Italia
L¿Unione dei Consumatori ha lanciato l¿allarme sulle conseguenze della legge n. 106 del 15 aprile 2004, che definisce le “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all”uso pubblico“.
¿Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana – si legge nel testo di legge – sono oggetto di deposito obbligatorio, i documenti destinati all”uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l”ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione¿.
In base a questa legge, in pratica, chiunque abbia un sito Internet con informazioni a disposizione del pubblico ¿ incluse newsletter e mailing list – dovrà inviarne il contenuto alle due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma, pena una multa fino a 1500 euro.
La legge n. 106/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004, ha modificato le vecchie norme regie del 1939 sulla consegna obbligatoria alle autorità di 5 copie di ogni stampato (ai fini del controllo delle notizie sovversive), includendovi però anche i “documenti diffusi tramite rete informatica”, che dovranno essere depositati presso le due Biblioteche centrali anche al fine di consentirne l¿accesso al pubblico.
L¿obbligo di deposito non vale infatti solo per documenti diffusi attraverso supporti informatici, ma anche per libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, grafica d”arte, video d”artista, manifesti, musica a stampa, microforme, documenti fotografici, documenti sonori e video e film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE).
Il regolamento di attuazione di questa nuova disposizione dovrebbe uscire entro i prossimi sei mesi ma il provvedimento ha già suscitato molti dubbi tra gli addetti ai lavori, mentre secondo l”Unione Nazionale Consumatori la legge è puramente persecutoria, inutile e ingestibile.
¿Centinaia di migliaia di utenti con un sito Internet ¿ ci ha dichiarato l¿associazione ¿ dovranno inviare ogni anno alle due Biblioteche centrali, per eMail o dischetto, informazioni che per lo più cambiano o vengono aggiornate continuamente e che sono già a disposizione del pubblico. Oltretutto, le due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma non avranno materialmente la possibilità di gestire e catalogare la massa enorme di informazioni provenienti da centinaia di migliaia di siti e tutto si risolverà in un obbligo inutile e fastidioso¿.
Se c¿è chi crede che la nuova normativa possa rappresentare un buon strumento di difesa del diritto d¿autore, restano ancora da chiarire alcuni punti relativi alla messa in pratica della misura: prima di tutto, in quale modo le due Biblioteche di Roma e Firenze riusciranno a gestire l¿immensa mole di materiale che verrà inoltrata sui loro database dalle centinaia di migliaia di siti presenti sul web e poi come gli editori on line potranno superare le difficoltà tecniche e di gestione per adempiere alle richieste della legge.
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