Italia
DATI GENERALI | |
Articolo (l.287/90) | 22 – Attività consultiva |
Rif | AS258 |
Decisione | 03/10/2002 |
Invio | 04/10/2002 |
PUBBLICAZIONE | |
Bollettino n. | 11/2003 |
SEGNALAZIONE/ PARERE | |
Mercato | (642) Telecomunicazioni (I) Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni |
Destinatari | Autorità per le Garanzie nelle comuniocazioni |
L”Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto previsto dall”articolo 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e sulla base della richiesta pervenuta in data 6 agosto 2002 da parte di codesta Autorità ai sensi dell”articolo 4, comma 9, del DPR 19 settembre 1997 n. 318, intende svolgere le seguenti considerazioni in ordine allo schema di provvedimento riguardante la valutazione e la richiesta di modifica dell”Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia per l”anno 2002 (OIR 2002 d”ora in avanti)((*) [Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 02/03/CIR, Valutazione e richiesta di modifica dell”offerta di riferimento per l”anno 2002 di Telecom Italia, pubblicata sul sito www.agcom.it il 20 marzo 2003.]*).
In primo luogo, con riguardo alla tempistica dell”Offerta di Interconnessione di Riferimento, l”Autorità sottolinea l”esigenza, già evidenziata in passato, che questa sia valutata e approvata con un congruo anticipo rispetto all”anno di effettiva applicazione. Ciò al fine di eliminare l”incertezza nelle transazioni fra operatori, garantendo una corrispondenza temporale fra prezzi e costi delle prestazioni offerte. A tale riguardo, l”Autorità auspica che, nella delibera relativa all”approvazione dell”OIR 2002, sia fissato un termine breve entro il quale Telecom Italia debba presentare l”Offerta di Interconnessione per il 2003.
L”Autorità ritiene inoltre necessario ribadire che l”attività di valutazione e di verifica di tutti i costi dichiarati da Telecom Italia rispetto ai dati di contabilità regolatoria per l”esercizio di riferimento, certificati dal soggetto indipendente nominato, ai sensi dell”articolo 8, comma 4, del DPR n. 318/97 costituisce un prerequisito indispensabile per ogni attività di regolamentazione in materia.
Ciò anche con particolare riferimento alla previsione di un passaggio alla metodologia di valorizzazione dei costi di interconnessione ai valori incrementali di lungo periodo, nonché all”introduzione di un meccanismo di fissazione di un livello minimo di riduzione percentuale delle tariffe di interconnessione rispetto a quelle applicate negli anni precedenti (c.d. network cap).
L”introduzione di tali meccanismi di riduzione programmata dei costi di interconnessione, che appare improcrastinabile perché necessaria a spingere l”incumbent ad effettuare significativi e costanti guadagni di efficienza, presuppone infatti una determinazione dei livelli tariffari di base fondata sui costi effettivi di interconnessione e un”attenta valutazione degli incrementi di efficienza attesi, entrambi elementi che non possono essere disgiunti da una adeguata e completa conoscenza dei costi di Telecom Italia.
In assenza di un”adeguata base informativa, e pur condividendo alcune specifiche valutazioni di codesta Autorità e le relative determinazioni che, nello schema di provvedimento in esame, modificano le proposte di Telecom Italia, ad esempio in relazione all”aggregazione delle condizioni economiche per i servizi via singolo e doppio SGT, o, in relazione ai servizi di accesso a Internet, di differenziazione del costo del servizio di terminazione verso numerazioni 701, l”Autorità non può non rilevare che le condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione proposte da Telecom Italia nell”OIR 2002, pur presentando una riduzione rispetto a quanto fissato nell”OIR 2001, appaiono attestarsi su valori che continuano a discostarsi, ad esempio per il servizio di interconnessione su doppio SGT, dai valori corrispondenti di best practice europea.
In terzo luogo, e con attenzione alle dinamiche di mercato di più lungo periodo, l”Autorità ritiene che la definizione delle condizioni tecniche ed economiche dell”offerta di servizi di accesso disaggregato alla rete locale dell”incumbent assuma una rilevanza strategica, in considerazione del fatto che l”unbundling del local loop appare, nonostante le difficoltà che attualmente sta incontrando ad affermarsi in molti Paesi della Comunità Europea, lo strumento più adatto a garantire, nel medio-lungo termine, l”eliminazione delle posizioni dominanti nei mercati delle infrastrutture e in particolare, di quelle componenti di rete che, difficilmente duplicabili, garantiscono l”accesso agli utenti finali.
A tale riguardo, l”Autorità condivide la valutazione espressa nello schema di provvedimento in commento secondo la quale la proposta presentata da Telecom Italia nell”ambito dell”OIR 2002 di valorizzazione dei costi dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale deve considerarsi inadeguata in quanto non rispetta il richiesto principio di parità di trattamento interna-esterna, dato che sono stati attribuiti in capo agli operatori interconnessi numerosi oneri non riscontrabili in eguale entità nell”analisi della fornitura del medesimo servizio alle direzioni commerciali di Telecom Italia.
Peraltro, l”Autorità deve riscontrare come la metodologia utilizzata da Telecom Italia per la valorizzazione di taluni dei servizi di accesso disaggregato, quali ad esempio il canone di affitto per il servizio di co-locazione, è basata sui costi correnti e non già sui costi storici pienamente allocati, così come stabilito dall”articolo 8, comma 2, della delibera n. 2/00/CIR.
Con riguardo a tali aspetti, l”Autorità ritiene quindi di grande importanza un deciso intervento regolamentare volto sia a ripristinare le condizioni di parità di trattamento tra gli operatori interconnessi e le direzioni commerciali di Telecom Italia, sia a ridurre le tariffe dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione allineandoli ai relativi costi storici.
Con riferimento infine alla specifica questione della remunerazione richiesta da Telecom Italia ad altri operatori per i servizi di fatturazione e rischio insolvenza per i servizi offerti su numerazioni non geografiche, l”Autorità ritiene fortemente discutibile, in radice, la stessa necessità di sottoporre ad attività di regolamentazione i valori economici relativi al rischio insolvenza. La materia infatti appare più correttamente trattabile a livello di specifici rapporti negoziali da stipularsi fra Telecom Italia e i diversi operatori interessati, anche con riferimento alla possibilità di condivisione delle eventuali procedure di recupero dei crediti.
In ogni caso, l”Autorità deve rilevare che le percentuali sul fatturato di competenza di Telecom Italia per la prestazione dei servizi di fatturazione e rischio insolvenza, come definite dalla medesima società nell”ambito dell”OIR 2002, ma anche come poi modificate da codesta Autorità nello schema di provvedimento in commento, appaiono, anche alla luce dei relativi benchmark europei, piuttosto elevate nei livelli e non sempre condivisibili nelle voci individuate.
In conclusione, l”Autorità confida che le considerazioni suesposte possano essere utili in sede di definizione del provvedimento relativo all”offerta di interconnessione di riferimento per il 2002 di Telecom Italia.