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La Ue adotta una raccomandazione per estendere il diritto di replica ai media on line

Europa



Il Comitato dei Ministri del Consiglio d¿Europa ha adottato il 15 dicembre una Raccomandazione per invitare i 46 Stati membri a estendere il diritto di replica – finora applicato alla stampa scritta, alla radio e alla televisione ¿ anche ai media elettronici che forniscono informazioni edite in forma giornalistica.

Secondo il Consiglio, il diritto di replica &#232 adatto alla natura di Internet, poich&#233 permette una rettifica immediata dell¿informazione contestata e le repliche degli interessati possono essere allegate facilmente.

La Raccomandazione del Comitato prevede che se l¿informazione a cui &#232 stato accordato un diritto di replica resta a disposizione del pubblico, venga stabilito un link tra le due notizie per attirare l¿attenzione degli utenti sul fatto che tale informazione &#232 oggetto di un diritto di replica.

La decisione prende in considerazione il fatto che ¿&#232 nell¿interesse del pubblico ricevere informazioni da fonti differenti, garantendo in questo modo la completezza delle notizie¿.

Il diritto di replica, spiega la Raccomandazione, pu&#242 essere assicurato non solo attraverso un¿adeguata legislazione, ma anche attraverso misure di auto-regolamentazione e non pregiudica il ricorso della persona la cui reputazione o privacy sia stata violata nei media, agli altri rimedi disponibili.

Il Comitato raccomanda, dunque, ai governi degli Stati membri di esaminare e, se necessario, introdurre il diritto di replica o ogni altro rimedio equivalente per permettere la rapida correzione delle informazioni inesatte pubblicate sui media on line, senza pregiudicare la possibilit&#224 di regolare il loro esercizio alle particolarit&#224 di ogni tipo di media.

In base alla Raccomandazione, alla replica dovr&#224 essere dato lo stesso rilievo dato all¿informazione contestata perch&#233 essa possa raggiungere lo stesso pubblico e con lo stesso impatto.

Ci sono ovviamente alcune eccezioni all¿applicazione del diritto di replica, che riguardano ad esempio la lunghezza eccessiva della replica o il fatto che l¿obiezioni non riguardi esclusivamente l¿informazione contestata.

Per salvaguardare l¿effettivo esercizio del diritto di replica, il nome del contestante e i dettagli per rintracciarlo dovranno essere resi pubblici.

Allo stesso scopo, le leggi nazionali dovranno determinare per quanto tempo i media saranno obbligati a conservare una copia delle informazioni.

Se il media rifiuta una richiesta di replica o se questa non &#232 resa pubblica in maniera soddisfacente, dovr&#224 essere garantita per il richiedente la possibilit&#224 di ricorrere in tribunale o presso altri enti col potere di ordinare la pubblicazione della replica.

Testo integrale della Raccomandazione

&#169 2004 Key4biz.it

Alessandra Talarico

Per ulteriori approfondimenti, leggi:

Il diritto di replica sarà obbligatorio anche su Internet

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