Italia
Il Ministero dell¿interno non ha commesso nessuna violazione, inviando a tutti gli abbonati di telefonia mobile italiani, degli sms relativi alle date e agli orari di apertura dei seggi in occasione delle ultime elezioni.
Lo ha stabilito l”Autorità Garante della privacy (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan), intervenuta sulla vicenda in base alle numerose segnalazioni e ai reclami ricevuti dai cittadini, che contestavano, appunto, la violazione della loro privacy.
L¿invio dei messaggi senza il consenso degli utenti, è stata possibile grazie al provvedimento generale datato 12 marzo 2003, in cui vengono indicate le condizioni di eccezionalità ed emergenza in presenza delle quali è possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell”interessato.
In particolare, ricorda il Garante in una nota, ¿¿nel provvedimento si precisava che si può ricorrere all”invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati personali in caso di emergenze e calamità naturali, con un provvedimento emanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell”ordine e della sicurezza pubblica¿.
Nel caso specifico delle ultime elezioni, il Ministro dell”interno aveva disposto l¿invio dei contestati messaggi, motivandone l¿urgenza ¿¿con il riferimento alla novità del calendario previsto per le votazioni, all”insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novità, ai rischi di affollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte criticità come quelle determinatesi in occasione delle passate elezioni politiche, alle proteste registratesi in occasione della riduzione delle sezioni elettorali, alla consistente riduzione del contingente militare a presidio dei seggi, ai disagi e turbamenti sotto il profilo dell”ordine pubblico, oltre che ai rischi e impedimenti all”esercizio stesso del diritto di voto¿.
Circostanze ritenute dal Ministero come oggettivamente eccezionali.
Il Garante ribadisce, come criterio generale, che “le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d”urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalità e di emergenza”, ma sottolinea l”esigenza di evitare un”utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento all”emergenza.
Per fugare ulteriori dubbi riguardo la presunta violazione della privacy degli utenti, l¿Autorità ribadisce che dalle informazioni fornite dal Ministero dell”interno e dai gestori risulta che i messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente da questi ultimi e non vi è stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri dei cellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda poi la firma del messaggio, essa va riferita, secondo il Ministero dell”interno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri con riguardo all”art. 3 della legge n. 150/2000.
Il Garante osserva che, ¿¿nella specifica materia in questione, non può assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo)¿.
Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede infatti che debba essere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare i messaggi.
L¿Autorità chiarisce anche le questioni dei messaggi inviati ai minori, che ovviamente non possono votare, e dell¿orario di invio degli sms, ritenuto inadeguato da molti utenti.
Per quanto riguarda i minori, poiché le schede prepagate e gli abbonamenti ad utenze di telefonia cellulare sono intestate, di regola, a soggetti di maggiore età, l”invio dei messaggi non ha comportato l”uso di dati di minori.
Per quanto riguarda invece l”orario degli invii, quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato solo in determinati ore diurne oppure tarando i sistemi informativi in modo da non superare un certo orario nella tarda serata.
Nella sua decisione il Garante ha comunque richiamato anche al ¿rispetto da parte dei gestori di determinate cautele nell”invio degli sms (evitando le ore notturne) e la necessità di fornire adeguate informazioni generali agli utenti su tali invii di emergenza¿.
Su quest”ultimo punto, l”Autorità si è riservata di accertare che gli operatori rendano conformi alle norme sulla privacy le informative ai clienti.
Il Garante ha, infine, precisato che il controllo sui costi dell”operazione ¿ stimati intorno ai 5 milioni di euro – è materia demandata alla Corte dei conti, mentre per quanto riguarda il roaming internazionale, tutti i gestori hanno attestato che il messaggio non è stato addebitato all”utente all”estero.
Vane, dunque le denunce presentate dai cittadini e dalle associazioni dei consumatori che si erano mossi immediatamente per contestare presunti ¿abusi di atti di ufficio¿ (Lista consumatori) fornendo in alcuni casi anche i moduli per inoltrare la protesta al Garante della Privacy (Consumatori indipendenti).
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