Telefonini: ma è davvero così facile monitorarli? Un inglese racconta come ha spiato la fidanzata

di Alessandra Talarico |

Europa


World-Tracker

“Nell’ultima settimana ho seguito la mia ragazza grazie al suo cellulare. Ho potuto sapere esattamente dove fosse, in ogni momento del giorno e della notte. E’ stato molto interessante”.

Inizia così il giornalista del Guardian Ben Goldacre che, in un recente articolo comparso sul quotidiano britannico, ha spiegato quanto sia semplice mettere sotto controllo un telefonino, sia esso del partner, dei dipendenti, dei figli.

 

Le società che offrono simili servizi stanno proliferando e puntano soprattutto ai genitori ansiosi di conoscere sempre la posizione dei loro pargoli, ai capi che vogliono essere in grado di sapere esattamente dove si trovano i dipendenti, a tutte quelle persone che si sentono più sicure al pensiero di essere comunque rintracciabili.

 

Goldacre, che dichiara di aver ricevuto il consenso della sua ragazza prima di avviare il monitoraggio, chiarisce che l’operazione è molto semplice, relativamente economica (5 sterline per 25 crediti) e non richiede più di 5 minuti.

 

Appena effettuata la registrazione sul sito (presumibilmente la società fornitrice è la World-Tracker, ma lui non lo specifica), si riceve un primo messaggio in cui l’intestatario del numero viene avvisato che qualcuno “ha richiesto di aggiungerti alla ‘buddy list'”. Per accettare basta rispondere al messaggio con la scritta “locate”.

Subito dopo arriva un altro messaggio che avvisa, questa volta, del fatto che il servizio “permette ad altre persone di sapere dove sei. Per la tua protezione, assicurati di conoscere chi ti sta localizzando”.

 

Da quel momento in poi, basta andare sul sito della società per sapere dove si trova il telefonino, con una precisione tra i 50 e i 500 metri , senza che sull’apparecchio vi sia alcuna traccia dell’intercettazione.

 

Il sistema è accessibile, oltre che dal pc, anche da alcune reti telefoniche come Vodafone, 02, T-Mobile e Orange.

 

È così facile, dunque, sottoporre un qualsiasi cellulare a un monitoraggio talmente preciso e invasivo e chiunque può farlo?

Ovviamente tutti sappiamo che le compagnie telefoniche o la polizia possono farlo ma, precisa un portavoce di World-Tracker, non è proprio semplice come descritto dal giornalista del Guardian.

 

I fornitori di servizi di localizzazione e le compagnie telefoniche, almeno in Gran Bretagna, devono infatti osservare un codice di condotta in base al quale “In seguito all’attivazione del servizio, il fornitore deve inviare periodicamente Sms al soggetto localizzato per ricordare che il telefonino può essere individuato da terze parti”.

 

I boyfriend così gelosi da decidere di sorvegliare senza autorizzazione il cellulare della fidanzata, poi, violano un’altra legge britannica, la RIPA (Regulation of Investigatory Powers Act), secondo cui leggere e cancellare i messaggi di qualcun altro senza consenso è un reato passibile di due anni di prigione e di pene in danaro.

 

In ambito lavorativo, invece, in base al codice di buona condotta relativo al controllo dei lavoratori, i controlli occulti sono ammessi solo in casi eccezionali  ed esclusivamente a fini probatori, e i dati devono essere conservati per un tempo limitato, mentre la localizzazione può essere effettuata soltanto informando il dipendente della natura e delle finalità del monitoraggio, offrendo la possibilità di disabilitare la funzione di sorveglianza se e quando il veicolo sia destinato ad un uso anche privato.

 

In Italia, dove ancora non si sente molto parlare di società che offrono il monitoraggio a pagamento di un numero cellulare, il Codice in materia di protezione dei dati personali dispone che i dati relativi all’ubicazione degli utenti, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente ha manifestato il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. In particolare, l’art. 126 stabilisce che il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, deve informare utenti e abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi a un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

 

Anche la direttiva europea finalizzata a garantire la privacy delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), stabilisce che per trattare i dati cosiddetti “di localizzazione”, i quali indicano la posizione geografica del terminale mobile o fisso dell’utente e si associano ad ogni comunicazione effettuata attraverso reti e servizi pubblici, occorre il consenso dell’abbonato che utilizza la singola linea. Tuttavia, la direttiva prevede anche che, in alcuni casi, si possa prescindere da tale consenso, in particolare se la chiamata è destinata a un servizio di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, forze di polizia).

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