Europa
La Commissione europea ha inviato ieri un avvertimento a 16 società europee di gestione del diritto d¿autore, tra cui anche la SIAE italiana, che percepiscono delle royalties sulla vendita di musica online.
Bruxelles teme che queste possano violare le norme Ue in materia di concorrenza.
L¿accordo messo in questione, conosciuto come quello di Santiago, è stato notificato alla Commissione nell¿aprile 2001 dalle società che raccolgono royalties per conto degli autori musicali della Gran Bretagna (PRS), della Francia (SACEM), della Germania (GEMA) e dei Paesi Bassi (BUMA).
La Ue teme che gli accordi di licenze incrociate che le società hanno stabilito tra loro, in virtù di questo accordo, causano un vincolo effettivo all”interno dei territori nazionali ed estendono a Internet i monopoli nazionali che le società detengono già nel mondo off-line.
La Commissione ritiene che dovrebbe esserci concorrenza tra le società di gestione del diritto d¿autore, con innegabili vantaggi per le società che offrono musica su Internet e per gli utenti che l¿ascoltano.
Il comunicato inviato dalla Commissione Ue, non è che un¿azione preliminare, adesso le società in questione potranno difendere la loro posizione, con un documento scritto, o chiedendo un¿audizione.
Ai Paesi che hanno sottoscritto l¿accordo di Santiago si sono in seguito aggiunte anche le società dello Spazio Economico Europeo (eccetto la società portoghese SPA) e la società svizzera (SUISA).
Obbiettivo di questo accordo è di permettere alle società firmatarie di fornire agli utenti che comprano in Rete, un ¿mezzo unico¿ per la concessione delle licenze di Diritto d¿autore, valevole sui loro territori d¿appartenenza.
La perdita di territorialità che caratterizza Internet, come anche i format digitali di prodotti come i file musicali, sono difficili da conciliare con i regimi tradizionali di rilascio delle licenze sul diritto d¿autore, che sono basati su delle procedure puramente nazionali.
Una volta che un¿opera musicale è stata scaricata dalla Rete, è possibile accedervi da qualsiasi parte del mondo.
Se la Commissione condivide la previsione di un mezzo unico, che faciliterebbe la via ai distributori di contenuti musicali, lamenta che il sistema definito nell¿accordo li obbliga a rivolgersi alle società di diritto d¿autore del proprio Stato membro.
¿Sarebbe giusto che queste società si facciano concorrenza tra loro e che gli utenti possano scegliere quelle che ritengono più efficienti¿, ha commentato Amelia Torres, portavoce del Commissario europeo alla Concorrenza Mario Monti.
L¿accordo di Santiago tenta di adattare questo quadro tradizionale al mondo della Rete, prevedendo la possibilità di un ¿mezzo unico¿ per il rilascio delle licenze, che permetterebbe di fornire in tutta legalità dei servizi come il downloading di musica.
La Commissione è favorevole al principio ¿del mezzo unico¿ per il rilascio delle licenze relative alla distribuzione della musica online che figura nell¿accordo di Santiago ed è perfettamente cosciente della necessità di garantire una protezione e un¿applicazione adeguata dei diritti d¿autore, come ha chiaramente ribadito nella decisione dell¿8 ottobre 2002 relativa al caso IFPI Simulcasting.
Tuttavia, la Ue ritiene ugualmente che le attività della Rete devono accompagnarsi a una più ampia libertà di scelta per gli utenti di tutta Europa, in modo che ci sia un reale mercato unico europeo.
La situazione come prevista dall¿accordo di Santiago limita la scelta degli utenti alle società monopolistiche che gestiscono il diritto d¿autore nei singoli Stati membri.
Ciò che succede oggi nel campo della gestione collettiva dei diritti d¿autore mostra che la struttura monopolistica tradizionale che esisteva fino a oggi in Europa, non è più sufficiente a salvaguardare gli interessi dei detentori di diritto nel mondo di Internet.
Nel 2002, la Commissione ha esentato l¿accordo IFPI Simulcasting, che realizza un sistema paneuropeo di rilascio delle licenze, senza imporre l¿esclusività territoriale.
Nell¿ambito di questo accordo, i network televisivi e radiofonici possono ottenere una licenza da ciascuna società di diritto d¿autore che si trova nello spazio economico europeo, al fine di poter ritrasmettere simultaneamente delle opere musicali su Internet.
La libertà di scelta di cui godono le stazioni radio implica la libertà di scegliere in Europa la società che ritengono più opportuna per il rilascio delle licenze.
In oltre, le società che godono di diritti d¿autore nel campo della musica hanno annunciato, nel 2003, la conclusione di un accordo tipo per il rilascio delle licenze relative alla diffusione di contenuti radiofonici e televisivi sul Web, in virtù del quale gli utenti godranno di una libertà simile a quella che riguarda la scelta della società alla quale chiederanno le licenze in Europa.
L¿assenza di concorrenza tra le società nazionali di gestione dei diritti d¿autore in Europa mette in discussione la possibile realizzazione di un vero mercato unico nell¿ambito dei servizi di gestione dei copyright e potrebbe determinare delle perdite di efficienza ingiustificata nel settore dell¿offerta dei servizi musicali online, a svantaggio dei consumatori.
La Commissione ritiene che l¿esclusività territoriale accordata all¿accordo di Santiago a ciascuna delle società firmatarie non è giustificata da ragioni tecniche e non è conciabile con la portata mondiale di Internet.
La Ue esaminerà minuziosamente tutte le proposte che le società di gestione di diritti d¿autore vorranno sottoporgli al fine di rendere gli accordi attuali compatibili con le disposizioni europee della concorrenza.
Le società di diritto d¿autore avranno adesso due mesi e mezzo di tempo per rispondere alla lista di obiezioni della Ue, potranno anche chiedere un¿audizione, nel corso della quale potranno presentare le loro argomentazione direttamente ai rappresentanti delle Autorità nazionali della concorrenza.
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