Italia
Le norme contenute nel Dpr 11 luglio 2003 n. 284, sulle procedure istruttorie dell¿Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità, dal 7 novembre 2003 sono applicabili alle procedure inerenti non solo alla pubblicità ingannevole, ma anche a quella comparativa.
Si sottolinea l¿espressa volontà di adeguare il regolamento previgente (Dpr 10 ottobre 1996 n. 627, ora abrogato), includendovi la pubblicità comparativa (reputata illecita) e di migliorare la trasparenza delle procedure, rafforzando i diritti di difesa delle parti.
A norma dell¿art. 7, comma 2, del Dlgs 74/1992, possono richiedere l¿intervento dell¿Autorità per l¿inibizione della pubblicità ingannevole o comparativa ritenuta illecita i soggetti concorrenti dell¿imprenditore nell¿interesse del quale è diffuso il messaggio pubblicitario, i consumatori, le loro associazioni e organizzazioni, il ministro delle Attività produttive, ed ogni pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali. Anche il nuovo regolamento, per quanto attiene alla forma della ¿richiesta¿, fa riferimento a una ¿domanda¿, precisando solo che la stessa debba essere formulata per iscritto e debitamente sottoscritta.
Con riferimento anche al disposto dell¿art. 7, comma 6, del Dlgs 74/1992, si ritiene che la stessa integri un ricorso ( con il contenuto dell¿art. 2, commi 1 e 2, del regolamento) finalizzato a provocare l¿intervento dell¿Autorità preposta al controllo della liceità dei messaggi promozionali.
Per la proposizione del ricorso non è prevista come obbligatoria l¿assistenza tecnica di un avvocato. La sua nomina dovrà comunque avvenire attraverso una procura conferita senza formule particolari.
Dalla riformulazione dell¿art. 2 del regolamento emerge la novità dell¿inserimento, tra gli allegati al ricorso, di una copia della pagina del sito internet nel quale la pubblicità è stata diffusa ovvero del resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, se la pubblicità è stata effettuata attraverso tale ultimo strumento.
Il regolamento non reca alcuna norma relativa ai termini di presentazione del ricorso e nessuno dei requisiti è previsto a pena di nullità, anche se la stessa potrà derivare in applicazione dei principi generali in materia processuale.
Nel regolamento è confermata la previsione secondo la quale, in caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è obbligato a darne comunicazione all¿istante e ad assegnare allo stesso un termine per la regolarizzazione o il completamento (art. 4, comma 2).
Qualora il ricorrente non dovesse provvedere alla regolarizzazione o al completamento della domanda, ovvero vi dovesse provvedere oltre il termine assegnato, l¿Autorità sarebbe tenuta a emettere un provvedimento di archiviazione (art. 4, comma 5). Lo stesso provvedimento concluderebbe la procedura nei casi di domanda manifestamente infondata o inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente.
Rimangono sostanzialmente immutate le norme relative all¿avvio (art. 4), ai termini (art. 5), è confermato in settantacinque giorni il termine entro il quale deve concludersi il procedimento) e all¿intervento nel procedimento (art. 6).
In ordine al momento iniziale del procedimento la nova previsione obbliga il responsabile di acquisire d¿ufficio il messaggio pubblicitario nelle ipotesi di sua diffusione radiofonica o televisiva, ovvero attraverso uno o più punti vendita degli esercizio commerciali o le confezioni dei prodotti (art. 4, comma 3): il termine per la conclusione del procedimento decorrerà dall¿acquisizione del messaggio da parte dell¿Autorità (art. 5, comma 1). Ulteriore novità è costituita dalla previsione secondo la quale questo termine potrà essere prorogato di ulteriori centottanta giorni nel caso in cui l¿operatore pubblicitario sia residente, domiciliato o abbia sede all¿estero.
Le parti del procedimento (sulla base dell¿art. 7 del Dlgs 74/1992) potranno essere, oltre al ricorrente, il committente del messaggio, l¿autore dello stesso ovvero il proprietario del mezzo di diffusione.
Il nuovo regolamento , all¿art. 6, riconosce ai ¿soggetti portatori di interessi pubblici o privati e ai portatori di interessi diffusi¿ la facoltà di intervenire nel procedimento. A questi soggetti il Decreto presidenziale conferma il riconoscimento del diritto di:
accedere agli atti del procedimento;
presentare memorie scritte e documenti, nei termini previsti nella comunicazione dell¿avvio del procedimento; memorie conclusive e ulteriore documentazione prima della chiusura dell¿istruttoria;
essere sentiti in apposite audizioni (art. 7, comma 1);
nominare, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un consulente di parte; la norma attribuisce questo diritto solo nelle ipotesi in cui l¿Autorità abbia già disposto perizie e consulenze (art. 8, comma 3) al fine di consentire la partecipazione alle operazioni peritali d¿ufficio e la formulazione di osservazioni sui risultati delle medesime.
Con riferimento all¿onere della prova, che ai sensi dell¿art. 7, comma 4, Dlgs 74/1992, può essere posto a carico dell¿operatore pubblicitario, il nuovo regolamento (art. 10) non riproduce la previgente norma (art. 11, comma 2) che attribuiva alle altre pareti del procedimento il diritto di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla produzione della prova.
A norma dell¿art. 11 del regolamento (sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario), l¿istanza cautelare potrà essere presentata anche in corso di procedimento, con un atto separato.
La nuova formulazione della norma prevede che l¿Autorità si pronunci su detta istanza nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.
Alle parti del procedimento potrà essere assegnato un termine per la presentazione di memorie difensive, ma l¿Autorità ha il potere di decidere anche inaudita altera parte in ipotesi di particolari esigenze di indifferibilità dell¿intervento.
Per quanto concerne la chiusura dell¿istruttoria, si segnala l¿obbligo che grava sul responsabile del procedimento di comunicare alle parti la data di conclusione, unitamente al termine di presentazione di memorie conclusive o documenti; sarà poi lo stesso responsabile a rimettere gli atti all¿Autorità per l¿adozione del provvedimento finale.
Innovativo è anche l¿obbligo previsto in capo all¿Autorità di procedere all¿emanazione del provvedimento conclusivo, anche quando il parere richiesto, nei casi di legge, all¿Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non sia stato comunicato entro i trenta giorni successivi alla medesima richiesta.
Per la prima volta è previsto l¿obbligo di inviare al proprietario del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata la copia del provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia , con le relative modalità. (art. 15, comma 1).