Bip Mobile, Adiconsum: riforma del mercato e istituzione Fondo di garanzia consumatori

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Bip Mobile

La normativa regolatoria e il Concordato preventivo cui ha fatto ricorso l’operatore virtuale BipMobile  – dichiara Pietro Giordano, Presidente Nazionale di Adiconsum  –  non tutelano compiutamente i diritti dei consumatori che il 30 dicembre hanno assistito inermi al black-out del proprio apparecchio cellulare. Il combinato disposto delle spese legali, certamente non contenute, e i tempi biblici della giustizia, infatti, rendono vani i diritti dei consumatori, favorendo ancora una volta la parte forte, cioè le compagnie telefoniche“.

 

È urgente prevedere un Fondo di Garanzia nel settore della telefonia mobile – afferma Giordano – per evitare il ripetersi di casi analoghi ed assicurare ai consumatori i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente, ovvero rimborsi, indennizzi, risarcimenti e, primo fra tutti, il credito residuo, versato alle aziende preventivamente all’erogazione del servizio, che oggi garantisce solo le aziende che lo incassano, ma non i consumatori che lo pagano. UnFondo di Garanzia che, alimentato con un contributo minimo versato tramite un’apposita quota di solidarietà, sia in grado di offrire tutele certe agli utenti“.

 

La quota di solidarietà – prosegue Giordano – deve diventare centrale per assicurare, in maniera organizzata e strutturata, tutele a 360 gradi ai consumatori. Questa è la vera sfida da affrontare per rilanciare i consumi, e  complessivamente l’economia, e prevenire truffe ai danni dei consumatori, altrimenti l’alternativa rimane la solita incertezza dei diritti e, per i consumatori, oltre il danno anche la beffa“.

 

Ecco il lungo iter che i consumatori devono affrontare per vedersi riconosciuta solo una percentuale di quanto dovuto, in caso di ammissibilità della domanda di concordato:

 

FASE 1: PROCEDURA DI AMMISSIONE

La domanda di Concordato presentata dall’azienda viene esaminata dal Tribunale Fallimentare che ne valuta la legittimità. Tale fase si può concludere con un decreto di ammissibilità (e si passa alla FASE 2) o di inammissibilità (e in tal caso potrebbe sfociare in Fallimento su richiesta dei creditori o del Pubblico Ministero);

 

FASE 2: APPROVAZIONE

Se il Piano supera il vaglio del Tribunale Fallimentare, i creditori appositamente convocati dovranno votare ed approvare il Piano a maggioranza. Se il Piano viene approvato, si passa alla FASE 3

 

FASE 3: OMOLOGAZIONE

Il Tribunale Fallimentare omologa il Concordato con decreto e la procedura si chiude. Tra la presentazione del Piano e l’omologazione dovrebbero trascorrere al massimo 6 mesi, ma poiché trattasi di termine ordinatorio, in effetti i tempi sono diluiti.

 

FASE 4: ESECUZIONE

Il Piano va eseguito nei tempi indicati dal Tribunale Fallimentare che possono sfiorare anche i 5 anni.

 

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