Italia
Avv. Donatella Boccali
L¿art. 23 del decreto legislativo 68/2003 di attuazione della direttiva n. 2001/29 sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d¿autore e dei diritti connessi nella società dell¿informazione introduce, nella disciplina sul diritto d¿autore, la legge 633/1941, un nuovo titolo:“Titolo II-ter. Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti¿.
Le misure tecnologiche di protezione sono una sorta di ¿antifurto digitale¿. Alla minaccia della pirateria digitale si risponde con una contromisura anch¿essa digitale, alla quale il legislatore attribuisce rilevanza giuridica.
L¿origine delle norme sulle misure tecnologiche di protezione e sulle informazioni elettroniche sul regime dei diritti è nei trattati Wipo (World intellectual property organization) adottati il 20 dicembre 1996: il Wipo copyright treaty e il Wipo performances and phonograms treaty.
Le disposizioni dei trattati Wipo sono state attuate negli Stati Uniti con il Digital millenium copyright act, approvato il 28 ottobre 1998, che ha emendato la U.S. copyright law.
In particolare, le misure teconologhiche di protezione e le informazioni sul regime dei diritti sono state disciplinate nel Copyright protection and managemente system.
L¿art. 102-quater della legge 633/41 definisce misure tecnologiche di protezione efficaci per tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti, e precisa che le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l¿uso dell¿opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l¿applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell¿opera o del materiale protetto , ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l¿obiettivo di protezione.
Le misure tecnologiche di protezione sono quindi di due tipi: misure antiaccesso e misure anticopia.
Le prime consentono l¿accesso solo ai soggetti autorizzati. Possono applicarsi sia a un servizio che ad un contenuto: si può trattare, ad esempio, di protezione dell¿accesso a una Pay TV mediante un decoder o della fruizione del contenuto di un cd attraverso la registrazione. Le misure possono controllare solo il primo accesso o anche i successivi, richiedendo un codice ad ogni accesso.
A titolo puramente esemplificativo, fra queste misure si possono menzionare: le tecniche di crittografia che consentono la fruizione dell¿opera (crittografata) solo a chi detiene la chiave per decrittarla; le tecniche Drms (Digital rights management system) che consentono ai titolari di avere un controllo sulle opere fornendo le chiavi all¿utente per rendere possibile effettuare le varie operazioni.
Le misure anticopia, invece, limitano il numero di copie che può essere effettuato di un¿opera, ad esempio rendendo possibile effettuare solo una copia dell¿opera o impedendo la copia della copia. Un esempio è costituito dal Scms (Serial Copy Management System). Inoltre tali misure possono consentire il riconoscimento della copia, come accade per la tecnica di water-marking, una sorta di tatuaggio o marchio digitale.
L¿art. 102-quater afferma che i titolari di diritti d¿autore e di diritti connessi nonché i titolari di diritti sulle banche dati possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione. Questa disposizione comporta una nuova tutela di tipo proprietario e costituisce altresì il presupposto per l¿applicazione delle sanzioni penali introdotte per punire l¿elusione delle misure tecnologiche.
Secondo l¿art. 102-quinquies, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l¿opera o il materiale protetto, nonché l¿autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Questi informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d¿uso dell¿opera o dei materiali, qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione. Sono standard tecnici per identificare le opere il materiale protetto che circonda in rete: si tratta di applicare alle opere digitali l¿equivalente del codice Isbn. Il codice attualmente sviluppato è il Doi (Digital object identifier system) che identifica unicamente l¿opera, può contenere ulteriori informazioni sul regime dei diritti e costituisce l¿elemento basilare per l¿attuazione di sistemi Ecms, di gestione delle informazioni.
Analogamente all¿art. 102-quater, l”art. 102-quinquies afferma che i titolari di diritti d¿autore e di diritti connessi, nonché i titolari di diritti sulle banche dati possono inserire sulle opere o sui materiali protetti informazioni elettroniche sul regime dei diritti. Anche in questo caso per la rimozione non autorizzata delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti sono previste sanzioni penali.
L¿art. 26 del nuovo decreto legislativo h ha inserito nell¿art. 171-ter della legge 633/1941 un nuovo comma con il quale si sanziona il comportamento di chi ¿g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l¿uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all¿art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l¿elusione di predette misure.¿
Il comma successivo prevede che sia punito ¿h) chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all”art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o latri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse¿.
In alcuni casi i titolari dei diritti sono tenuti a rimuovere le misure tecnologiche di protezione.
Ai sensi del nuovo art. 71-quinquies della legge sul diritto d¿autore, i titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l¿utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell¿autorità competente, per fini di sicurezza pubblico o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario. I titolari di diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, per consentire ai beneficiari di alcune eccezioni previste dalla legge l¿esercizio dei diritti riconosciuti, a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell¿opera o del materiale protetto o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini dell¿utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle specifiche disposizioni, ivi compresa la corresponsione dell¿equo compenso, se previsto.
L¿art. 71-sexies, concernente la riproduzione privata a uso personale, dispone che i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l¿applicazione delle misure tecnologiche di cui all¿art. 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di templari dell¿opera o del materiale protetto ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale.
Negli Stati Uniti l¿applicazione delle disposizioni del Dmca sulle misure tecnologiche ha suscitato non poche polemiche, con particolare riferimento alle sanzioni per l¿elusione delle misure di protezione effettuata per fini di ricerca scientifica in materia di crittografia o di sicurezza informatica. Uno dei casi più famosi è probabilmente il caso Elcomsoft verificatosi nell¿agosto 2001. Il programmatore russo Skylarov fu arrestato dall¿Fbi per la violazione del Dmca avendo presentato negli Stati Uniti un programma in grado si superare le misure tecnologiche di protezione predisposte da Adobe sugli eBooks.
Il nuovo art. 171-ter della legge italiana suk diritto d¿autore si riferisce ad ¿attrezzature, prodotti o componenti o servizi che abbiano la prevalente finalità o l¿uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all¿art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l¿elusione di predette misure teconoligiche¿.