Garante Privacy: Giustizia tributaria, concorsi e dati personali

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Per rettificare il punteggio di un candidato nella graduatoria di un concorso a vice presidente di sezione di commissioni tributarie provinciali, è sufficiente pubblicare solo il dispositivo della delibera. Per pubblicare l’atto in forma integrale è necessario invece che lo disponga una norma di legge o di regolamento.

Questa in sintesi la motivazione con la quale il Garante ha dichiarato illegittimo il trattamento di dati personali di un candidato effettuato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che per aggiornare una graduatoria ha disposto l’affissione della delibera negli uffici di segreteria delle commissioni provinciali dove erano i posti vacanti. Il candidato allora si è rivolto al Garante privacy con un reclamo lamentando la diffusione di numerosi dati personali, tra i quali valutazioni e apprezzamenti sulla sua persona, nonché informazioni sulle attività prestate negli ultimi quaranta anni, lesivi della propria dignità umana e professionale.

A seguito dell’intervento dell’Autorità – che ha respinto le motivazioni a sostegno della pubblicazione integrale della delibera non trovando fondamento in alcuna norma di legge o di regolamento – il Consiglio ha modificato le forme di pubblicità degli atti di rettifica dei punteggi delle graduatorie dei concorsi. L’organo di autogoverno dei giudici tributari ha infatti previsto l’affissione della sola parte dispositiva ed ha dichiarato inoltre di voler estendere tale procedura anche a delibere analoghe.

Con un separato procedimento l’Autorità sta verificando l’esistenza dei presupposti per la contestazione di una sanzione amministrativa nei confronti del Consiglio per la diffusione dei dati personali del candidato.

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