Italia
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori (la più rappresentativa del Paese, ha oltre 280.000 soci in tutta Italia ed è unico membro BEUC – Bureau Européen des Unions de Consommateurs) è stata audita ieri dalla Commissione Interministeriale sui Contenuti Digitale nell¿era di Internet. L”audizione anticipa la predisposizione di proposte di modifiche normative in materia di tutela della proprietà intellettuale e di politiche per lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali da parte di codesta Commissione.
Proponiamo di seguito il documento depositato da Altroconsumo e la Position Paper sul Digital Rights Management del BEUC.
1) Il Diritto d¿autore nella società dell¿informazione
La nostra associazione riconosce da sempre il diritto ad una giusta ed equa remunerazione per chi crea contenuti a condizione che sia assicurata al consumatore la possibilità di effettuare copie private senza scopo di lucro. Riteniamo, infatti, che la finalità del diritto d¿autore debba essere quella di stimolare la creazione e l¿investimento nelle opere dell¿ingegno per ampliare le possibilità di fruizione culturale. In tal senso lo sviluppo delle nuove tecnologie e della banda larga devono diventare un¿opportunità per tutti.
E¿ proprio su questa posizione di fondo che si basa la nostra attuale preoccupazione per l¿evidente strumentalizzazione della pur legittima tutela della proprietà intellettuale in atto da parte delle major discografiche e cinematografiche per mantenere artificialmente elevati i prezzi di CD e DVD(2) senza percorrere seriamente la possibilità di utilizzare un canale distributivo diverso ed innovativo come Internet che aprirebbe ad una maggiore concorrenza e permetterebbe un risparmio dei costi e quindi una riduzione dei prezzi non ancora riscontrabile in Rete.
2) Il Decreto Urbani
Per questi motivi abbiamo chiesto a suo tempo al Governo di congelare l¿art. 1 del ¿Decreto legge riguardante interventi urgenti in materia di beni ed attività culturali¿ (di seguito ¿Decreto Urbani¿) recante ¿Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche o assimilate¿, che prevedeva in maniera obsoleta, inutile ed inefficiente un inasprimento delle sanzioni contro il consumatore che scarica files audiovisivi dalla rete per uso personale. Successivamente, dopo l¿approvazione avvenuta al Consiglio dei Ministri in data 12 marzo, ci siamo rivolti al Presidente della Repubblica chiedendogli di non firmare il Decreto Urbani e, in seguito alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo, non abbiamo mancato di apprezzare la disponibilità ad apportare modifiche al testo del Decreto Urbani in sede di conversione in legge da parte della Relatrice alla Camera. In tal senso, abbiamo preso parte in data 5 aprile ad una audizione presso la Commissione Cultura, nella quale occasione abbiamo depositato un documento (allegato n. 1) al quale rinviamo per le nostre osservazioni sulla incostituzionalità, l¿inopportunità, l¿illegittimità e la lesività della certezza del diritto.
Intendiamo qui, invece, riprendere quanto già espresso rispetto alla nocività del Decreto Urbani, così come di ogni possibile altro intervento normativo che scaturisca dalle medesime posizioni, per un sano sviluppo del mercato in questo settore.
Riteniamo infatti non casuale che il decreto Urbani sia stato approvato con tanta fretta in coincidenza con il raddoppio della banda a 640 kbps annunciato da Telecom Italia per il 15 marzo. Tale upgrade può, infatti, indubbiamente consentire con maggiore agevolezza di scaricare files di opere cinematografiche dalla rete(3). A chi giova, dunque, limitare in partenza lo sviluppo di servizi avanzati in Internet ? Sussistono oggi le condizioni tecnologiche perché la rete possa divenire uno spazio aperto alla libera circolazione delle idee e, allo stesso tempo, un mercato aperto alla competizione tra le imprese nel rispetto dei principi di tutela dei consumatori. Se lo scopo annunciato dal Decreto Urbani era quello di salvare l¿industria cinematografica ciò non può avvenire a condizione di uccidere nella culla Internet e l¿industria informatica italiana. Lo strumento è e resta dunque inadeguato.
3) Un obiettivo minimo
Ci rivolgiamo ora a questa autorevole Commissione perché, una volta auditi tutti gli stakeholders, major discografiche e cinematografiche, Internet service providers e – non ultimi – i consumatori, si adoperi per porre rimedio, quale obiettivo minimo, a quanto stabilito dal decreto Urbani, che dopo gli emendamenti approvati in sede di conversione in legge, è scaturito in un testo addirittura peggiorativo rispetto al provvedimento originario.
In particolare, sottolineiamo che il nuovo comma 2 dell¿art. 1, sostituendo l”espressione “a fini di lucro” con “per trarne profitto” all¿art. 171-ter della legge sul diritto d¿autore, rischia di fare rientrare dalla finestra le sanzioni penali per la condivisione di file contenenti opere protette in un primo tempo scongiurate. In tal senso l”originario apparato sanzionatorio del Decreto Urbani, consistente nella sanzione amministrativa di 1500 Euro già da noi ritenuto eccessivo, lascia ora spazio all¿ipotesi della reclusione da sei mesi a quattro anni francamente inaccettabile e spropositata.
Come è del tutto evidente, sostituire al dolo specifico del “fine di lucro” quello del “fine di trarne profitto” comporta un”accezione piú vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell”autore. Il “fine di trarne profitto¿ può, infatti, essere agevolmente considerato integrato anche dal risparmio del costo di acquisto.
Tutto questo appare ancor più inaccettabile se solo si considera che – come già rilevato – sono invece le major discografiche e cinematografiche a porre in essere attualmente una strumentalizzazione della pur legittima tutela della proprietà intellettuale per mantenere artificialmente elevati i prezzi di CD e DVD, e che, forse, lo strumento migliore per combattere veramente la pirateria dovrebbe consistere nell¿impedire tali posizioni di rendita diminuendo i prezzi ed eliminando artificiali barriere spazio-temporali nella distribuzione.
Inoltre, il nuovo comma 1 dell¿art. 1, introducendo per ¿l¿immissione in un sistema di reti telematiche di un¿opera dell¿ingegno, o parte di essa ¿ l”idoneo avviso circa l”avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d”autore e sui diritti connessi¿ oltre a costituire un gravoso freno allo sviluppo del web italiano ci pone fuori dal quadro normativo europeo in materia e risulterà comunque di difficile concreta applicazione.
Infine, il nuovo comma 8 dell¿art. 1, che introduce un ulteriore compenso anche sui masterizzatori e sui software per masterizzatori, appare un ulteriore inaccettabile balzello sulla copia privata.
Altroconsumo chiede dunque alla Commissione Interministeriale di prendere in considerazione, tra le modifiche normative che andrà a predisporre, innanzitutto l¿eliminazione dei suddetti precetti.
4) Un obiettivo auspicabile
Quanto è successo alla Camera e poi in Senato nella conversione in legge del Decreto Urbani dimostra che la scelta del Governo di affidare anticipatamente ad un decreto legge l¿attuazione di una direttiva al tempo non ancora finalizzata(4), travisandone peraltro le indicazioni, oltre a scavalcare il Consiglio UE ha, come avevamo previsto, reso impossibile al Parlamento nazionale la proposizione di emendamenti migliorativi che richiedevano un approfondimento delle complesse tematiche sottese al provvedimento in tempi adeguati e non certo nell¿angustia dei sessanta giorni a disposizione.
Obiettivo auspicabile di questa Commissione Interministeriale dovrebbe allora consistere nell¿individuare, sulla base delle consultazioni con gli stakeholders e sotto l¿egida dei ministeri competenti, nuove regole che consentano la creazione di un mercato legale della condivisione dei file audiovisivi in Rete.
Una strada già tracciata e percorribile potrebbe essere quella di una licenza che, sulla base del consenso preventivo degli autori per l¿utilizzo delle proprie opere in Rete, consenta ai consumatori che ne vogliano usufruire di farlo dietro pagamento di un equo e ragionevole compenso, attraverso il prelievo di una percentuale dell¿abbonamento pagato agli internet service providers. Ci dichiariamo, pertanto, sin d¿ora disponibili ad un confronto aperto e costruttivo su questa possibile prospettiva.
Inoltre, nel rinviare per una più ampia riflessione sulla normativa comunitaria in tema di copyright e sul Digital Rights Management (DRM) a due recenti position papers del BEUC (allegati n. 2 e 3) alla cui redazione Altroconsumo ha attivamente contribuito, sottolineiamo come nelle sue applicazioni concrete il DRM dovrebbe essere circoscritto alla protezione dei detentori dei diritti da ipotesi di lesione del copyright senza mai spingersi a limitare illegittimamente i diritti riconosciuti dei consumatori o a renderne difficile l¿effettivo esercizio.
Altroconsumo ritiene, in particolare, che il diritto alla copia privata, il diritto alla più ampia libertà di utilizzo senza artificiali segmentazioni del mercato, il diritto alla privacy, debbano continuare ad essere sempre garantite e che, in ogni caso, al fine di ridurre i possibili impatti negativi del DRM sulla tutela dei consumatori così come sulla libera concorrenza, questa Commissione debba assicurare standard aperti e impedire qualsiasi tentativo di imporre sistemi DRM obbligatori sui diversi media.
Infine, appare del tutto evidente che la progressiva implementazione del DRM dovrà portare con sé anche una necessaria revisione del sistema dell¿equo compenso in quanto l¿impossibilità de facto per il consumatore medio di effettuare una copia privata in presenza di protezioni tecnologiche rende vieppiù inaccettabile la tendenza a moltiplicare le ipotesi di compenso sui vari supporti e ad accrescerne spropositatamente l¿importo.
Position Paper sul Digital Rights Management del BEUC
© 2004 Key4biz.it
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1) Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 280.000 soci in tutta Italia ed è unico membro BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs)
2) Per quanto riguarda i CD musicali, il prezzo elevatissimo spesso inaccessibile per le tasche dei giovani – i principali potenziali acquirenti – limita la fruizione di tale bene culturale. Dall¿ultima inchiesta di Altroconsumo sui prezzi dei prodotti in Europa (pubblicata sul numero di marzo della nostra rivista) il Paese meno caro risulta la Germania (preceduta solo dal piccolo principato di Andorra), dove i Cd costano mediamente circa 16 euro e mezzo, contro i circa 19 euro dell¿italia, per una differenza percentuale del 16%.
3) Si segnala che in febbraio, intervenendo a proposito dell”imminente aumento di banda era la stessa Telecom Italia a sostenere che ¿Inoltre, grazie anche all”aumento a 256 Kbps della velocità di upload, si potrà utilizzare al meglio tutte le applicazioni peer to peer per la condivisione e lo scambio di file”
4) Ci riferiamo qui alla direttiva ¿relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale¿ che al momento dell¿approvazione del Decreto era stata già approvata dal Parlamento europeo ma non ancora dal Consiglio dell¿Unione europea e, quindi, non poteva dirsi definitivamente approvata. In ogni caso, la normale procedura di recepimento delle direttive comunitarie nel nostro ordinamento, secondo il dettato della c.d. ¿Legge La Pergola¿ passa per una legge delega, la legge comunitaria, e i successivi decreti legislativi, non certo per decreto legge.