Superbollette: il Garante ribadisce ¿Possibile conoscere in chiaro i numeri chiamati¿

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Il Garante della privacy &#232 intervenuto recentemente nel merito della vicenda che riguarda le superbollette telefoniche, dovute principalmente alla numerazione ¿709¿.

Nella Newsletter settimanale dell¿Authority si legge che: ¿La legge sulla privacy non pone ostacoli agli utenti telefonici che, in caso di contestazione, chiedono di conoscere nel dettaglio e agevolmente i numeri di telefono chiamati, compresi quelli a tariffazione speciale¿.

Questi numeri in particolare, nei quali ci si pu&#242 imbattere, di solito involontariamente, surfando in Rete, ¿gonfiano¿ notevolmente le bollette a causa dei loro alti costi di connessione. Chi si collega al ¿709¿, infatti, per scaricare ad esempio, loghi o suonerie, inserisce inavvertitamente sul proprio pc un software, che sostituisce il numero di telefono del proprio provider con il quale ci si collega normalmente alla Rete.

L¿Authority ha ribadito il diritto che la legge sulla privacy garantisce – in particolare il Dlgs 171/98 sulla riservatezza delle comunicazioni telefoniche – e che ha voluto estendere a numerazioni a tariffazione specifica, come possono essere quelli che cominciano con l¿809 e con il 709.

Si legge, infatti, nella newsletter che l¿Autorit&#224 ha confermato il principio di trasparenza affermato fin dal 1998 in risposta ad alcuni abbonati che, allarmati dall¿arrivo di bollette telefoniche ¿salate¿ e temendo di essere vittime di qualche illecito, si erano rivolti al fornitore del servizio per conoscere ¿in chiaro¿ i numeri contattati.

Non avendo ottenuto risposte chiare dall¿operatore telecom, i malcapitati utenti hanno segnalato il caso al Garante, il quale, considerata la rilevanza del fenomeno per i costi addebitati e il numero di abbonati coinvolti, ¿ha ritenuto opportuno ribadire al gestore alcune indicazioni gi&#224 fornite dal 1998 ed applicabili ai casi esaminati, in attesa di adottare un nuovo specifico provvedimento al termine degli accertamenti in corso¿.

Fermo restando, infatti, l¿obbligo previsto dal Dlgs 171/98, di non evidenziare le ultime tre cifre dei numeri chiamati in occasione del primo invio delle fatturazioni, l¿Autorit&#224 ha ricordato come gli abbonati abbiano comunque due possibilit&#224 per ottenere la comunicazione dei numeri completi delle utenze contattate.

Questo pu&#242 verificarsi quando c¿&#232 la necessit&#224 di verificare l¿esattezza e la legittimit&#224 di determinati addebiti o di contestazione riferita a delimitati periodi o chiamate. E quando l¿abbonato intenda esercitare i diritti di accesso ai propri dati riconosciuti dalla legge sulla privacy ai sensi dell¿art. 13 L. 675/96. In quest¿ultimo caso, ha precisato il Garante, l¿abbonato non &#232 tenuto a fornire alcuna particolare motivazione per richiedere ¿in chiaro¿ i numeri chiamati e pu&#242 rivolgersi al gestore telefonico con una procedura informale.

Alla luce di queste precisazioni, ed in vista di un provvedimento generale sulla fatturazione dettagliata, il Garante ha pertanto richiamato il gestore telefonico al rispetto dei principi indicati.

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