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La Carlucci conferma la proposta della Tassa su Internet: ¿E¿ solo un compenso¿

Italia



Nel nostro articolo Tassa su Internet, si punta solo ai soldi. Anche Federcomin (Confindustria) si schiera contro il Decreto abbiamo riportato e commentato alcuni tra i passi pi&#249 critici, a nostro modo di vedere, della intervista all¿on. Gabriella Carlucci (Il decreto Urbani al via. Intervista alla Carlucci: una nuova tassa su Internet!) pubblicata due giorni fa in esclusiva su Key4biz.it e centrata sul decreto Urbani e le polemiche suscitate dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri lo scorso 12 marzo 2004.

La Carlucci ha scritto una lettera al Direttore di Key4biz (Lettera aperta dell¿On. Gabriella Carlucci a Raffaele Barberio, Direttore di Key4biz.it) puntualizzando alcuni aspetti e rilanciando i suoi commenti ai nostri commenti di ieri.

Pertanto, di seguito riportiamo integralmente quanto ci ha scritto la Carlucci e, nell¿ordine, il frammento della sua risposta alla nostra intervista, il nostro commento al frammento, infine in chiusura il commento della Carlucci al nostro commento.

Prima di lasciarvi alla lettura autonoma delle osservazioni della Carlucci riteniamo utile fare poche considerazioni.

La documentazione della Carlucci &#232 copiosa e preferiamo, qui, non aggiungere alcun altro commento significativo.

Servirebbe solo a distrarre ulteriormente il lettore.

Vorremmo per&#242 far rilevare alla Carlucci il tono, pi&#249 che deciso, in qualche caso aggressivo, anche in modo eccessivo (non &#232 peraltro nel suo stile!).
E aggiungeremmo ingiustificatamente aggressivo, dal momento che confermiamo per intero le osservazioni in precedenza fatte, a partire da quelle riguardanti l¿iter della Direttiva europea, quindi gi&#249 gi&#249 sino a tutte le altre.

Onorevole, perbacco, ci sono le procedure comunitarie specifiche (come nel caso di accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione). Ci sono i comunicati stampa di Strasburgo e Bruxelles !!!

Confutare la cosa con l¿articolo di un giornalista del Sole24Ore o dell¿ANSA, mi pare, fatto da lei, un po¿, per cos&#236 dire, irrituale.

Ma non vogliamo rubare altro spazio.

Luned&#236 riprenderemo tutti i temi qui riportati, rispondendo a ciascuno di essi, e lo faremo in poche righe.

Consentendo naturalmente ulteriori contraddittori.

Tali osservazioni saranno parte integrante della documentazione che Key4biz.it consegner&#224 luned&#236 pomeriggio in occasione della audizione parlamentare presso la Commissione Cultura, con l¿auspicio che possa contribuire al confronto delle posizioni.

Noi non ne abbiamo una che rappresenti i nostri interessi.

Siamo addetti ai lavori ed analisti di settore. Rappresentiamo quelle del mondo internet e quelle di un cinema che deve smettere di essere artigianale e sostenuto dalla cultura dell¿assistenzialismo. Lo vorremmo come quello americano. Industriale e capace di fare film belli e capaci di successi al box office.

Ecco le osservazioni dell¿On. Carlucci.

La Carlucci risponde nell¿intervista: “…E se i produttori di hardware e di supporti sono sottoposti ad un prelievo che va ad alimentare i fondi per autori e produttori di opere dell´ingegno, non &#232 equo fare altres&#236 per quanto riguarda la vendita di connettivit&#224?

K4B commenta la risposta: Il senso di questa affermazione &#232 di particolare gravit&#224. Afferma il disegno di una Tassa su Internet per finanziare il cinema e l´industria audiovisuale, lasciando immutata la distinzione tra violazione a scopo commerciale e non ed ignorando del tutto il principio della buona fede del consumatore. Cos&#236 lo Stato da una parte d&#224 l´incentivo per la banda larga, dall´altro recupera delle risorse per un indiretto finanziamento pubblico al cinema.

Contesta Carlucci: “Lei sa benissimo che la normativa vigente in Italia gi&#224 prevede questo sistema di compensi, a partire da una legge dello Stato (la n. 93 del 5 febbraio 1992), che ha introdotto il principio in base al quale &#232 consentita la “copia privata”, ma a condizione che il consumatore paghi un “compenso” per questa attivit&#224, attraverso una quota della spesa su mezzi e supporti. Quindi, non si tratta di una “tassa” come Lei scrive, anzitutto, bens&#236 di un “compenso”, destinato a “compensare” la perdita di ricavi che deriva – per autori e produttori – da questa libert&#224 di copia privata che la legge consente. Il termine “tassa” &#232 da Lei utilizzato in modo improprio, giuridicamente ed ideologicamente. Lei non crede che autori e produttori di opere dell”ingegno debbano vedere in qualche modo protetta la loro creativit&#224 e la loro imprenditorialit&#224 ? O forse Key4biz si schiera con la logica utopica del “no copyright” onnicomprensivo, duro e puro ?!? Mi consente di ri-citarmi? Le ripropongo quel che Lei ha gi&#224 pubblicato nell”intervista: “Credo che Lei (Barberio) avrebbe atteggiamenti meno “tolleranti” e libertari, se sapesse che un portale altro copia e riproduce allegramente (e “dona” alla collettivit&#224 degli utenti) il data-base delle migliaia di articoli che sono una delle ricchezze di Key4biz, e per l´accesso ai quali Lei giustamente pretende un pagamento…”.

Quindi, ipotizzare che venga introdotto un compenso che vada ad alimentare autori e produttori di opere dell”ingegno, non significa imporre oppressivi balzelli, ma semplicemente correggere alcuni squilibri del libero mercato.

Il compenso introdotto dalla legge n. 93 del 1992 va a beneficio di opere dell”ingegno: videogrammi e fonogrammi, il “content”. E, senza dubbio, sono proprio la musica ed il cinema e gli audiovisivi ad essere veicolati con tanto interesse sulla rete. Esiste anche un problema di pirateria libraria, ma forse solo una minima parte di essa viene veicolata attraverso internet.

Quindi, ebbene s&#236, nonostante la Sua preoccupazione, lo Stato italiano, da oltre 10 anni, ha creduto che questo “compenso” (ribadisco: non “tassa”!) sia una forma di contropartita che il cittadino deve pagare, per la sua libert&#224 di copia privata. La legge sulla copia privata, in origine, prevedeva per le cassette audio un compenso del 10 % sul prezzo di vendita al rivenditore, del 5 per cento per le videocassette e simili, del 3 % sugli apparecchi di registrazione audio-video e audio. Nell”aprile 2003, queste quote percentuali sono state modificate, ed affinate: vedi infra.

La mia idea (che &#232 solo una delle varie ipotesi che stiamo studiando) ovvero estendere questo meccanismo di compenso / compensazione, allo strumento tecnologico che consente di ampliare enormemente le chance di “copia privata” non ha quindi nulla di eccentrico o scandaloso, ma &#232 lo sviluppo naturale di una logica corretta: in effetti, se la legge prevede il compenso sugli “apparecchi” e sui “supporti”, perch&#233 non prevederlo anche sul “medium”, che &#232 il principale veicolo della pirateria? Non ritengo che la vendita di apparecchi di registrazione audio e video, dopo il compenso del 3 per cento sul loro costo, abbia determinato crisi commerciale o industriale nel comparto dell”hardware: ha semplicemente invece applicato un principio giusto, di compenso = compensazione. E magari questa proposta potrebbe sollevare un dibattito teso a creare una sorta di abbonamento che consenta, liberamente e lecitamente, di poter scaricare files per cui si &#232 gi&#224 pagato il diritto d”autore. E” solo un”ipotesi, ma credo che compito del legislatore sia anche quello di creare le migliori condizioni per lo sviluppo di un mercato, ed in questo momento vi &#232 una forte domanda di download, ma l”offerta &#232 pressoch&#233 inesistente, se non attraverso canali clandestini e “pirata”.

Per memoria Sua e dei lettori del Suo portale, Le riproduco a seguito il contenuto dell”articolo 39 del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68, intitolato “Attuazione della Direttiva 2001/29/Ce sull”armonizzazione di taluni aspetti del diritto d”autore e dei diritti connessi nella societ&#224 dell”informazione”, che riguarda proprio i criteri di quantificazione relativi alla copia privata:

“Art. 39

1. Il compenso di cui all”art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, &#232 fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino all”emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti misure:

a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;

b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso &#232 aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.

d) memorie digitali dedicate audio, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte;

e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione;

f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una capacit&#224 di registrazione di 180 minuti. Il compenso &#232 aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso &#232 aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore.”

Questo compenso, egregio Direttore, esiste, &#232 legge dello Stato, e lo ritengo concettualmente ed ideologicamente giusto.

Le ricordo anche il relativo vigente articolo della legge sul diritto d”autore, la n. 633, cos&#236 come novellata sempre dal succitato Decreto legislativo che recepisce nella normativa italiana la Direttiva europea (questa s&#236, egregio Barberio, divenuta realmente legge: vedi infra…):

“Art. 71-septies

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonch&#233 i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all”articolo 71-sexies. Detto compenso &#232 costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall”acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali &#232 calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ci&#242 non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso &#232 costituito da una somma commisurata alla capacit&#224 di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 &#232 determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivit&#224 culturali, sentito il comitato di cui all”articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell”apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all”articolo 102-quater, nonch&#233 della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto &#232 sottoposto ad aggiornamento triennale.

3. Il compenso &#232 dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Societ&#224 italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, &#232 responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.”

Conclusivamente: sono dell”idea che i criteri di sanzione per la pirateria “non industriale” (individuale) debbano essere differenziati rispetto a quelli “industriali” (commerciali).

Prendendo spunto dalla proposta di Direttiva europea (anche se non ancora divenuta legge europea), ricordo che essa prevede – pur lasciando liberi gli Stati membri di adottare diverse misure – che chi scarica file illegalmente subisca sanzioni amministrative da 150 euro, che arrivano fino a 1.024 euro in caso di reiterazione del reato ovvero recidiva.

Il concetto di reiterazione ovvero recidiva, in particolare, mi sembra importante. Quindi, a seguito delle audizioni in Commissione, elaborer&#242 alcuni emendamenti in tal senso, ma non si pu&#242 n&#233 si deve fare marcia indietro, ovvero un “u-turn” rispetto ad un provvedimento, che, come principio essenziale, &#232 giusto e corretto. Quindi, se introdurre il compenso/compensazione sui ricavi dei fornitori di connettivit&#224 fosse un sistema per “attenuare” ragionevolmente il sistema sanzionatorio, perch&#233 non studiare questa soluzione ? Le ribadisco peraltro che si tratta di una delle ipotesi che stiamo studiando, insieme alla graduazione delle sanzioni. In particolare, stiamo studiando – e ritengo che questa ipotesi possa presto concretizzarsi in un emendamento – un meccanismo che preveda tolleranza in occasione della prima trasgressione scoperta, per poi irrigidirsi in caso di reiterazione del comportamento “pirata”. Credo che ulteriori “gradualit&#224” si trasformerebbero in un lassismo tollerante che vanificherebbe il senso stesso della legge, che, ripeto, non vuole punire gli “innocenti”, ma provocare preoccupazione in tutti i potenziali rei”. E tengo a sottolineare che la paternit&#224, anzi, nel mio caso, la “maternit&#224″, della gradualit&#224 delle sanzioni &#232 mia. Ho, difatti, immediatamente ravvisato l”esigenza di una correzione di un provvedimento che rischiava di essere eccessivamente punitivo nonch&#233 iniquo Inoltre, rischiava di essere contrario anche alla direttiva europea IPR Enforcement, che stabilisce che le sanzioni siano previste in modo “fair and equitable” rispetto alla violazione.

La Carlucci risponde: “…Le ricordo anche, comunque, che la Direttiva che Lei cita non &#232 stata approvata definitivamente, ma solo in prima stesura“.

Key4Biz commenta: Si tratta per la verit&#224 di un equivoco, per la verit&#224, senza appello.

La Direttiva europea &#232 gi&#224 a tutti gli effetti al testo definitivo, approvato da Parlamento europeo e Consiglio europeo. Le manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea.

Contesta Carlucci: “Qui, egregio Barberio, Lei mi cade. E mi stupisco, a fronte della qualit&#224 media del Suo portale.

Onde evitare equivoci, Le riporto a seguito un estratto di una fonte giornalistica la cui attendibilit&#224 certamente Lei non vorr&#224 contestate. Sottolineo il passaggio che qui rileva. Si tratta del quotidiano confindustriale “il Sole-24 Ore”, edizione del 10 marzo 2004, in un articolo dal corrispondente da Bruxelles, Enrico Brivio, dal titolo: “Propriet&#224 intellettuale – Il Parlamento europeo approva il provvedimento che ora passa di nuovo al Consiglio. La direttiva sul copyright a un passo dal traguardo“.

Testo: Garantire in tutta Europa strumenti legislativi omogenei e incisivi per combattere la pirateria e la contraffazione dei prodotti industriali. Con questo obiettivo nel mirino, l”Europarlamento ha dato ieri il via libera, in prima lettura, alla nuova direttiva sulla propriet&#224 intellettuale. E, dato il ravvicinamento del testo alla versione approvata dal Consiglio Ue, appare probabile che in aprile la normativa possa essere definitivamente varata, dopo un nuovo voto dei ministri europei.”

Insomma, egregio Barberio, Lei confondo il “gi&#224 fatto” con il “da farsi”. Il “probabile” con il “sicuro”. Fosse anche il “molto probabile” con il “quasi sicuro”.

Purtroppo, Lei &#232 scivolato su una buccia di banana. Senza appello, purtroppo, &#232 il Suo errore.

Se Le interessa un approfondimento tecnico legistico, Le preciso che si tratta di una “proposta” di Direttiva, che, sulla base della procedura di “codecisione”,&#232 stata esaminata dal Parlamento Europeo in prima lettura il 9 marzo 2004. Gli emendamenti votati dal Parlamento Europeo sono il frutto di un preventivo accordo di compromesso con il Consiglio. Il Consiglio, nella riunione dell”11 marzo 2004, ha annunciato l”intenzione di adottare la Direttiva entro poche settimane, ma – ribadisco – questo non significa, come Lei erroneamente scrive, che si &#232 pervenuti al “testo definitivo”, cui mancherebbe, a dir Suo, solo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. La gestazione delle leggi europee &#232 ancora pi&#249 complessa di quelle nazionali (ed italiane, in particolare), anche a causa del processo di co-decisione, giustappunto. Per cui, conclusivamente, &#232 semplicemente errato sostenere che la Direttiva in questione abbia concluso e perfezionato il suo iter.

Inoltre, come ha gi&#224 segnalato il Ministro, non esiste – anche nella versione iniziale del decreto legge Urbani – alcuna contraddizione rispetto alla Direttiva che sar&#224: il Parlamento europeo si &#232 s&#236 pronunciato contro l”applicazione di sanzioni penali (se non per gli atti di pirateria commessi su scala commerciale), prevedendo a livello comunitario solo provvedimenti amministrativi e civili, ma ferma restando – vorrei enfatizzare – la possibilit&#224, per gli Stati membri, di applicare sanzioni ulteriori. E, Le ricordo, l”Italia &#232 il Paese, in Europa, che pi&#249 soffre di questa patologia: quindi, ha una sua logica che possa essere lo Stato membro che introduce i meccanismi sanzionatori pi&#249 severi.

La Carlucci risponde: “…In ogni caso, prevedo che durante l´iter si possa estendere la “giurisdizione” del provvedimento anche ad altri settori dell´industria culturale: musica ed editoria, ma anche software di intrattenimento, come richiesto peraltro da diverse associazioni di settore (dalla Fimi all´Aie)“.

Key4Biz commenta: E questo &#232 forse l´aspetto pi&#249 inquietante.

Lascia prefigurare quanto neanche Urbani aveva pensato da subito. Il ministro in conferenza stampa, immediatamente dopo l´approvazione in consiglio dei ministri, si era limitato a dire che “…se il provvedimento funzioner&#224, allora lo estenderemo anche alla musica ed agli altri settori”.

Carlucci contesta:

Mi scusi, ma da cosa origina il Suo stupore ??? La pirateria cinematografica non &#232 meno importante di quella musicale, evidentemente. Il Ministro Urbani non ha ritenuto di inserirla (la lotta alla pirateria musicale, o editoriale), inizialmente, nel suo intervento normativo, semplicemente perch&#233 si tratta di un decreto-legge concentrato sul cinema. Ci&#242 non toglie che il Parlamento, sovrano, possa logicamente ritenere di estenderlo anche ad altre forme di pirateria delle opere dell”ingegno. Se Lei &#232 veramente d”accordo rispetto alla lotta alla pirateria, non dovrebbe manifestare n&#233 stupore n&#233 preoccupazione, anzi plauso rispetto all”iniziativa“.

La Carlucci risponde: “…&#232 pi&#249 agevole – volendo, con la collaborazione dei “provider” – “pescare” il pirata in rete, che… su un marciapiede...”.

Key4Biz commenta: Quindi siete tutti avvisati.

Da oggi comincia la caccia all´uomo.

Carlucci contesta: “Caro Barberio, Lei &#232 libero di scherzare, enfatizzare, drammatizzare, ma, per cortesia, non faccia di tutte le erbe un fascio. Essendo io, relatrice sul provvedimento Urbani, interprete proprio di una serie di istanze di “graduazione” delle sanzioni, istanze che ho illustrato in anteprima nell”intervista pubblicata su Key4biz, non pu&#242 certo considerarmi un soggetto fautore di “criminalizzazioni”! Nessuna caccia all”uomo: va mostrata una qualche tolleranza nel confronti del ragazzino che, magari per gusto trasgressivo, scarica un film pirata una volta, ma nessuna tolleranza anzitutto per chi utilizza il “file-sharing” per scopi commerciali e di lucro, ed anche per chi, recidivo, pensa a costruirsi una videoteca personale ignorando i diritti degli autori e dei produttori.”

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Per approfondimenti, consulta:

Archivio delle News sul Decreto Urbani, la Direttiva europea e la Proprieta¿ intellettuale

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