Italia
Giornata da dimenticare, quella di mercoledì 1° ottobre, per Maurizio Gasparri: dopo l¿approvazione dell¿emendamento di Rifondazione Comunista al ddl di riforma del sistema radiotelevisivo, il ministro delle Comunicazioni ha incassato un altro stop, quello della Corte costituzionale che ha dichiarato ¿l¿illegittimità per eccesso di delega dell”intero decreto legislativo 198 del 2002¿.
Il Codice delle comunicazioni elettroniche è stato approvato dal consiglio dei Ministri il 31 luglio scorso, recependo quattro direttive europee. Secondo la Consulta questo decreto recupera parte delle materie oggetto del decreto del 2002 dichiarato illegittimo.
Il ministro Gasparri replica affermando che la decisione della Corte non contesta il merito del decreto e non crea vuoti normativi. Le installazioni degli impianti avverranno nel massimo rispetto dell¿ambiente e delle opere d¿arte, nonché – secondo quanto stabilito dalla direttiva Framework dell¿Unione europea, recepita dal codice varato in Italia a luglio – nella più completa trasparenza.
“La Corte ¿ ha dichiarato Gasparri in aula – ha preso una decisione riguardante la delega. Nel frattempo è stato emanato anche, con parere favorevole del Parlamento, il Codice unico delle comunicazioni elettroniche, che in base al parere fornito dal Parlamento, ha recepito, lì in pienezza di delega, le norme del decreto 198 che quindi sono in vigore nel nostro Paese”.
Il decreto, che doveva accelerare la realizzazione delle infrastrutture di tlc ritenute strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, definiva le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l”installazione di reti e antenne, rendendo sufficiente, per dare inizio ai lavori, una semplice autocertificazione per gli impianti Umts con campo elettrico limitato (6 volt per metro quadro) e potenza uguale o inferiore ai 20 watts. Il decreto prevedeva inoltre degli incentivi nel caso che gli operatori utilizzassero uno scavo unico per le infrastrutture. Le richieste erano sottoposte al meccanismo del silenzio-assenso, ossia, se non veniva presentato un provvedimento di rigetto, si ritenevano accolte dopo 60 giorni.
Secondo la Corte il decreto priva ingiustamente le Regioni dei propri poteri e fornisce agli operatori una corsia preferenziale per l¿installazione dei ripetitori, considerati ¿opere di urbanizzazione primaria¿ in barba alla programmazione sicura definita dalla Legge Obiettivo di Lunardi (n.443 del 2001).