Italia
di Giuseppe Santaniello
Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
L¿elaborazione di un quadro di principi e di regole rivolto a segnare il raccordo fra le dinamiche tecnologiche e la tutela dei diritti fondamentali della persona costituisce il fattore basilare per ogni ciclo di sviluppo economico-sociale.
Da tante fonti emerge la rilevanza di tale fattore, ma tra esse la più autorevole si rinviene nella Carta di Nizza (settembre 2000), nel cui preambolo si legge che, al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile, è necessario ¿rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce della evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici¿.
E in un recente volume ¿ Il mondo che cambia¿ Antony Giddens (uno dei più influenti sociologi del nostro tempo, direttore della London School of Economics) scrive che la scienza e la tecnologia, forze motrici di un¿economia mondializzante, stanno ristrutturando il nostro modo di vivere e di operare, sicché hanno bisogno di linee di guida per una innovazione sostenibile.
Le innovazioni tecnologiche nella scala dei valori socio-economici
Sulla base di tali fattori sorge l¿esigenza di accertare come le innovazioni tecnologiche si collochino nella scala dei valori socioeconomici.
Esse si pongono come indicatori di progresso, come potenti leve di miglioramento della qualità della vita, di aumento dei livelli di conoscenza e del sapere, come strumenti di ausilio alle attività di produzione e di scambio e come mezzi protettivi della sicurezza informatica. Ma accanto a tanti fattori benefici possono venire in rilievo elementi non positivi, qualora un loro uso improprio vada a incidere su diritti inviolabili.
E¿ opportuno chiarire che le acquisizioni tecnologiche e scientifiche non possono essere considerate come un Giano bifronte: con una faccia rivolta verso il bene e l¿altra rivolta verso il male. Tale concezione manichea è fuori dalla realtà. Ogni innovazione tecnologica non può non essere considerata positiva nella sua sostanzialità. Ciò che invece richiede una formulazione di criteri e di regole va riferito alle modalità di applicazione, di uso delle nuove acquisizioni, che, se effettuate in maniera impropria da parte di taluni soggetti, producono effetti distorsivi (la c.d. deriva tecnologica).
E allora di fronte all¿uso deformante bisogna riconoscere che (come è stato rilevato nella Relazione annuale del Garante al Parlamento) non tutto ciò che è tecnologicamente possibile è anche socialmente desiderabile ed eticamente accettabile.
L¿incessante, tumultuoso ritmo di sviluppo delle nuove tecnologie, nel loro poliformismo di tipologie sempre più avanzate, determina un¿affannosa rincorsa fra l¿intervento dei soggetti pubblici istituzionalmente regolatori (ai vari livelli, sia di diritto interno, sia di diritto sopranazionale) e i soggetti, sempre più numerosi, creatori di diffusori delle innovazioni tecnologiche.
I tre grandi settori della dinamici innovativa
Poiché uno dei compiti preminenti del nostro convegno è di indicare quali interventi regolatori vadano attuati al fine di governare lo sviluppo sostenibile delle dinamiche tecnologiche, ritengo che ciò presupponga una ricognizione dei vari settori in cui esse sono articolate.
Il campo è sterminato, poiché accanto a moduli abbastanza consolidati, affiorano con ritmo crescente forme del tutto inconsuete e decollano prototipi mai immaginati, e inseriti in una forte spinta autopropulsiva.
Ritengo che si possano individuare, nella fase attuale, tre grandi settori (o categorie):
1) il settore delle innovazioni tecnologiche che sono già ricomprese in un quadro di regole di valore legislativo che le governano;
2) il settore delle innovazioni tecnologiche inquadrabili finora in linee guida derivanti dal potere prescrittivo di carattere amministrativo (ad es. autorizzazioni generali, decaloghi di comportamento, etc.) oppure derivanti da codici deontologici e di buona condotta formati con l¿intervento dell¿Autorità garante;
3) il settore delle innovazioni tecnologiche, che in relazione al loro decollo molto recente, non sono tuttora sorrette da regole specifiche, né di valore legislativo né di un efficiente potere ordinatorio amministrativo.
Il campo delle comunicazioni elettroniche
Nella prima delle categorie indicate rientra il vasto campo delle comunicazioni elettroniche.
In riferimento alle quali la direttiva europea del 2002 ha inteso promuovere regole neutrali rispetto alla tecnologia, segnando l¿obiettivo di garantire a consumatori e utenti lo stesso elevato livello di tutela indipendentemente dalla tecnologia con la quale viene fornito un determinato servigio.
Assume particolare rilevanza il Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con d. l.vo n. 259 del 2003, che nel garantire, in via di principio, i diritti inderogabili delle persone nell¿uso dei mezzi di comunicazione elettronica, stabilisce che ¿Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze, ….e della riservatezza e protezione dei dati personali¿. E soggiunge che, in caso di conflitto fra il diritto di iniziativa economica nel campo delle comunicazioni elettroniche e le normative e protezione della vita privata e dei dati personali, prevalgono queste ultime.
In tal modo si viene a stabilire una interazione fra due codici, l¿uno delle comunicazioni e l¿altro della protezione dei dati personali, dando vita a un baricentro normativo nel quale confluiscono la tutela di due valori fondamentali, inerenti sia alla libertà di comunicazione e sia alla protezione della riservatezza nei servizi on line.
Il secondo settore e le linee guida
Il secondo settore racchiude una numerosa serie di acquisizioni tecnologiche di notevole impatto sociale, quali ad esempio la videosorveglianza, le tecniche biometriche, il trattamento dei dati genetici etc..
Pur mancando nella fase attuale un corpus legislativo inerente a tali tipi di trattamenti, l¿Autorità garante ha potuto supplire a siffatta carenza, emanando linee di guida connesse all¿uso del potere dispositivo di valore amministrativo (quali le autorizzazioni generali, i decaloghi di comportamento, la elaborazione di parametri per la legittimità e la correttezza dei trattamenti). Tali interventi hanno trovato ampio consenso e ottemperanza da parte di tutti i soggetti interessati e hanno seguito un sapiente bilanciamento fra i vari interessi coinvolti, delineando soluzioni congrue dei molteplici problemi.
Inoltre nella vasta area di tale settore occupano un posto rilevante i codici deontologici, i quali rappresentano il punto di confluenza fra i poteri propulsivi e di indirizzo dell¿Autorità garante e la proposizione delle regole da parte dei soggetti rappresentativi di determinate categorie.
Tali codici hanno particolare attitudine a seguire le dinamiche della tecnologia.
Le tecnologie emergenti
Il terzo settore ricomprende innovazioni della tecnologia e della scienza, che stanno emergendo in una fase recentissima, si trovano ancora in una situazione di sperimentazione, ma presentano una particolare rilevanza, poiché alcune di esse da un lato incorporano i fattori di sviluppo del futuro e dall¿altro, pur offrendo agli utenti grandi opportunità, possono creare nuove vulnerabilità individuali e sociali.
Il documento strategico elaborato recentemente dal Gruppo di lavoro dei garanti europei pone particolare attenzione a tali innovazioni emergenti, quali le RFID, i servizi di geolocalizzazione, le acquisizioni della genetica e della biometria.
Un particolare impegno di vigilanza va rivolto alla tecnologia delle radiofrequenze, la quale ha portato alla creazione di etichette intelligenti, che, sostituendo i codici a barre, permetteranno di seguire i prodotti nei loro spostamenti, creando però anche la possibilità di controllare coloro che hanno acquistato o usano tali prodotti.
E¿ da rilevare che l¿esigenza di intervenire in tale delicato settore, è avvertita non solo in Italia, ma anche in altri Paesi e particolarmente negli Stati Uniti, dove è stato avviato un ampio dibattito in merito alle opportunità offerte dall¿introduzione della RFID e alle cautele da porre in essere, per evitare la violazione delle libertà civili e del diritto alla privacy.
Bisogna evitare un utilizzo incontrollato, e a tal fine viene proposto un modello normativo che tuteli il diritto del consumatore di conoscere quali prodotti sono caratterizzati, il diritto alla rimozione della tag al momento dell¿acquisto del prodotto, l¿applicazione della tecnologia ai servizi al consumatore solo in virtù del consenso informato, libero, e specifico degli interessati.
Anche i servizi di geolocalizzazione devono essere inquadrati in un nucleo di regole basilari. E¿ stato già rilevato che le tecnologie elettroniche, dopo aver contribuito all¿annullamento della distanza, stanno ora facendo riscoprire la prossimità, la localizzazione delle persone. Ed anche tale fattore va coordinato con i diritti di libertà della persona.
Sulla base di tali profili, possiamo affermare che per tutto il terzo settore è urgente la elaborazione di regole che valgano a rendere sostenibile il processo innovativo della scienza e della tecnologia.
Ma l¿evoluzione normativa della materia non può affidarsi a una fonte legislativa monocentrica, bensì a un policentrismo di fonti collocate in una coordinata sequenza a vari livelli (una cornice legislativa concertata tra tutti i Paesi interessati alla soluzione del problema e, in aderenza ad essa, la specificazione di regole mediante leggi nazionali, a seconda delle varie aree geografiche, e inoltre l¿adozione di codici-modello di formazione autodisciplinare). Si realizza in tal modo quel moderno processo regolatore, frutto della convergenza di molteplici fonti normative, che si definisce come coregulation.
La nuova frontiera
Siamo consapevoli che il raccordo fra innovazione tecnologica e protezione dei dati personali presenta una particolare complessità, poiché sono in atto due forti dinamiche. Da un lato emerge l¿accelerazione delle acquisizioni tecnologiche, che sempre più accentuano i loro caratteri della multidimensionalità e della globalità. Dall¿altro lato viene in rilievo l¿accelerazione della metamorfosi della riservatezza, che da guscio protettivo della persona va evolvendo a patrimonio informativo circolante, come denominatore comune di tutte le realtà industriali, commerciali, culturali, pubbliche e private e come riferimento costante in tutti i campi di attività. Ma il nostro impegno istituzionale è rivolto a superare le intrinseche difficoltà, individuando il punto di saldatura fra le due dinamiche e realizzando la sinergia fra le due forze motrici di un grande ciclo evolutivo.
Come ha rilevato in un suo recente scritto il Prof. Gaetano Rasi ¿l¿accelerazione nell¿introduzione di innovazioni è il centro del processo evolutivo del sistema economico contemporaneo e, a livello macroeconomico, del comportamento dei singoli operatori. Sicché è necessario che si crei un equilibrio virtuoso tra l¿espansione economica e le garanzie per i soggetti destinatari degli impulsi che spingono le innovazioni, le quali, a loro volta, determinano l¿espansione economica¿.
Governare l¿innovazione tecnologica: è questa oggi per tutti noi la frontiera più avanzata.
Su tale terreno si misura la capacità innovativa dei sistemi giuridici a tutela di valori fondamentali degli individui e della collettività.
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Per ulteriori approfondimenti, leggi:
Privacy tra presente e futuro: nuove tecnologie e protezione dei dati. Istituzioni, università e imprese a confronto