Europa
La Commissione europea ha proposto nuove norme per consentire transazioni elettroniche transfrontaliere sicure in Europa. Il regolamento proposto garantirà che i cittadini e le imprese possano utilizzare i loro regimi nazionali di identificazione elettronica (eID) per accedere ai servizi pubblici negli altri paesi dell’UE in cui la eID è disponibile. Crea inoltre un mercato interno per le firme elettroniche e i servizi fiduciari online connessi, che opereranno così attraverso le frontiere con il medesimo valore legale dei processi tradizionali su base cartacea. In tal modo, si darà pieno effetto ai notevoli risparmi potenziali consentiti dagli appalti pubblici online.
La proposta rispetta pienamente sia i sistemi nazionali di identificazione esistenti che le preferenze degli Stati membri che non hanno un regime nazionale di identificazione. Inoltre, consente ai paesi che possiedono una eID di aderire al regime europeo o di rimanerne al di fuori. Uno Stato membro che ha notificato l’intenzione di aderire al regime paneuropeo deve offrire lo stesso accesso ai servizi pubblici via eID che già offre ai propri cittadini.
La vicepresidente della Commissione europea, Neelie Kroes, ha dichiarato: “Occorre che i cittadini e le imprese possano trattare nell’ambito di un mercato unico digitale senza frontiere, perché è questo il valore di internet. Anche la certezza del diritto e la fiducia sono essenziali e per questo occorre un regolamento più completo sulle firme elettroniche e sull’identificazione elettronica.
“Questa proposta consente ai cittadini che dispongono di una eID di trarne il massimo vantaggio. Grazie al riconoscimento reciproco delle eID nazionali e alle norme comuni per i servizi fiduciari e le firme elettroniche, possiamo evitare una segmentazione di internet e dei servizi pubblici online in compartimenti nazionali e facilitare la vita di milioni di imprese e di un numero ancor maggiore di cittadini.”
Il regolamento proposto invece:
– non obbligherà gli Stati membri ad adottare – o i singoli a procurarsi – carte d’identità nazionali, carte d’identità elettroniche o altre soluzioni eID;
– non introdurrà una eID europea o una banca dati europea di qualsiasi tipo;
– non consentirà o richiederà la condivisione di informazioni personali con altri soggetti.
Tra i principali beneficiari dei diversi aspetti del regolamento si possono annoverare:
– gli studenti, che potranno iscriversi online a un’università in un altro paese anziché doversi recare per completare in loco gli adempimenti burocratici;
– i cittadini in procinto di trasferirsi in un altro paese dell’UE, di contrarre matrimonio all’estero o di presentare dichiarazioni dei redditi in paesi diversi;
– le persone bisognose di assistenza medica all’estero, che potranno consultare in tutta sicurezza la loro cartella clinica o autorizzare un medico a fare altrettanto;
– le imprese, che potranno partecipare ad appalti pubblici online per contratti pubblici settoriali in tutta l’UE e potranno firmare, orodatare e sigillare elettronicamente le loro offerte anziché dover stampare e inviare molteplici copie cartacee delle offerte per corriere;
– gli imprenditori che vogliano esercitare un’attività economica in un altro paese dell’Unione europea, che potranno costituire una società tramite internet e trasmettere online senza problemi le relazioni annuali;
– gli Stati, che potranno ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l’efficienza, rendendo così un servizio migliore ai cittadini e risparmiando il denaro dei contribuenti.
Contesto
I due elementi del regolamento – identificazione elettronica e firme elettroniche – permetteranno di creare un quadro normativo affidabile per garantire interazioni elettroniche sicure e continue tra imprese, cittadini e autorità pubbliche, migliorando l’efficacia dei servizi online pubblici e privati, dell’eBusiness e del commercio elettronico in Europa.
L’approccio adottato per le firme elettroniche, basato sull’attuale direttiva in materia (Direttiva 1999/93/CE), ha portato un certo livello di armonizzazione alle prassi in uso in Europa. Tutti gli Stati membri dell’UE dispongono di quadri normativi per le firme elettroniche, che però divergono fra loro e rendono di fatto impossibile condurre transazioni elettroniche transfrontaliere. Lo stesso vale per i servizi fiduciari come l’orodatazione, i sigilli elettronici, il rilascio elettronico e l’autenticazione dei siti web, che non sono interoperabili a livello europeo. Di conseguenza il nuovo regolamento propone regole e prassi comuni per questi servizi.
Per la eID, il regolamento introduce la certezza giuridica attraverso il principio del riconoscimento e dell’accettazione reciproca, in base al quale gli Stati membri accettano le eID nazionali che sono state ufficialmente notificate alla Commissione. Gli Stati membri non hanno l’obbligo di registrare le loro eID nazionali, ma la Commissione auspica che decideranno di farlo.
La Commissione e gli Stati membri dell’UE hanno dimostrato che il riconoscimento reciproco transfrontaliero dell’identificazione elettronica funziona, attraverso il progetto STORK, che conta con la partecipazione di 17 Stati membri. Il progetto di regolamento odierno è l’ultima di 12 azioni fondamentali proposte nell’Atto per il mercato unico (cfr. IP/11/469). Le stesse proposte compaiono anche nel piano d’azione sull’eGovernment 2011-2015 (cfr. IP/10/1718) e nella tabella di marcia
dell’Unione europea per stabilità e la crescita (cfr. IP/11/1180), nonché nella Agenda digitale europea (cfr IP/10/581, MEMO/10/199 e MEMO/10/200).