Un cittadino che compila un form on line per ricevere una newsletter deve poter decidere, liberamente e consapevolmente, se dire sì o no alle comunicazioni promozionali, alla profilazione, all’invio dei suoi dati ad altre società e, in generale, a tutti i tipi di trattamenti che vanno al di là del servizio richiesto. La registrazione alla newsletter, inoltre, non può essere condizionata al rilascio del consenso anche per altre finalità.
Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato l’uso dei dati a fini commerciali ad una società che inviava email promozionali senza consenso agli utenti registrati a un servizio di newsletter. Ora la società, destinataria del provvedimento inibitorio dell’Autorità, potrà utilizzare i dati fin qui raccolti solo per inviare la newsletter.
Se vorrà inviare email promozionali dovrà mettersi in regola con il Codice della privacy, modificando il form di registrazione in modo da consentire agli utenti la possibilità di esprimere, un preventivo consenso “ad hoc” per la ricezione di email promozionali.
Dagli accertamenti svolti dall’Ufficio del Garante su segnalazione di un cittadino che lamentava la ricezione di pubblicità indesiderata, è emerso infatti che per iscriversi la newsletter l’utente, al momento di inserire nel form on line l’indirizzo email, poteva esprimere solo un generico, omnicomprensivo consenso al “trattamento dei dati personali”.
L’accesso al servizio era, peraltro, condizionato alla manifestazione di tale generico consenso. Il comportamento della società è stato dichiarato illecito dal Garante perché i trattamenti di dati per fini commerciali esulano da quelli necessari per adempiere al contratto di fornitura di un servizio. L’Autorità sta valutando, con separato provvedimento, l’applicazione della sanzione amministrava per l’illecito commesso.