Europa
di Marco Marandola
Esperto di diritto d¿autore e licenze elettroniche
La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Partendo dal presupposto che la contraffazione e la pirateria nonché, più in generale, le violazioni della proprietà intellettuale costituiscono un fenomeno in costante crescita che attualmente assume una dimensione internazionale e rappresenta una seria minaccia per le economie nazionali e gli Stati.
La proposta ha lo scopo di armonizzare le normative nazionali relative agli strumenti per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nonché di definire un quadro generale per lo scambio d”informazioni fra le competenti autorità nazionali. Si pensa che la proposta di direttiva garantirà l”equiparazione dei titolari di diritti nell”Unione europea e rafforzerà i provvedimenti adottati contro i contravventori .
La proposta riguarda le violazioni di tutti i diritti di proprietà intellettuale (diritti d”autore e proprietà industriale, come ad esempio marchi, disegni e modelli) che sono stati armonizzati in seno all”Unione europea dalle precedenti Direttive, lo scopo dichiarato non e¿ quindi quello di modificare il contenuto delle Direttive precedenti, ma di armonizzare le sanzioni a difesa di questi diritti.
In particolare, la proposta si basa sulle pratiche ottimali già presenti nelle legislazioni degli Stati membri che sono risultate maggiormente efficaci.
Tra i provvedimenti che dovranno essere presi da tutti gli Stati membri rientrano: ingiunzioni per bloccare la vendita di prodotti contraffatti e pirata; misure provvisorie (quali il blocco cautelare dei conti bancari dei presunti contravventori); l”attribuzione alle autorità giudiziarie della competenza ad acquisire prove e ordinare agli autori delle violazioni di risarcire i titolari dei diritti per compensare le perdite subite; come pure qualsiasi tentativo, complicità o istigazione di una violazione siano considerati reati passibili di sanzioni penali che possono arrivare fino a pene detentive.
Tutte sanzioni che risultano essere molto gravi, e secondo alcuni non proporzionate alla violazione commessa (in alcuni casi addirittura senza colpa vedi art. 16 della proposta).
Fino a poco fa nella nostra tradizione giuridica per l¿applicazione delle sanzioni più gravi per violazione di diritto d¿autore erano necessari almeno due elementi: lo scopo di lucro e lo spaccio al pubblico.
Oggi, con il recepimento della Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione, basta in alcuni casi, lo scopo commerciale o economico diretto o indiretto per non considerare più lecita una copia effettuata , ad esempio da un privato, o una biblioteca.
Con l¿eventuale introduzione della attuale proposta della presente Direttiva per l¿applicazione di alcune sanzioni non e¿ necessaria nemmeno la colpa (art. 16), basta un danno considerevole (art. 2)! Prescindendo quindi da ogni elemento soggettivo.
Di seguito riporto alcuni riferimenti pratici.
Articolo 16: Misure alternative (sottolineatura a cura dell¿autore)
Ove opportuno, gli Stati membri dispongono che qualora il soggetto cui potrebbero essere inflitte le misure di cui alla presente sezione abbia agito in assenza di colpa, pur causando un danno all¿attore, questo soggetto possa offrire riparazione del menzionato danno, d¿accordo con la parte lesa, nel caso in cui l¿esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e la parte lesa possa ragionevolmente essere soddisfatta da un indennizzo pecuniario.
Facciamo il caso di qualcuno (un soggetto commerciale, una impresa, una Università) che metta nel suo sito o network un¿opera contraffatta, o che comunque violi i diritti di proprietà intellettuale di qualcuno, senza essere minimamente a conoscenza della cosa. Ebbene, sarà comunque responsabile della violazione e, solo la parte lesa lo vorrà, potrà offrire una somma di danaro ¿a risarcimento¿.
Oltre al citato articolo 16, mi sembra degno di censura anche l¿articolo 2 dove prescindendo da altre considerazioni, per l¿applicazione delle pesanti sanzioni previste, basta ¿un danno considerevole al titolare del diritto¿
Articolo 2: Campo d¿applicazione
Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure di cui alla presente direttiva si applicano alle violazioni dei diritti derivanti dagli atti comunitari ed europei relativi alla tutela della proprietà intellettuale il cui elenco figura in allegato e dalle normative adottate dagli Stati membri per uniformarsi a tali atti, allorché tale violazione è commessa a fini commerciali o arreca un danno considerevole al titolare del diritto.
In questa ipotesi sarebbe punibile qualunque atto che arrechi un ¿danno considerevole¿, quindi alla parte lesa basta dimostrare il danno considerevole che ha ricevuto (ad esempio, quell¿anno ha venduto meno copie o prodotti) per ottenere l¿applicazione delle sanzioni penali.
L¿articolo 9 della proposta solleva dubbi sulla privacy, obbligando a ¿qualsiasi persona¿ di fornire informazioni su attività sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
Articolo 9 Diritto d¿informazione
1. Gli Stati membri prescrivono che le autorità giudiziarie competenti a conoscere delle azioni di accertamento di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ad accogliere una domanda di misure provvisorie o cautelari, ordinino a qualsiasi persona, su richiesta del titolare e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, di fornire informazioni sull¿origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora detta persona si trovi in una delle situazioni seguenti:
…omissis…
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:
a) nome e indirizzo dei produttori, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori del prodotto o del servizio, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
b) informazioni sulle quantità prodotte, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.
Mentre l¿articolo 20 richiede per definire una ¿grave violazione¿, che la violazione sia commessa (1) deliberatamente, e (2) per fini commerciali, ma non richiama in nessun modo l¿entità del danno causato, che dovrebbe essere sostanziale o grave. Potrebbe quindi applicarsi pesanti sanzioni penali anche a violazioni minori e lievi. Tuttavia lo stesso richiamo ai ¿fini commerciali¿ resta a mio avviso vago e troppo ampio.
Articolo 20 Disposizioni di diritto penale
1. Gli Stati membri provvedono a qualificare penalmente ogni violazione grave di un diritto di proprietà intellettuale, nonché il tentativo di violazione, la complicità o l¿istigazione alla violazione. Una violazione è considerata grave quando è commessa deliberatamente e a fini commerciali.
CONCLUSIONI
Da notare che a queste già aspre critiche si e¿ aggiunto il dibattito (come già riportato da Key4biz.it nella Dailyletter del 4 novembre) sulle dichiarazioni dell¿Onorevole Janelly Fourtou, deputato conservatore francese, che ha dichiarato che la differenza tra uso commerciale e non, porrebbe un inutile quanto pesante onere della prova a carico delle società.
E pensare che le finalità della Direttiva erano:
Promuovere l¿innovazione e la concorrenzialità delle imprese
Promuovere la salvaguardia e lo sviluppo del settore culturale
Preservare l¿occupazione in Europa
Evitare le perdite fiscali e la destabilizzazione dei mercati
Assicurare la tutela dei consumatori
Garantire il mantenimento dell¿ordine pubblico
Insomma, la Proposta di Direttiva da un lato rafforza notevolmente le pene per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dall¿altro espande di molto la loro applicabilità, prescindendo sempre dallo scopo di lucro ed in alcuni casi anche dallo scopo commerciale (art. 2), o addirittura dalla colpa (art. 16), o anche dal danno economico arrecato della violazione (art.20).
Sempre se non passa la proposta dell¿Onorevole Fourtou di prescindere in ogni caso anche dallo scopo commerciale…
Per ulteriori approfondimenti:
UE e contraffazione: dibattito sulla proposta di direttiva