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Tutti i contribuenti possono verificare la compatibilità tra reddito familiare e spese sostenute grazie al ReddiTest, il software da oggi disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.it – da scaricare direttamente sul proprio pc, senza lasciare alcuna traccia sul web, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa all’Agenzia delle Entrate.
Durante l’incontro, inoltre, è stato illustrato il nuovo accertamento sintetico (c.d. nuovo redditometro), che sarà utilizzato dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate per i controlli relativi al periodo d’imposta 2009 e successivi. Il ReddiTest – E’ uno strumento di compliance che serve a orientare il contribuente sulla coerenza tra il reddito del proprio nucleo familiare e le spese sostenute nell’anno. Per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia e il comune di residenza. Vanno poi inserite le spese più significative sostenute dal nucleo familiare durante l’anno. Le voci di spesa sono state aggregate in 7 macro-categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, spese varie, investimenti immobiliari e mobiliari netti. Terminata la compilazione, appare un messaggio di coerenza (“semaforo” verde) o di incoerenza (“semaforo” rosso).
Sul canale YouTube dell’Agenzia, “Entrate in video” – www.youtube.com/entrateinvideo – sono disponibili un filmato che illustra passo dopo passo il funzionamento del ReddiTest e un cartoon che risponde ai dubbi dei contribuenti sul nuovo software. Il nuovo accertamento sintetico – Il nuovo strumento previsto dal Dl n. 78/2010 si applica a partire dall’anno di imposta 2009 e tiene conto inoltre di 100 voci di spesa. Si tratta di un metodo di ricostruzione del reddito che, a differenza del passato, non si basa su presunzioni originate dall’applicazione di coefficienti, bensì su dati certi (spese sostenute) e situazioni di fatto (spese medie di tipo corrente, risultanti dall’analisi annuale dell’Istat).
Alla molteplicità delle informazioni utilizzate si aggiunge la garanzia del doppio contraddittorio obbligatorio. L’Agenzia è, infatti, tenuta a dialogare con il contribuente: in fase preventiva, chiedendogli di fornire chiarimenti e di integrare, con i dati in suo possesso, le informazioni a disposizione dell’Amministrazione; in una eventuale seconda fase, per definire la ricostruzione del reddito in adesione. In questo modo il contribuente può sempre fornire la prova contraria prima della quantificazione della pretesa.