Telefono e privacy: accesso ai tabulati solo se utili alle indagini difensive

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Nuovo pronunciamento del Garante della privacy: si pu&#242 avere accesso alle chiamate telefoniche in entrata solo dimostrando l¿effettivo pregiudizio che la mancata conoscenza di questi dati comporta per lo svolgimento di investigazioni difensive. La precisazione arriva al termine dell¿esame del ricorso di due abbonati che chiedevano di conoscere i dati personali relativi al traffico telefonico ¿in entrata¿ su un¿utenza fissa, intestata a uno dei due. Prima di rivolgersi all¿Autorit&#224 presieduta da Stefano Rodot&#224, i ricorrenti si erano rivolti al gestore telefonico, che aveva rifiutato di trasmettere i dati; nelle istanze essi sostenevano la necessit&#224 di acquisire i tabulati relativi a un determinato bimestre poich&#233 intendevano produrli come prova in un procedimento pendente in cui figuravano come parti offese.

Il Garante ha rigettato per inammissibilit&#224 il ricorso presentato dall¿abbonato non intestatario dell¿utenza, in quanto non legittimato a formulare l¿istanza di accesso ai dati. Ma ha rigettato anche il ricorso proposto dall¿intestatario dell¿utenza, poich&#233 dagli elementi prodotti e raccolti nel corso dell¿istruttoria non &#232 emersa alcuna circostanza dalla quale si potesse ritenere che il rigetto dell¿istanza, da parte del gestore telefonico, potesse comportare un danno per la parte civile costituita in giudizio.

Diverso il caso ¿ fa notare l¿Autorit&#224 – in cui l¿interessato avesse dimostrato l¿effettivo pregiudizio all¿esercizio del suo diritto di difesa. La maggiore tutela accordata alle chiamate in entrata, introdotta dal decreto legislativo n.467/2001, ha ricordato il Garante, traccia un primo bilanciamento tra il diritto dell¿abbonato ad accedere ai dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi, sia chiamanti, sia chiamati, circoscrivendo il diritto di accesso ¿diretto¿ alle sole chiamate ¿in entrata¿ di cui sia necessaria la conoscenza, comportando altrimenti il diniego un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive (legge n.397/2000). Ci&#242 anche in relazione alla vigente disciplina dell¿identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (decreto legislativo n.171/1998).

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