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Conoscere in dettaglio le chiamate effettuate dal cellulare è un diritto anche di chi è titolare di una carta telefonica prepagata. Lo ha ribadito l¿Autorità Garante per la privacy, definendo il ricorso di un utente al quale il gestore telefonico aveva rifiutato l¿accesso ai dati relativi alle chiamate effettuate in un certo periodo. ¿I dati di traffico telefonico sono dati personali dell¿utente ¿ sostiene il Garante – e possono essere legittimamente richiesti al gestore telefonico, che li deve comunicare in modo integrale e gratuitamente”.
Il gestore in questione sosteneva che il diritto a conoscere i numeri chiamati spetterebbe esclusivamente all¿abbonato per verificare gli addebiti in fattura, mentre nel caso di un¿utenza prepagata, mancando la fatturazione, gli obblighi del gestore sarebbero limitati alla conservazione dei dati per esigenze giudiziarie. L¿utente che aveva richiesto l¿accesso ai dati, insoddisfatto dal riscontro ottenuto, ha interpellato il Garante perché la richiesta di conoscere i dati personali che lo riguardano fosse soddisfatta dal gestore indipendentemente dalle modalità di pagamento del servizio di telefonia.
Nel suo provvedimento, l¿Autorità Garante ha ribadito ¿che i dati relativi alle telefonate in uscita devono considerarsi dati personali dell¿interessato: è quindi legittima la richiesta di accesso formulata ai sensi della legge sulla privacy, mentre non hanno alcun fondamento le argomentazioni della società di telefonia¿.
Ricorso accolto, quindi, con l¿ordine alla società di telefonia mobile di comunicare al titolare della carta prepagata, entro un termine stabilito e gratuitamente, i dati richiesti in modo intelligibile, con l¿indicazione integrale delle cifre dei numeri chiamati. Le spese del procedimento sostenuto dal ricorrente sono state addebitate al gestore mobile.