Italia
Il Giurì dell”Istituto dell”Autodisciplina Pubblicitaria ha accolto la domanda presentata da Telecom Italia e ha condannato Wind per la pubblicità, diffusa sulle reti televisive, sull”offerta CanoneZero.
Wind avrebbe violato sia l”articolo 2 (ingannevolezza) che l”articolo 14 (denigrazione) in quanto l”offerta pubblicizzata non corrisponderebbe a quella effettiva del gestore che omette di specificare nella reclame che CanoneZero si può attivare solo dietro corrispettivo pagamento di una tariffa di canone.
Secondo Telecom la pubblicità, oltre che denigratoria – il cane simbolo di Infostrada fa pipì sulle ceneri di un vecchio telefono SIP/Telecom – è anche ingannevole perché l”azienda non specifica che il passaggio da Wind a Telecom non abolisce il canone, ma lo trasforma in un onere fisso alternativo inteso come traffico prepagato ed obbligatorio.
Il giurì ha ritenuto fondate le richieste di Telecom Italia dichiarando che il comunicato pubblicitario non è ottemperante al codice di autodisciplina degli inserzionisti di pubblicità italiani e ne ha ordinato la cessazione. Nessuna sanzione è stata comminata a Wind dato che il Giurì ha solo facoltà di differire l”azienda colpevole di non ottemperanza al codice di autodisciplina e non di dare multe.