Italia
Il Governo italiano non ha il diritto di imporre ai gestori telefonici oneri finanziari calcolati sulla base del loro fatturato. Lo ha decretato la Corte di Giustizia Ue, in base alle regole comunitarie, che vietano questo tipo di contributi.
Il caso è stato sollevato da Albacom e Infostrada, entrambe detentrici di una licenza per operare nelle reti di comunicazione ad uso pubblico. In base a una legge del 1998, le due società hanno dovuto versare allo Stato italiano un contributo annuo proporzionale al loro fatturato (3% per il 1999, 2,7% per il 2000, 2,5% per il 2001, 2% per il 2002 e 1,5% per il 2003).
Le società, ritenendo che tali imposte ripristinassero in pratica il canone applicato quando i servizi tlc erano assoggettati a un regime di monopolio, hanno proposto al Presidente della Repubblica ricorsi straordinari diretti all”annullamento del decreto.
A questo punto il Ministro del Tesoro ha chiesto al Consiglio di Stato di emettere un parere in merito alla validità del decreto.
¿Il Consiglio di Stato ¿ si legge nella nota diffusa dalla corte ¿ ha quindi proposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale concernente l”interpretazione della direttiva relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione¿.
La Corte Ue ha ricordato anzitutto che la direttiva comunitaria rientra tra le misure dirette alla liberalizzazione completa dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazioni e ha rilevato che la disciplina comunitaria dei servizi di telecomunicazione – che prevede anche regole relative alle prestazioni patrimoniali che gli Stati possono imporre – sarebbe privata di ogni effetto utile se gli Stati membri fossero liberi di determinare gli oneri tributari a cui le imprese del settore devono far fronte.
Inoltre, si legge ancora nella nota, ¿¿nella prima fase di trasposizione delle direttive comunitarie in vista della liberalizzazione del mercato nazionale delle telecomunicazioni, la Repubblica italiana aveva soppresso il contributo sul fatturato imposto in precedenza ai concessionari di servizi di telecomunicazione¿.
Simili contributi conclude la Corte, reintroducono ¿un ostacolo di natura patrimoniale alle procedura di liberalizzazione¿ e rendono assai più gravosi i diritti che gli Stati membri sono espressamente autorizzati ad imporre in forza della direttiva¿.
Di conseguenza la direttiva vieta agli Stati membri di imporre simili prestazioni patrimoniali.
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