Regolamento sulla T.D.T. – Delibera 435/01/Cons del 15 novembre 2001

di |

Italia



Nel percorso avviato dal legislatore italiano verso la completa digitalizzazione delle trasmissioni televisive terrestri, un ruolo fondamentale assume il Regolamento, che il comma 7 dell”art. 2 bis della legge n. 66 del 20 marzo 2001 ha richiesto di predisporre all”Autorit&#224 per le garanzie nelle comunicazioni allo scopo di definire le condizioni relative al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive su frequenze terrestri in tecnica digitale. Nel Regolamento, pertanto, sono stati implementati tutti gli otto criteri direttivi previsti dalla legge66/2001.

Con la delibera 435/01/CONS,”Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, l”Autorit&#224 (Commissario relatore Antonio Pilati) ha definito le linee normative di fondo, disciplinando gli aspetti essenziali del passaggio dal sistema analogico al digitale.

Successivi provvedimenti, di cui il Regolamento peraltro gi&#224 prevede modalit&#224 e scadenze, avranno il compito di determinare normative pi&#249 specifiche adeguate all¡”evoluzione dei mercati.


Il Regolamento si articola in nove capi:

I: Disposizioni generali

II: Autorizzazioni per fornitori di contenuti televisivi

III: Autorizzazioni per i fornitori di servizi

IV: Licenze per gli operatori di rete televisivi

V: Norme a tutela del pluralismo dell”informazione, della trasparenza,
della concorrenza e della non discriminazione

VI: Disposizioni per la radiofonia

VII: Previsioni per il regime transitorio per la radiodiffusione televisiva

VIII: Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico

IX: Disposizioni finali


Due sono gli obiettivi prioritari:

  1. Suddividere obblighi, limiti e impegni, che in ambiente analogico sono di pertinenza di un unico soggetto (il concessionario), fra i due soggetti (l”operatore di rete dotato di licenza e il fornitore di contenuti dotato di autorizzazione) che la legge 66 prevede operanti in ambiente digitale.
  2. Definire le norme di applicazione di quanto specificamente previsto dalla legge 66 per la fase di avvio dei mercati e nell”indicare il percorso che, attraverso tale fase transitoria, conduce dal regime unitario della concessione al regime basato sulla coppia licenza/autorizzazione.

Per quanto riguarda la suddivisione degli impegni fra licenze e autorizzazioni, si possono individuare i seguenti temi:

  • la definizione degli obblighi soggettivi
  • l”attribuzione dei limiti antitrust
  • il sistema dei rapporti fra licenziatari e autorizzati
  • la modulazione degli impegni lungo l”asse di distinzione nazionale/locale che la legge 66 considera vigente anche in ambiente digitale.

Concessione delle licenze

Secondo quanto stabilito dal Regolamento, la licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, &#232 rilasciata a partire dal 31 marzo 2004 – successivamente all”adozione del provvedimento di cui all”articolo 29 – dal Ministero delle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Le licenze hanno una validit&#224 di 12 anni e sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo; possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni e sentito il parere dell”Autorit&#224.

Fino alla data del 30 marzo 2004, i soggetti che svolgono attivit&#224 di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo, possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell”abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di servizi della societ&#224 dell”informazione in tecnica digitale su frequenze terrestri

Per ottenere la licenza, i soggetti che abbiano ottenuto l”abilitazione, conformemente alla previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a:

  • trasferire tutti gli impianti sui siti di piano, secondo tempi e modi stabiliti dall”articolo 32 del Regolamento.
  • adottare le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni.
  • cessare l”emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza.
  • investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza, un importo non inferiore a:a) 35 milioni di euro per blocco di diffusione per le licenze in ambitonazionale; b) 2 milioni 500mila euro per blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale; c) 1 milione 500mila euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quella regionale.
  • promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, allo scopo di agevolare l”utenza finale e diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre.

La radiofonia

Per quanto concerne le trasmissioni radiofoniche digitali, per le quali l”Autorit&#224 ha adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Regolamento delinea le norme essenziali che disciplinano la sperimentazione:

– le abilitazioni alla sperimentazione possono essere richieste al Ministero delle comunicazioni

entro 90 giorni dall”entrata in vigore del Regolamento;

– le abilitazioni hanno durata di 360 giorni a partire dall”entrata in vigore del Regolamento;

– nel caso in cui i programmi realizzati dai soggetti abilitati a sperimentare sulla porzione di spettro riservata alla radiofonia digitale eccedano la capacit&#224 trasmissiva disponibile, &#232 previsto il coordinamento degli impianti di trasmissione anche mediante intese e consorzi.

Conclusioni

Il Capo IX del Regolamento sottolinea come le forti novit&#224 che la transizione al digitale terrestre presenta nel mercato televisivo italiano (tempi brevi, coinvolgimento fin dall”inizio di tutti gli operatori, problemi di gestione dell”affollamento dello spettro), fanno ritenere che la fase di avvio dei mercati – in particolare il periodo che va fino al marzo 2004, in cui&#232 ammesso lo scambio di impianti e rami di azienda-sar&#224 di importanza decisiva. Alla luce di queste considerazioni, l”Autorit&#224 lascia prevedere possibili aggiornamenti del Regolamento, anche in base all”applicazione del Piano di assegnazione delle frequenze e agli sviluppi delle normative comunitaria e nazionale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz