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Garante privacy, ok a video sorveglianza alla Banca d’Italia

Italia


Il Garante per la  privacy ha accolto la richiesta di verifica preliminare presentata dalla Banca d’Italia relativa all’uso di sistemi di videosorveglianza intelligente da istallarsi presso le sedi dell’Amministrazione centrale e delle filiali. Lo scopo della Banca è garantire la sicurezza degli edifici e dei beni dell’Istituto in relazione agli specifici rischi connessi allo stoccaggio e alla gestione di elevate quantità di valori.

 

Gli impianti sottoposti alla verifica del Garante prevedono un sistema di “alert” che si attiva a fronte del superamento di una barriera virtuale predefinita, o dell’accesso a determinate aree interdette, o del riconoscimento della presenza di persone.

 

Le ulteriori funzionalità del sistema che Bankitalia intende installare  (tra le quali la lettura targhe e identificazione mezzi e il conteggio delle persone)  non rientrano invece tra le ipotesi per le quali è necessario richiedere la verifica preliminare perché non prevedono la generazione di allarmi. Anche le funzioni di “riconoscimento oggetto abbandonato” e “mancanza oggetto”, pur prevedendo l’attivazione di un allarme, non richiedono la verifica preliminare, in quanto non comportano un trattamento di dati personali.

 

Alla luce della verifica effettuata, il Garante ritiene proporzionato e quindi ammissibile il trattamento dei dati personali che la Banca d’Italia intende effettuare. Esso infatti non comporta un pregiudizio rilevante per gli interessati dal momento che i sistemi sono volti esclusivamente a richiamare l’attenzione degli addetti al controllo e non ad attivare ulteriori funzionalità (ad esempio la geolocalizzazione o il confronto con dati biometrici).

 

In ogni caso, sulla base del Codice privacy e del provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2010 (doc web n. 1712680), il Garante ha richiamato la Banca d’Italia al rispetto delle  prescrizioni relative alle misure minime di sicurezza, delle indicazioni in materia di informativa agli interessati e delle garanzie previste sul controllo a distanza dei lavoratori.

 

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