Convergenza e digitalizzazione: i grandi in crescita o sotto assedio? L´impatto delle regole del gioco

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Proponiamo di seguito l¿intervento di Gustavo Ghidini e Francesco Graziadei al convegno Isimm L”Evoluzione del sistema audiovisivo italiano nel contesto europeo – tendenze dell¿assetto economico e giuridico, che si &#232 tenuto ieri 25 novembre 2004 a Roma.

di Gustavo Ghidini e Francesco Graziadei

Appaiono evidenti le opportunit&#224 fornite dal processo di convergenza e dall¿avvento del digitale. Occorre per&#242 porre l¿attenzione sui rischi competitivi della convergenza e della digitalizzazione, sottolineando i passaggi che possono riservare delle criticit&#224 proprio nell¿assicurare il pi&#249 ampio livello di competizione nei mercati.

Si cercher&#224 di farlo, avendo come riferimento teleologico una condizione di concorrenza effettiva ¿ workable – la quale tenga conto delle peculiarit&#224 del mercato dei media digitali (come economie di scala, connessioni ed efficienze nelle relazioni fra i vari servizi ecc.)

Allora: Quali sono i fattori che possono rafforzare o al contrario stemperare il potere di mercato delle imprese gi&#224 esistenti o comunque agevolare o invece ostacolare un assetto competitivo, anche con riferimento ai nuovi ed emergenti mercati che la digitalizzazione e la convergenza andranno a delineare?

L¿evoluzione tecnologica cui stiamo assistendo opera su due piani. In primo luogo, tende ad individuare nuovi ruoli e mercati per gli operatori del settore che segmentino le varie funzioni e le varie fasi della filiera produttiva, facendo si che possano esistere soggetti ¿specializzati¿ in ciascun settore. Ci si riferisce, ovviamente, ad una nuova e comunque pi&#249 definita distinzione di ruoli fra operatori di rete, fornitori di servizi e fornitori di contenuto.

In secondo luogo, l¿evoluzione tecnologica opera ¿ si potrebbe dire in senso opposto ¿ aggregando anzich&#233 segmentando, poich&#233 rende possibile all¿operatore di svolgere al tempo stesso pi&#249 funzioni e di rivolgersi a pi&#249 mercati ed a diversi bisogni dell¿utente. Gli operatori di rete potranno trasportare indifferentemente comunicazioni vocali, dati o contenuti multimediali, avendo cos&#236 ciascuno l¿opportunit&#224 di uscire dal proprio core business storico che li legava ad uno specifico contenuto o servizio. I fornitori di servizi potranno aggregare questi ultimi tanto al trasporto della voce che alla diffusione di contenuti multimediali. I fornitori di contenuti avranno l¿opportunit&#224, oltre che di operare indipendentemente dal controllo del sistema distributivo, di vendere il proprio prodotto (o parti o rielaborazioni dello stesso) a pi&#249 piattaforme distributive al tempo stesso.

Cio¿ posto, sembrano potersi ipotizzare due diversi ordini di criticit&#224.

La convergenza e il migliore sfruttamento dei sistemi diffusivi, grazie all¿impiego della tecnologia, porteranno ad un aumento delle opportunit&#224 di offerta di capacit&#224 trasmissiva ai fornitori di contenuti o servizi. La digitalizzazione difatti consente a tutte le reti digitali di trasmettere lo stesso contenuto (espresso in formato digitale)

Si pensi ai reportages sportivi, o ai notiziari, accessibili ora anche tramite telefoni cellulari e dunque distribuibili anche dalle reti mobili di terza generazione.

Ora, in un simile scenario la convergenza potrebbe determinare un incremento del potere di mercato dei fornitori di contenuti pi&#249 appetibili. In sostanza la centralit&#224 di quei contenuti rispetto ad un sistema distributivo specifico potrebbe travasarsi anche in altri sistemi distributivi nuovi.

E¿ un tema affrontato ad esempio nella nota decisione della Commissione sulla fusione Stream ¿ Telepi&#249 (vedi scheda). Tema, poi, sul quale la Commissione europea si sta muovendo anche con due Sector Inquiries, una sui diritti sportivi in relazione alle reti mobili di terza generazione e l¿altra, annunciata a marzo di quest¿anno, sulla fornitura di contenuti sulle reti Internet.

D¿altro canto la convergenza potr&#224 contribuire allo sviluppo di piattaforme distributive che rafforzino la propria posizione di mercato in quanto espandano il novero dei beni/servizi che sono in grado di consegnare all¿utente finale (si torni all¿esempio dei contenuti televisivi offerti dalle reti di telefonia mobile o ai servizi interattivi ¿ quali ad esempio l¿eGovernment – offerto dalle reti televisive).

In tali casi, chi ha la responsabilit&#224 di vigilare affinch&#233 il processo di convergenza assicuri ai mercati coinvolti un maggiore grado di competizione, dovrebbe verificare la centralit&#224 di ciascun sistema distributivo, assicurando che il risultato finale prodotto dal processo di convergenza si traduca in una efficace competizione fra piattaforme diverse.

Ora, un tale obiettivo necessita evidentemente di un contesto regolamentare che sia tecnologicamente neutrale rendendo il pi&#249 possibile omogenee le regole di accesso al mercato alle diverse piattaforme tecnologiche digitali (terrestre, cavo, satellitare, mobile etc.).Un contesto regolamentare che, ancora, assicuri le pi&#249 agevoli condizioni di accesso al mercato da parte di nuovi operatori di rete, e che infine persegua una ampia interoperabilit&#224 nei sistemi di accesso di utente. Solo cos&#236 difatti si garantisce una dinamica flessibilit&#224 delle quote di mercato degli operatori gi&#224 presenti, oltre che un facile ingresso nel mercato di operatori nuovi entranti, e un alto grado di contendibilit&#224 dell¿utente finale.

Resta infine da sottolineare che i vantaggi della convergenza ed in particolare della digitalizzazione saranno tanto pi&#249 evidenti quanto pi&#249 si assicuri a tutti i fornitori di contenuto la possibilit&#224 di beneficiare delle maggiori opportunit&#224 in termini di sistemi distributivi e di capacit&#224 trasmissiva. Le condizioni di accesso alle retri praticate dagli operatori o (specie nei casi di forte concentrazione nei mezzi distributivi) disciplinate in via regolamentare saranno di centrale importanza per il perseguimento di tale obiettivo.

Occorre insomma evitare che la convergenza tecnologica, per come la si regoli, anzich&#233 essere occasione per allargare l¿arena competitiva, sia strumento per tutti o per alcuni degli operatori gi&#224 presenti sui vecchi mercati non convergenti di trasferire le proprie posizioni forti anche nei nuovi mercati.

Al riguardo si possono evidenziare due dati normativi che sembrano giustificati dalla preoccupazione sopra evidenziata

Il primo &#232 relativo a mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica.

Ci si riferisce al nuovo pacchetto di direttive del 2002, ed in particolare alla Direttiva Quadro, la quale nel definire i presupposti dell¿intervento della Sector Specific Regulation – che come noto &#232 tesa ad assicurare (in via preventiva) la competitivit&#224 dei mercati delle comunicazioni elettroniche e si applica, su determinati mercati, agli operatori in posizione dominante, ¿ ritiene di presumere una posizione dominante anche su un mercato a valle o a monte di quello dove l¿impresa &#232 in posizione dominante, quando il primo mercato sia strettamente connesso al secondo tanto da consentire effetti di leva (cosiddetto leverage of market power). Dunque anche il mercato strettamente collegato ad un mercato in cui l¿impresa &#232 dominante andr&#224 regolamentato onde prevenire effetti distorsivi della concorrenza.

Ma il fenomeno della convergenza e della digitalizzazione implica spesso che i mercati sui quali eventualmente esercitare effetti di leverage siano nuovi mercati (mercati emergenti) rispetto a quelli dove le imprese sono tradizionalmente gi&#224 radicate. L¿orientamento della regolazione europea delle comunicazioni elettroniche &#232, come noto, di lasciare fuori questi mercati onde evitare un eccesso di regolazione nocivo in una fase embrionale dei mercati stessi. Malgrado il principio, sembra per&#242 che le Linee Direttrici adottate nel quadro del Framework sulle comunicazioni elettroniche del 2002, lascino intendere che dove esistano delle specifiche esigenze &#232 ipotizzabile, caso per caso – e senza presunzioni – un intervento ex ante, fondato sulla imposizione di obblighi di comportamento all¿operatore dominante, anche in tali nuovi mercati (si veda in particolare il punto 32 delle Linee Direttrici della Commissione per l¿analisi del mercato e per la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, in G.u.C.e. C 165/6 del 17.7.2002)

Va solo precisato che di mercati emergenti (come si &#232 detto – in linea generale esenti da regolamentazione) pu&#242 parlarsi quando vi sia un livello di innovazione tale, sia nelle infrastrutture che nei servizi, da rappresentare una vera novit&#224 e non una mera innovazione incrementale. A questo proposito il Commissario Mario Monti ha individuato (nell”intervento al Convegno AGCOM del 22-23 marzo 2004 aNapoli) nei servizi a larga banda che utilizzano la tecnologia UMTS, l¿unico mercato emergente allo stadio attuale perch&#233 si tratterebbe di un nuovo servizio che utilizza una nuova infrastruttura.

Con riferimento al mercato (anche) dei contenuti, invece, si richiama una ben nota norma della legge Gasparri (l¿articolo 15 comma 4) la quale, con approccio strutturale, vieta alle imprese i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni sono superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore, di conseguire nel Sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% del sistema medesimo. Come noto, tale limite &#232 fissato in generale (dunque per tutti gli altri operatori che non siano ¿convergenti¿ in quanto gi&#224 presenti in uno o pi&#249 mercati delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche) alla pi&#249 elevata soglia del 20%.

Come si vede, sotto questo profilo si coglie una¿convergenza teleologica del legislatore italiano e di quello comunitario: proprio l&#224 dove – pur nella rilevata diversit&#224 di approcci regolatori – appare comune la preoccupazione di prevenire uno sfruttamento del market power acquisito per raggiungere posizioni forti capaci di ostacolare, in detti nuovi mercati, la concorrenza sia per che nel mercato.

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