Codice di Condotta dell´Industria Turistica Italiana

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Italia



Documento finalizzato a contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori nell”ambito del turismo.

Le aziende di Tour Operation, le Agenzie di Viaggio (federate e non), le linee aeree e gli aeroporti che adotteranno il presente Codice si impegnano – oltre quanto gi&#224 previsto dalla legge n. 269/98 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavit&#249″ – ad adottare tutte le misure atte a combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nell”ambito del turismo in tutti i casi e in tutte le occasioni utili a tale obiettivo.

In particolare esse si impegnano:

1. Ad attuare politiche di informazione e di aggiornamento del personale in Italia e nei paesi di destinazione sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori;

2. A portare a conoscenza dei loro clienti – al di l&#224 degli obblighi di informazione previsti dalla legge 269/98 – il proprio impegno contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell”ambito del turismo, informandoli anche della loro adesione a questo Codice di Condotta;

3. A inserire nei contratti con il corrispondente estero clausole che gli richiedono di:

a) non agevolare, in alcun modo, il contatto tra il turista ed eventuali sfruttatori di minori; tra il turista e il minore stesso avente come fine un rapporto di tipo sessuale;
b) vigilare, per quanto &#232 possibile, affinch&#233 non avvengano, nel corso del soggiorno del turista, contatti o incontri con sfruttatori e/o con minori aventi come fine un rapporto di tipo sessuale;

4. A richiedere alle strutture alberghiere – in sede contrattuale – il divieto di accesso nelle camere dei clienti ai minori del luogo avente come fine lo sfruttamento sessuale. A non rinnovare il contratto, nel caso in cui fosse comprovata una cos&#236 grave inadempienza.

5. Ad allegare ai contratti con i corrispondenti esteri e albergatori il testo del Codice di Condotta tradotto in inglese.

6. A non utilizzare messaggi pubblicitari su carta stampata, o su video o via Internet in grado di suscitare suggestioni o motivi di richiamo in contrasto con la campagna portata avanti da ECPAT e con i principi ispiratori del presente Codice.

7. A inserire nei supporti di comunicazione destinati alla commercializzazione dei prodotti: “La nostra Azienda aderisce al Codice di Condotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori nell”ambito del turismo”

8. A far conoscere ai propri dipendenti il presente Codice di Condotta che all”uopo verr&#224 inserito nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL di categoria).

9. A inserirlo nei nuovi contratti di lavoro.

REGOLE AGGIUNTIVE RIGUARDANTI:

le compagnie aeree:
l”Azienda, in aggiunta a quanto precede, si impegna a perseguire con ogni mezzo utile e idoneo, la sensibilizzazione del pubblico sui principi ispiratori del Codice (giornale di bordo, ticket jacket, internet link, video sui voli a lungo raggio, ecc.)

le societ&#224 di gestione degli aeroporti:
l”Azienda si impegna a proiettare messaggi di sensibilizzazione (spot) sui monitor nelle aree di transito nonch&#233 utilizzare Ticket Jackets e/o altro materiale di sensibilizzazione nelle biglietterie.

Diffusione del Codice di Condotta

Le Associazioni di categoria che adottano il presente Codice di Condotta si impegnano a sostenere la diffusione presso le aziende aderenti.

La sua promozione e divulgazione &#232 affidata a ECPAT Italia che, di concerto con le Associazioni di categoria che riterranno di sottoscriverlo, ne curer&#224 l”attuazione.

TAVOLO DI VERIFICA

Il Tavolo di verifica ha il compito di accertare la reale applicazione del Codice di Condotta da parte dei suoi firmatari.

ECPAT-Italia, nella sua qualit&#224 di promotrice del Codice di Condotta, ha il compito di convocare i facenti parte del Tavolo di verifica.

Prenderanno parte al Tavolo di verifica un rappresentante di ECPAT-Italia, un rappresentante di ciascuna associazione firmataria del Codice di Condotta, rappresentanti sindacali di settore, due rappresentanti istituzionali, un rappresentante Adiconsum.

Il Tavolo di verifica si riunisce almeno due volte l”anno.

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