Italia
A partire dal 1 gennaio di quest’anno le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale. E’ infatti entrato in vigore l’art. 32 della Legge n. 69/2009, che reca disposizioni finalizzate all’eliminazione degli sprechi. Grazie a questa rivoluzione digitale spariscono così fogli e foglietti affissi da decenni con le ‘puntine’ su migliaia di Albi pretori. Le amministrazioni pubbliche sono infatti obbligate a pubblicare sul proprio sito Internet (o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni) tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale: bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc.
Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente su Internet. In caso di inosservanza, ai sensi dell’art. 99 del Codice civile la cerimonia non potrà essere celebrata. E qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio non sarà nullo né annullabile ma a carico degli sposi e dell’ufficiale di stato civile potrà essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro.
Per quanto riguarda i bandi di gara (“procedure a evidenza pubblica”) e i bilanci, lo switch-off completo al digitale è invece stabilito al 1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro Brunetta e di concerto con il ministro Matteoli (nelle materie di propria competenza). A partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno pertanto assolti esclusivamente mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale mentre la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Nei giorni scorsi il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha effettuato, in collaborazione con il CNR, un’indagine approfondita sullo stato di applicazione della legge nei siti Internet delle pubbliche amministrazioni. Da questa è risultato che finora solo 5.133 Comuni (pari al 66,80% del totale) hanno predisposto una sezione online dell’Albo pretorio, così suddivisi su base regionale: 51 Comuni in Basilicata (40,5%), 50 in Molise (41,0%), 123 in Abruzzo (47,3%), 174 nel Lazio (52,7%), 119 in Friuli Venezia Giulia (56,4%), 167 in Trentino Alto Adige (56,6%), 140 nelle Marche (58,6%), 338 nel Veneto (59,1%), 152 in Puglia (60,8%), 239 in Sicilia (61,9%), 243 in Sardegna (64,5%), 47 in Valle d’Aosta (65,3%), 136 in Liguria (65,7%), 1.030 in Lombardia (68,8%), 243 in Emilia-Romagna (70,0%), 382 in Campania (71,4%), 291 in Calabria (74,6%), 68 in Umbria (78,2%), 882 in Piemonte (80,6%) e 258 (90,2%) in Toscana.
Nel caso particolare delle città metropolitane, è emerso invece che tutte sono in regola con la legge: non solo hanno collocato nell’homepage del proprio sito (seppure con evidenza diversa) la sezione dedicata all’albo pretorio ma molte vi hanno già inserito anche i bandi di gara. Sia pure in presenza di un quadro così positivo, va però notato come non tutte le città abbiano utilizzato questa occasione come front-office di una corretta e integrata gestione documentale: in alcuni casi si tratta infatti di mera rappresentazione digitale dei documenti prima esposti in forma cartacea. Al contrario, alcune città (ad esempio Milano) hanno utilizzato l’obbligo dell’Albo pretorio online per rivedere tutto il processo documentale.