Europa
In caso di chiamate di emergenza non dovrebbe essere necessario il consenso dell¿abbonato telefonico per localizzare il cellulare, ma occorre definire procedure assolutamente trasparenti in tutta l¿Unione Europea. Questo il senso di una Raccomandazione pubblicata lo scorso 25 luglio dalla Commissione europea, che invita gli Stati membri ad armonizzare le norme nazionali che consentono ai servizi di pronto intervento di conoscere la localizzazione delle chiamate effettuate al numero unico europeo 112. La direttiva europea finalizzata a garantire la privacy delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), stabilisce che per trattare i dati cosiddetti ¿di localizzazione¿, i quali indicano la posizione geografica del terminale mobile o fisso dell¿utente e si associano a ogni comunicazione effettuata attraverso reti e servizi pubblici, occorre il consenso dell¿abbonato che utilizza la singola linea. Tuttavia, la direttiva prevede anche che, in alcuni casi, si possa prescindere da tale consenso, in particolare se la chiamata è destinata a un servizio di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, forze di polizia).
Con la Raccomandazione, la Commissione intende, dunque, promuovere la definizione di norme uniformi a livello dei singoli Stati membri per consentire che in tutto il territorio dell¿Unione Europea si possa utilizzare il numero unico di emergenza (112). In termini di privacy, ciò comporta la possibilità di prescindere, come detto, dal consenso dell¿abbonato ed è per questo che la Commissione invita gli Stati membri a stabilire procedure trasparenti per permettere ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni di trattare i dati di localizzazione senza tenere conto del consenso dell¿abbonato.
La Commissione raccomanda, in particolare, di informare adeguatamente i cittadini sull¿esistenza e sulle modalità di funzionamento dei servizi che rispondono al numero unico di emergenza, e quindi sul fatto che chiamando tale numero verranno automaticamente trattati i dati di localizzazione. Occorre, inoltre, specificare quali soggetti siano titolari del trattamento (in poche parole, chi c¿è ¿all¿altro capo del filo¿), e quali garanzie siano previste per tutelare comunque i dati personali di chi effettua la chiamata.
Entro la fine del 2004 è previsto un riesame dell¿intero quadro applicativo riferito ai servizi E112, anche alla luce degli sviluppi che saranno nel frattempo intercorsi.
Dalla Newsletter del Garante per la protezione dei dati personali