Italia
Avv. Mauro Maiolini*
La deliberazione435/01/CONSdel 15/11/2001
Tale provvedimento come già illustrato è stato emanato in successione cronologica dopo la legge 66/2001 così come previsto dal comma 7 dell¿art. 2 bis della stessa legge 66/2001 ma a seguito dell¿approvazione definitiva del Disegno di Legge di riforma del settore dovrà essere modificato e/o integrato da altro provvedimento che prenda atto delle novità introdotte da tale Disegno di Legge di riforma.
Il regolamento descrive in modo dettagliato i requisiti soggettivi che si dovranno possedere per esercitare l¿attività di fornitore di contenuti cioè, come abbiamo visto, del responsabile del palinsesto dei programmi da diffondere, del fornitore di servizi, cioé del soggetto che fornisce al pubblico, attraverso la rete, i servizi di accesso condizionato o liberi, dell¿operatore di rete, cioé del soggetto titolare del diritto di installazione esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche di impianti di messa in onda. In buona sostanza del Carrier cioé di colui che trasporta il segnale radiotelevisivo attraverso la rete a sua disposizione.
I requisiti soggettivi richiesti per ottenere l¿autorizzazione quale fornitore di contenuti sono i seguenti:
– le imprese debbono essere costituite in forma di società di capitali o cooperative aventi sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi in cui ci siano accordi di reciprocità con l¿Italia. I requisiti riprendono quelli previsti nella normativa per il rilascio delle concessioni televisive analogiche e pertanto l¿art. 2 del regolamento prevede che per l¿autorizzazione a fornire contenuti in ambito locale sia necessario un capitale sociale interamente versato non inferiore al netto delle perdite ad Euro 155.000,00 (Euro 6.200.000,00 per i fornitori nazionali) e che sussista un rapporto di lavoro con almeno quattro dipendenti in regola con i contributi previdenziali (venti dipendenti per i fornitori nazionali).
Per le autorizzazioni a carattere comunitario è previsto il rilascio dell¿autorizzazione a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.
Gli amministratori e legali rappresentanti dei soggetti che richiedono l¿autorizzazione non debbono avere riportato condanne a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non devono essere sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione ai sensi della legge 1423/56 e succ. modifiche ed artt. 199 e segg. del codice penale.
Il Ministero delle Comunicazioni deve rilasciare l¿autorizzazione entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, termine prorogabile per una sola volta per ulteriori 30 giorni (nel caso di richiesta di chiarimenti e/o supplemento di istruttoria).
L¿art. 14 prevede poi le modalità di rilascio delle licenze (che con l¿emanazione della legge di riforma, come si è detto, assumono la denominazione di autorizzazioni) per operatore di rete per blocchi di diffusione televisivi in ambito nazionale o locale.
I soggetti richiedenti devono avere cittadinanza o nazionalità di uno degli stati dell¿UE e dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Il rilascio di licenza a società di capitali non avente sede in Italia ovvero in uno Stato dello SEE è previsto solo a condizione che ci sia reciprocità di trattamento nei confronti di soggetti italiani.
E¿ requisito essenziale la forma giuridica di società di capitali o cooperativa con capitale sociale interamente versato non inferiore al netto delle perdite di bilancio al 5% del valore dell¿investimento da effettuare (operatore di rete in ambito locale) ovvero al 10% del valore dell¿investimento da effettuare (operatore di rete in ambito nazionale).
E¿ necessario anche in tale ipotesi per gli amministratori e legali rappresentanti, l¿assenza di condanne penali per delitti non colposi superiori a sei mesi di reclusione e l¿assenza di misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi della legge 1423/56 ed artt. 199 e segg. del codice penale.
Importante è poi l¿articolo 33 del Regolamento che tratta dell¿abilitazione alla sperimentazione (il termine ivi previsto del 30 marzo 2004 per l¿espletamento di tali incombenti, viene soppresso dal Disegno di Legge di riforma).
La relativa domanda, come si è detto, può essere presentata dai soggetti che legittimamente eserciscono l¿attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo.
Tale sperimentazione può essere richiesta singolarmente ma anche, come si è detto, da più soggetti costituiti in forma di consorzio (art. 2602 cc) ovvero che definiscano altre tipologie di intese per svolgere la sperimentazione.
Nelle intese devono essere necessariamente specificate le attività di sperimentazione svolte da ogni partecipante.
L¿art. 35 prevede la conversione delle abilitazioni televisive e dispone che i soggetti abilitati possano richiedere al Ministero delle Comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali è stata rilasciata l¿abilitazione; a tale scopo i soggetti devono impegnarsi a:
a) trasferire tutti gli impianti nei siti del Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze dismettendo le frequenze non necessarie per la licenza;
b) investire in infrastrutture entro 36 mesi dal rilascio della licenza un importo di Euro 2.500.000,00 (blocco di diffusione per ogni regione oggetto di licenza in ambito locale).
Tale importo è ridotto ad Euro 1.500.000,00 se il bacino è di estensione inferiore all¿ambito regionale. Per ogni blocco di diffusione nazionale l¿impegno deve essere invece di Euro 35.000.000,00.
La domanda di conversione deve contenere anche la dettagliata descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti.
A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione bancaria ovvero altre forme di garanzia previste dall¿ordinamento vigente.
* Relazione tenuta al Forum Aeranti-Corallo sulla televisione digitale terrestre (Roma, 28 ottobre 2003)
Gli aspetti normativi della transizione al digitale -I PARTE
Gli aspetti normativi della transizione al digitale – II PARTE