Italia
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il regolamento di attuazione della cosiddetta “Legge Stanca” per favorire l”accessibilità delle persone disabili alle nuove tecnologie informatiche.
Il regolamento recepisce le linee guida della UE e le normative riconosciute a livello internazionale ed è stato elaborato con il contributo delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone diversamente abili, nonché di quelle competenti in materia di accessibilità e dei produttori di hardware e software.
“Il Governo ha posto un nuovo tassello al processo di abbattimento delle barriere digitali evitando che le nuove tecnologie informatiche determinino forme di emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, mentre punta a promuoverne l”uso come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni, oltre che di miglioramento della qualità della vita”, ha detto Lucio Stanca, Ministro per l”Innovazione e le Tecnologie, ricordando che “il Regolamento varato oggi costituisce una tappa fondamentale nel percorso virtuoso intrapreso con l”approvazione della specifica legge, nel dicembre 2003, “Anno Europeo del Disabile””, e che si concluderà con la prossima emanazione delle ”Linee guida” con i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l”accessibilità, in corso di predisposizione”.
Dando attuazione alla Legge “Stanca”, il provvedimento tra l”altro obbliga le Pubbliche amministrazioni, per i contratti di realizzazione o modifica dei loro siti Internet, ad adeguarli entro 12 mesi alle nuove norme sull”accessibilità, pena la nullità dei contratti.
Le disposizioni non si limitano a coinvolgere i soggetti pubblici, ma si estendono anche a quelli privati. Verificato il livello di accessibilità dei loro siti Web, il Dipartimento per l”Innovazione e le Tecnologie rilascerà infatti un “logo” di certificazione, una sorta di bollino, attestante il livello di rispondenza dei siti ai requisiti richiesti, che sarà un marchio distintivo nella rete.
Questi i punti essenziali del Regolamento che si compone di 9 articoli:
Concetto di accessibilità, intesa come capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano, a motivo della propria disabilità, di tecnologie assistite.
Tecnologie assistive, soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Verifica tecnica dell”accessibilità, operata da esperti iscritti ad un elenco gestito dal CNIPA, e verifica soggettiva, effettuata con l”intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche.
Il rilascio da parte del Dipartimento per l”Innovazione e le Tecnologie del logo sull”accessibilità dei siti, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell”attestato di accessibilità tale attestato viene concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati iscritti all”elenco gestito dal CNIPA.
Controlli: il CNIPA svolge poteri ispettivi di controllo verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi. Le pubbliche amministrazioni provvedono in modo autonomo a valutare l”accessibilità dei propri siti. (a.t.)
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