Comuni contro gestori di tlc: per il Consiglio di Stato sono tutte cause perse

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Non esiste alcun vincolo urbanistico all¿installazione di impianti di telecomunicazione. E¿ questa la conclusione a cui porta una serie di sentenze e ordinanze emesse quasi contemporaneamente dal Consiglio di Stato e da alcuni Tar, che hanno sancito la ¿compatibilit&#224 con qualsiasi destinazione urbanistica¿ dell”installazione di impianti di telecomunicazioni. Ci&#242 significa che cadono i poteri di veto o di limitazione per i Comuni nell”ambito dei quali l”impianto viene attivato.
Nei contenziosi giunti recentemente a sentenza, le amministrazioni comunali hanno sempre perso la battaglia giudiziaria con le societ&#224 di telecomunicazioni che volevano installare una stazione radio, anche in deroga a regolamenti comunali eventualmente gi&#224 esistenti.

L”ultima sentenza in ordine di tempo &#232 arrivata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (n.673/2002), che ha accolto il ricorso di Tim contro il comune lombardo di Gerosa, affiancato in giudizio da un comitato di famiglie. Oggetto del contendere: la realizzazione di una stazione radio base per il servizio Gsm, che il Comune aveva ritenuto incompatibile con la destinazione urbanistica della zona. I giudici hanno affermato che la collocazione di impianti, e in particolare delle stazioni radio base per la telefonia mobile, ¿&#232 compatibile con tutte le destinazioni urbanistiche¿, rendendo quindi inutile qualsiasi verifica atta ad accertare se la collocazione degli impianti sia consentita in qualsiasi zona del territorio comunale, o sia invece preclusa in alcune zone, ¿non assumendo carattere ostativo ¿ si legge nelle motivazioni della sentenza – le specifiche destinazioni di zona, neanche quelle riguardanti il verde pubblico, rispetto ad impianti di interesse generale, quali quelli di telefonia mobile, che presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio¿.
Poteri illimitati ai gestori mobili, quindi? No, esiste un limite da rispettare in via cautelativa, secondo il Consiglio di Stato, ed &#232 quello della ¿compatibilit&#224 con la salute umana e con l”ambiente¿.

La sentenza del Consiglio di Stato va nella stessa direzione di altri pronunciamenti recenti, dello stesso organo e di alcuni Tar. Come quello della Toscana, dove &#232 stato accolto il ricorso di Tim contro il comune di Gambassi Terme, e quello del Piemonte, dove H3G ha vinto il ricorso contro il comune di Asti. Tra le ultime decisioni dei giudici di appello ci sono anche alcune ordinanze cautelari, come la 524, a favore della Tim contro il comune di Pozzuoli, e la 542, favorevole alla stessa Tim contro il comune di Pagani. Nel mese di gennaio altre ordinanze avevano visto prevalere Vodafone Omnitel e Alcatel Italia nei confronti di alcuni comuni che avevano opposto diniego all”installazione di impianti per la telefonia cellulare. Un”altra decisione aveva favorito di nuovo la Tim, che aveva impugnato il diniego opposto dal comune di Modena alla richiesta di riconfigurazione dell”impianto di telefonia mobile.
Insomma, sembra che per i Comuni refrattari all¿installazione di antenne nel proprio territorio non ci sia alcuna via d¿appello.

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