Italia
Il Garante della privacy interviene contro lo spamming telefonico. A un gestore italiano di telefonia mobile (di cui l”Autorità non ha voluto riferire il nome) è stato, infatti, imposto di rifondere le spese del procedimento presentato nei suoi confronti da un abbonato, che si era visto costretto ad adire il Garante con ricorso, a causa dell”inottemperanza della società telefonica, inerte di fronte alle sue legittime richieste. L”interessato, infatti, si era rivolto al Garante dopo aver chiesto senza esito al gestore di interrompere l”invio sul proprio telefonino di sms promozionali, relativi a servizi offerti dalla stessa società, affermando di non aver espresso alcun consenso a ricevere questo tipo di informazioni.
Il ricorrente chiedeva inoltre di aggiornare il dato relativo alla propria residenza e di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento. Solo dopo l”intervento del Garante, la società telefonica comunicava di aver aggiornato l”indirizzo dell”abbonato per il recapito delle bollette e per ogni altra comunicazione inerente il contratto di telefonia, adottando anche accorgimenti tecnici per interrompere l”invio di materiale pubblicitario indesiderato. Su questo ultimo punto la società sosteneva, inoltre, di aver già recepito la richiesta del ricorrente, non andata a buon fine per un “disallineamento dei sistemi interni”.
Poiché il pieno riscontro alle richieste del ricorrente è intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso, il Garante – pur dichiarando il non luogo a provvedere sul ricorso – ha obbligato il gestore telefonico al pagamento delle spese del procedimento, stabilite in misura forfettaria in 250 euro, da rifondere direttamente all”abbonato.