubbi in merito a pratiche commerciali che riteniamo scorrette e inique. Quello telefonico è per noi un mercato che non riesce a scrollarsi di dosso i vizi dell’era monopolista e che si ostina ad affrontare i problemi caso per caso, spesso a svantaggio dell’utenza”.
Per l’Adoc esiste però una soluzione.
“I poteri sanzionatori dell’Agcom – conclude Melchiorre – vanno rafforzati per scoraggiare la reiterazione dell’infrazione da parte degli operatori, che a volte addirittura mettono in preventivo la sanzione per l’inosservanza, tanto è irrisoria rispetto all’utile che ne deriva”.
In base a un campione di circa 2000 segnalazioni raccolte negli ultimi due mesi in 10 capoluoghi del Nord, Centro e Sud Italia, l’Adoc ha stilato la classifica delle grane che maggiormente colpiscono gli utenti italiani: al primo posto compare l’attivazione e la fatturazione servizi non richiesti (27%); il traffico non riconosciuto (14%); contestazioni relative alla Carrier Preselection (11%), a clausole vessatorie (10%), a servizi ADSL (7,5%), alla scarsa qualità del servizio (5%).
E ancora, addebiti per apparecchi non richiesti (4%), mancata attivazione della portabilità (3,8%) e tanto, tanto altro.
Le associazioni dei consumatori, inoltre denunciano un’altra prassi sempre più utilizzata dagli operatori, che riguarda l’offerta di contratti che vincolano il cliente per un determinato periodo di tempo (18-24 mesi) in cambio di telefonini e/o altri gadget.
La vera questione, al di là dell’orientamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è “se sia giusto avere offerte impossibili da paragonare. Noi vogliamo che qualsiasi tipologia contrattuale sia offerta in modo da poter essere raffrontata ad un’altra senza finti benefici.”
L’Adoc in sostanza chiede ai consumatori, in nome della trasparenza, di valutare attentamente benefici e rischi immediati o futuri relativi a contratti poco chiari o vincolati ed apparecchi telefonici soggetti a rapida svalutazione.
“Per ogni prodotto le compagnie telefoniche devono dare pubblicità all’offerta compreso il telefono o altro apparecchio, l’offerta senza l’apparecchio offerto, e il costo al minuto su una media dei primi due minuti con o senza apparecchio in tre orari predeterminati.”
Questa soluzione consentirebbe il raffronto tra i vari operatori e finalmente garantirebbe una concorrenza vera e costante.
Le associazioni, poi, puntano il dito sulla carenza di regole a tutela degli utenti della banda larga, nonostante l’art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale entrato in vigore il 1° gennaio 2006 consideri un diritto l’utilizzo del servizio.
Adiconsum ritiene indispensabile definire la banda larga come “servizio universale” e che come tale sia regolato da norme tese a tutelare i diritti del consumatore, che attualmente non gode di alcuna garanzia sulla velocità di connessione, non può confrontare le tariffe e si ritrova obbligato a stipulare contratti di abbonamento annuale o tacito rinnovo.
Riconoscere l’universalità del servizio permetterebbe invece di superare il digital divide, consentendo a tutti i cittadini, indipendentemente dal territorio in cui vivono e dalle condizioni economiche in cui versano, di usufruire di tale servizio, di aumentare la concorrenza, perché in caso di servizio inadeguato consentirebbe al consumatore di cambiare operatore e di ridurre le tariffe.
Per Adiconsum, affinché il consumatore sia messo in condizione di confrontare le proposte commerciali delle varie aziende, i contratti devono riportare: l’indicazione dell’effettiva velocità di connessione e non dell’ipotetica velocità massima possibile; la descrizione del tipo di servizio offerto (download di foto, video, musica, ecc.) e della velocità alla quale è garantito; gli estremi per la risoluzione del contratto da parte del consumatore in ogni momento a fronte di un servizio inadeguato; la possibilità di ricorrere a forme conciliative di risoluzione del contenzioso attraverso le associazioni consumatori o i Corecom. (a.t.)