Banda larga: l¿AIIP accusa Telecom Italia di condotta anticoncorrenziale

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Ancora una volta Telecom Italia tenta di imporre le proprie regole per condizionare il mercato, e la recente multa antitrust di 152 milioni di euro per abuso di posizione dominante non appare in grado di dissuadere Telecom Italia dal rinnovare comportamenti abusivi.

In spregio alla normativa antitrust, alla regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e ai contratti wholesale gi&#224 firmati, Telecom Italia ha comunicato il 7 dicembre scorso che “da gennaio 2005 i servizi ADSL (sia retail che wholesale) forniti da Telecom Italia dovranno sempre presupporre l”esistenza, sul collegamento richiesto, di un contratto vigente di tipo RTG o ISDN” .

Di conseguenza TI non dar&#224 pi&#249 ¿seguito alle richieste di attivazione di servizi ADSL su linee prive del relativo contratto di abbonamento telefonico con Telecom Italia¿ e ¿ in presenza di una richiesta da parte del cliente finale di cessazione dell”abbonamento RTG o ISDN, Telecom Italia proceder&#224 alla dismissione, oltre che di tutti i servizi in banda fonica, anche di quelli di tipo ADSL¿, ovvero che non sar&#224 pi&#249 possibile per tutti i clienti ADSL di Telecom Italia o di un operatore concorrente che fornisca il servizio tramite infrastrutture di Telecom Italia, decidere di installare/mantenere il solo servizio ADSL rinunciando a quello di telefonia fissa tradizionale laddove considerato superfluo per le proprie esigenze.

Tale condotta viola la normativa antitrust e costituisce un ulteriore abuso di posizione dominante a danno dei Consumatori e degli Operatori Concorrenti, in quanto riduce l¿attuale libert&#224 dell¿Utente di poter scegliere il fornitore di servizi Internet/ADSL in maniera non subordinata alla scelta del fornitore di servizi di fonia (e viceversa) e oltretutto ritarda l¿ingresso sul mercato di offerte di fonia alternative a quelle di Telecom Italia basate su nuove tecnologie, segnatamente le offerte di voce su IP (VoIP). Oltre a pregiudicare la competizione sui servizi di accesso alla larga banda.

Paradossalmente, Telecom Italia sostiene di aver preso tale decisione ¿per la tutela di tutti gli operatori che sviluppano servizi di accesso basati su infrastrutture proprie e/o su ULL/SA“. Affermazione, ad avviso di AIIP, del tutto pretestuosa.

Inoltre, la dichiarazione di Telecom Italia &#232 in chiaro spregio dell”art. 1, comma 2, della Delibera AGCom 217/00/CONS secondo il quale “L”abbonamento al servizio telefonico di base di Telecom Italia &#232 non vincolante ai fini della fornitura del servizio “wholesale” ADSL.

Infine, tale condotta disattende anche gli impegni assunti da Telecom Italia con i contratti wholesale ADSL sottoscritti con gli operatori concorrenti, che davano attuazione a tale disposizione.

AIIP sollecita quindi l”intervento immediato dell”Autorit&#224 Garante della Concorrenza e del Mercato, dell”Autorit&#224 per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero delle Comunicazioniperch&#233, ciascuno per la propria competenza, intimino a Telecom Italia di desistere dai comportamenti da essa cosi anticipati e di continuare a fornire le linee ADSL agli operatori che gliene facciano richiesta e senza alcun disservizio per i clienti finali, indipendentemente dal fatto che questi siano o rimangano clienti di Telecom Italia per i servizi di telefonia di base.

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