Europa
di Eugenio Prosperetti
Consulente Studio Legale
PORTOLANO COLELLA CAVALLO
L¿attuale quadro normativo italiano risente non poco della mancata integrazione tra regolamentazione delle telecomunicazioni e televisione presente nell¿ordinamento comunitario. Vi è infatti una netta separazione tra il recente ¿pacchetto¿ di direttive in materia di telecomunicazioni (Direttive 02/19/CE, 02/20/CE, 02/21/CE) e la preesistente Direttiva TV senza frontiere (89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE) dall¿altra.
Le più recenti Direttive telecom non si sono infatti prese carico delle tematiche ed aree di regolamentazione della materia televisiva ed audiovisiva in genere, rimasta appannaggio della ¿tradizionale¿ (e da alcuni definita obsoleta) Direttiva Televisione senza frontiere.
In Italia la corrispondente legislazione vede da una parte il codice delle comunicazioni elettroniche, attuativo delle direttive ¿telecom¿, e, dall¿altra la Legge Gasparri, la Legge Maccanico e per quanto ancora in vigore la Legge Mammì (consulta legge). La Legge Gasparri, in particolare, pur non derivando direttamente dalla Direttiva Televisione senza frontiere – che ha legami più stretti con le precedenti Leggi Mammì e Maccanico ¿ continua a perpetuare l¿idea che la regolazione dell¿audiovisivo e delle frequenze associate alla trasmissione televisiva deve rimanere separata rispetto alla regolazione delle telecomunicazioni e dei servizi connessi, che trovano collocazione nel codice delle comunicazioni elettroniche.
Di tale situazione risentono più che altro gli operatori che offrono servizi televisivi innovativi (cavo, Tv via Internet, Tv su telefono mobile, interattività di vario tipo, ecc.) rispetto a quelli il cui business è orientato esclusivamente a servizi tradizionali. Questi soggetti sono infatti i primi a interrogarsi circa la qualificazione giuridica che i propri servizi devono ricevere e, nella specie, se il servizio oggetto del loro business risponda alla disciplina dettata dalla normativa ¿telefonica¿ o possa, per qualche verso, ricadere in fattispecie regolate dalla normativa ¿televisiva¿.
Allo stato ci si trova in una situazione in cui poiché non vi è precisione normativa sufficiente, vi è necessità di decidere caso per caso circa le fattispecie più innovative. Ogni fornitore di servizio trova dunque soluzioni ¿ad hoc¿ che dipendono dalle caratteristiche specifiche del servizio audiovisivo innovativo offerto.
E¿ attualmente in corso, tuttavia, una importante consultazione circa la revisione della Direttiva TV senza frontiere la quale costituisce una preziosa occasione perché, anche con il contributo degli operatori, si costruisca finalmente un quadro normativo che, pur assicurando la necessaria flessibilità, sia adeguato a sostenere l¿attività degli operatori verso il settore dell¿audiovisivo convergente.
La consultazione preparerà il documento di lavoro per la Conferenza di Liverpool, diretta a definire il testo di una nuova Direttiva (o di una pluralità di Direttive), in sostituzione dell¿attuale Direttiva ¿TV senza frontiere¿. La proposta operativa di revisione, assieme al nuovo articolato è attesa per fine 2005.
La consultazione si articola in vari documenti tematici. Ai nostri fini risultano di particolare interesse il documento sulle regole applicabili ai servizi relativi ai contenuti audiovisivi (Rules applicable to Audiovisual Content Services) e il documento sulle comunicazioni commerciali (Commercial Communications).
Il documento sulle regole applicabili ai contenuti audiovisivi sin dai primi paragrafi introduce una proposta di metodo regolatorio assai interessante, per la verità già presente, in embrione, nella consultazione sulla medesima direttiva svolta nel 2003 dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per conto della Commissione Europea: si tratta di creare un doppio livello di regolamentazione. Un set base di regole governerebbe ogni trasmissione di contenuti indipendentemente dal mezzo e stabilirebbe i principi di ¿ordine pubblico¿ (protezione dei minori, dignità umana, limiti pubblicitari, diritto di replica, marchio e testata); vi sarebbero poi regole che si applicherebbero solo a ¿certe¿ trasmissioni di contenuti audiovisivi di tipo lineare, simili a quelle attualmente presenti nella Direttiva TV senza frontiere in versione più leggera.
Con tale opzione a doppio livello i servizi audiovisivi non lineari (on demand, pay-per-view, ecc.) sarebbero esclusi dalla regolamentazione ¿pesante¿ anche se trasmessi attraverso piattaforme tradizionali.
La vera differenza sarebbe costituita dall¿avere o meno un palinsesto.
Ciò consentirebbe di fare anche progressi sull¿annoso fronte della definizione di cosa sia un canale televisivo.
E¿ stato infatti posto un requisito di testata/identificazione tra le regole generali, applicabili a tutti i contenuti audiovisivi sia lineari che non lineari. Tuttavia tale contenuto è volto all¿identificazione del fornitore del contenuto rispetto al telespettatore e non ad identificare il ¿canale¿ che è cosa diversa.
Un programma fornito in pay-per-view, video-on-demand o altra modalità non lineare, data la pluralità di media esistenti, può soffrire di ¿scarsa trasparenza¿ per l¿utente: questi può non aver chiaro chi fornisce il contenuto e chi esercita un ruolo da intermediario. Da qui l¿esigenza di contrassegnare il contenuto con testata o di identificarlo.
Il contrassegno di un palinsesto completo ha invece una funzione ¿editoriale¿ quasi a protezione di un format o tendente tale.
Ulteriore funzione del contrassegno per qualunque contenuto è da rapportare al principio dello Stato di Origine che determina l¿ordinamento in base al quale il contenuto sarà protetto. Tuttavia occorre sottolineare che per quanto riguarda tale ultima questione è stata avanzata anche l¿ipotesi di utilizzare il medesimo criterio utilizzato nella Direttiva eCommerce, basato dunque sulla struttura del servizio (lo Stato membro da cui il servizio è erogato). Per quanto riguarda inoltre i prestatori non stabiliti nell¿Unione Europea, è stato ipotizzato un meccanismo di registrazione simile a quello utilizzato dalla medesima direttiva ai fini IVA.
Il secondo documento esaminato affronta i temi della comunicazione commerciale. Attualmente la Direttiva TV senza frontiere copre le forme pubblicitarie più tradizionali (spot, televendite e finestre di televendite). La legislazione italiana ha potuto estendere la copertura comunitaria, attraverso applicazione giurisprudenziale anche alle c.d. telepromozioni attraverso una norma contenuta nella Legge Gasparri (art. 15 comma 7 lett. ¿b)¿).
Allo stato infatti rimangono normativamente ¿scoperte¿ ¿ e alle volte ciò determina divieti e chiusure – una serie di innovative forme pubblicitarie. Ciò è anomalo nell¿epoca in cui sono possibili ¿pubblicità interattiva¿, digitale terrestre, digitale satellitare, digitale via cavo, Tv via Internet, Wi-Max, Tv via terminale mobile e altro ancora: forme di televisione certamente idonee a fungere da terreno di sviluppo per cambiare del tutto il concetto che abbiamo di comunicazione commerciale.
Sembra al proposito che il legislatore comunitario non sia rimasto insensibile.
Si partirà dal (ri)definire il concetto di ¿advertising¿ e ¿teleshopping¿ in rapporto alle tecniche convenzionali, agli slogan, allo split screen, alla pubblicità interattiva, al product placement e ad altro.
Anche qui si vorrebbe creare un set base di principi ¿di ordine pubblico¿ e un subset per ciascuna tecnica.
La questione all¿ordine del giorno è quali regole dell¿attuale direttiva ¿traghettare¿ verso i principi generali (divieto di pubblicità per prodotti da fumo? alcool? ecc.) e quali lasciare a livello di regolamentazione speciale.
E¿ probabile che il divieto di ¿product placement¿ verrà rimosso. Ciò aprirà nuovi orizzonti alla pubblicità televisiva europea adeguandola sia a quanto avviene sui mercati esteri sia a quanto già di fatto avviene sullo stesso mercato europeo.
Il processo in Italia è già avvenuto per il cinema: nelle pellicole prodotti riconoscibili erano comunque utilizzati senza però poter ottenere in cambio aiuti finanziari dalle aziende produttrici dell¿oggetto. Con l¿istituzione della apposita normativa si è potuto ottenere anche aiuto positivo dalle aziende e, in sostanza, miglior cinema.
Negli Stati Uniti, peraltro, alcune serie hanno dichiaratamente fatto uso di product placement per ridurre o abolire gli spot e ottenere così maggior gradimento dal pubblico.
Qualunque disciplina verrà prodotta relativamente al product placement sarà comunque incentrata sulla possibilità di distinguere il momento in cui viene fatta un¿operazione di questo tipo.
Analogo principio vale per i contenuti sponsorizzati, accompagnato ad un divieto per lo sponsor di influenzare i contenuti.
Per quanto riguarda i limiti che, come si è visto saranno parte della regolamentazione generale, essi saranno solo di tipo contenutistico (divieto di alcool, fumo, ecc.) per quanto riguarda la programmazione non lineare (on demand, ecc.), non essendo possibile applicare limiti di tipo quantitativo.
Per quanto riguarda il limite generale quantitativo verrebbe mantenuto solo quello orario.
Le televendite potrebbero inoltre essere assimilate alle altre forme di comunicazione commerciale con esenzione dai limiti per quanto riguarda i canali di televendite.
Non sembra tuttavia sia stata dedicata sufficiente attenzione ai profili dell¿interattività e della interferenza tra contenuti interattivi e programmi/pubblicità normalmente in corso. E¿ auspicabile che gli intervenienti alla consultazione facciano emergere tale aspetto.
Come si vede molti temi sono in campo. A ciò si aggiunga che anche a livello nazionale nella recente relazione del Presidente dell¿Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata auspicata una modernizzazione dell¿attuale quadro normativo.
L¿occasione sembra veramente da non perdere ed è auspicabile che chi ha contenuti ulteriori da aggiungere a tale importante consultazione si faccia avanti.
Per ulteriori approfondimenti, leggi:
Contenuti audiovisivi verso il futuro: la Ue approda all¿ultima fase delle consultazioni per l¿adozione della nuova Direttiva
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