Europa
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d¿Europa ha adottato il 15 dicembre una Raccomandazione per invitare i 46 Stati membri a estendere il diritto di replica – finora applicato alla stampa scritta, alla radio e alla televisione ¿ anche ai media elettronici che forniscono informazioni edite in forma giornalistica.
Secondo il Consiglio, il diritto di replica è adatto alla natura di Internet, poiché permette una rettifica immediata dell¿informazione contestata e le repliche degli interessati possono essere allegate facilmente.
La Raccomandazione del Comitato prevede che se l¿informazione a cui è stato accordato un diritto di replica resta a disposizione del pubblico, venga stabilito un link tra le due notizie per attirare l¿attenzione degli utenti sul fatto che tale informazione è oggetto di un diritto di replica.
La decisione prende in considerazione il fatto che ¿è nell¿interesse del pubblico ricevere informazioni da fonti differenti, garantendo in questo modo la completezza delle notizie¿.
Il diritto di replica, spiega la Raccomandazione, può essere assicurato non solo attraverso un¿adeguata legislazione, ma anche attraverso misure di auto-regolamentazione e non pregiudica il ricorso della persona la cui reputazione o privacy sia stata violata nei media, agli altri rimedi disponibili.
Il Comitato raccomanda, dunque, ai governi degli Stati membri di esaminare e, se necessario, introdurre il diritto di replica o ogni altro rimedio equivalente per permettere la rapida correzione delle informazioni inesatte pubblicate sui media on line, senza pregiudicare la possibilità di regolare il loro esercizio alle particolarità di ogni tipo di media.
In base alla Raccomandazione, alla replica dovrà essere dato lo stesso rilievo dato all¿informazione contestata perché essa possa raggiungere lo stesso pubblico e con lo stesso impatto.
Ci sono ovviamente alcune eccezioni all¿applicazione del diritto di replica, che riguardano ad esempio la lunghezza eccessiva della replica o il fatto che l¿obiezioni non riguardi esclusivamente l¿informazione contestata.
Per salvaguardare l¿effettivo esercizio del diritto di replica, il nome del contestante e i dettagli per rintracciarlo dovranno essere resi pubblici.
Allo stesso scopo, le leggi nazionali dovranno determinare per quanto tempo i media saranno obbligati a conservare una copia delle informazioni.
Se il media rifiuta una richiesta di replica o se questa non è resa pubblica in maniera soddisfacente, dovrà essere garantita per il richiedente la possibilità di ricorrere in tribunale o presso altri enti col potere di ordinare la pubblicazione della replica.
Testo integrale della Raccomandazione
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Il diritto di replica sarà obbligatorio anche su Internet