Europa
Il Consiglio della Concorrenza (CC) ha condannato France Telecom a una multa di 20 milioni di euro per non aver rispettato una disposizione del febbraio 2000 che obbligava l¿operatore a dare facoltà alla concorrenza di lanciare le proprie offerte nel settore della banda larga.
Il Consiglio ha definito di una ¿gravità eccezionale¿ il non rispetto di questi obblighi, che ¿ già dal 2000 – avrebbe impedito agli operatori alternativi di sfruttare ¿l¿opzione 3¿ ¿ che prevede la locazione di una parte di rete fissa di FT a un operatore terzo – e di elaborare quindi delle offerte specifiche nel settore della banda larga.
Un portavoce dell¿operatore ha dichiarato che il gruppo sta per esaminare il contenuto della decisione per valutare un eventuale ricorso legale anche se, in questi casi, l¿istanza non è sospensiva della pena.
La vicenda ha avuto inizio nel novembre del 1999, quando l¿operatore Neuf Télécom ha fatto ricorso contro l¿operatore storico per abuso di posizione dominante. Il 18 febbraio del 2000, il Consiglio della Concorrenza ha quindi comunicato che il rifiuto di France Télécom di permettere agli operatori terzi di sviluppare una propria offerta di accesso a Internet a banda larga poteva in effetti costituire una pratica anticoncorrenziale.
Il Consiglio in quella sede aveva dunque stabilito delle misure conservatrici che imponevano all¿operatore di proporre, entro al massimo otto settimane, un¿offerta tecnica e commerciale per l¿accesso alle proprie reti da parte della concorrenza. Offerta che permettesse agli altri operatori di esercitare una concorrenza effettiva sia per quel che riguarda le tariffe, sia la natura delle prestazione offerte.
¿Faremo di tutto per valutare l¿esistenza di una soluzione, ma non a tutti i costi¿, aveva riferito allora il direttore delle relazioni esterne del gruppo.
Ma come mostra la nuova delibera del CC e il montante della multa, l¿ex monopolista non ha fatto proprio tutto quanto era nelle sue possibilità per aprire il mercato della banda larga alla concorrenza.
Le offerte trasmesse da France Télécom non sarebbero infatti state ¿conformi¿ all¿ingiunzione del Consiglio che, in un documento particolarmente severo, evoca un ¿comportamento anticoncorrenziale maggiore¿, spiegando che all¿epoca, la liberalizzazione dell¿ultimo miglio non era ancora stata regolamentata.
L¿unbundling del local loop (opzione 1) è diventato infatti effettivo nel settembre del 2000, ma non è mai decollato commercialmente prima di settembre 2003.
Gli operatori alternativi potevano dunque scegliere tra l¿opzione 5 ¿ cioè rivendere il traffico acquistato da France Télécom ¿ e l¿opzione 3 che, grazie a un ¿circolo virtuale¿ permette loro di gestire una rete Internet ad alta velocità, lasciando il controllo della telefonia all¿ex monopolista.
Ed è proprio l¿opzione 3 ad essere al centro del documento.
Il Consiglio della Concorrenza doveva verificare se un operatore poteva acquistare delle prestazioni da France Télécom, per poi rivendere ai fornitori d¿accesso a Internet un servizio a condizioni che gli consentissero un margine sufficiente a coprire i costi.
Ora, secondo l¿Antitrust ¿ che evoca anche la grande complessità delle tariffe di France Télécom ¿ i modelli basati su ipotesi multiple ¿¿mostrano che, in tutti i casi presi in esame, il margine netto è inesistente o negativo¿.
¿La persistenza di questo comportamento anticoncorrenziale malgrado l¿ingiunzione del Consiglio, ha svuotato del suo contenuto la messa in opera dell¿opzione 3 e ha di fatto chiuso il mercato agli operatori concorrenti¿, indica il documento, sottolineando che Internet a banda larga è un ¿bisogno forte¿ degli utenti.
¿Questo bisogno non è stato soddisfatto che attraverso l¿opzione 5, opzione totalmente sotto il controllo di France Télécom, dal momento che l¿opzione 1 non era ancora stata effettuata e l¿opzione 3 è stata volontariamente bloccata, nonostante l¿ingiunzione del Consiglio di stabilire un tariffario adeguato¿.
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