Italia
Avv. Donatella Boccali
Icontratti del commercio elettronico sono, per loro natura, contratti transnazionali. Ancheper i contratti conclusi dai consumatori si pone il problema che maggiormente caratterizza il diritto di Internet, quello dell¿individuazione della legge applicabile.
Ai contratti on line conclusi dai consumatori potrà applicarsi la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 18 giugno 1980. L¿art. 5 della Convenzione prevede un¿eccezione per i contratti conclusi con i consumatori e, aventi ad oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi. La scelta della legge applicabile non priva il consumatore della protezione garantita dalle disposizioni imperative della legge del paese ove risiede abitualmente se ricorre uno dei seguenti casi: se la conclusione del contratto sia stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da pubblicità, e se il consumatore abbia compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto, o se l¿altra parte o il suo rappresentante abbia ricevuto l¿ordine del consumatore nel paese di residenza o se il contratto rappresenti una vendita di merci, e se il consumatore si sia recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi abbia stipulato l¿ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere la vendita. In deroga all¿art. 4 e in mancanza di scelta della legge applicabile dalle parti, al contratto concluso con il consumatore si applica la legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale.
L¿art. 12 della direttiva sui contratti a distanza prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della tutela assicurata dalla direttiva a motivo della scelta di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno o più Stati membri.
I contratti conclusi su Internet prevedono delle tecniche di identificazione dell¿altro contraente, volte ad identificarne la maggiore età, la qualità o meno di consumatore, il paese di residenza. A questo scopo talora vengono utilizzati degli accorgimenti quali la compilazione di moduli, la richiesta di invio di documenti d¿identità via fax, la sottoscrizione di richieste d¿adesione. Spesso la verifica necessaria per accertare identità e qualità della controparte si serve di tecniche off line, che si servono di meccanismi diversi dalla comunicazione in rete.
Il legislatore, nel Dlgs 70/2003 di attuazione della direttiva comunitaria 2000/31/CE, ha previsto l¿estensione dell¿applicazione delle norme sulla conclusione del contratto ai contratti conclusi tramite Internet: questi contratti conclusi per via telematica non sono incompatibili con i procedimenti di formazione del contratto previsti dagli articoli 1326 e seguenti del codice civile.
L¿art. 11 della direttiva n. 2000/31/Ce si prefiggeva di disciplinare il perfezionamento del contratto telematico introducendo un iter lontano dai modelli codicistici: il momento conclusivo del contratto era individuato in quello della conferma data dal destinatario del servizio al prestatore, del ricevimento della ricevuta di ritorno, inviatagli da quest¿ultimo per via elettronica, recante l¿accettazione del primo. A detta dei più, la direttiva ha rinunciato a disciplinare il momento perfezionativo del contratto telematico per occuparsi solo dell¿inoltro dell¿ordine, dell¿avviso di ricevimento dell¿ordine e dei mezzi atti , per tempo, a consentire l¿individuazione e la correzione degli errori di inserimento dei dati da parte del consumatore.
Di ¿inoltro dell¿ordine¿ parla anche l¿articolo 13 del Dlgs n. 70/2003, che ha recepito la direttiva comunitaria , e l¿unica conclusione che dalla disposizione si evince è che per individuare il luogo, il tempo e le modalità di conclusione del contratto, deve attingersi alle regole di ¿diritto comune¿, tutt¿al più adattate in ragione delle peculiarità del contesto informatico della negoziazione (”distanza” tra i contraenti non fisicamente e simultaneamente presenti, celerità e immediatezza dei rapporti, illimitato potenziamento delle opportunità e delle occasione di contatto sociale,..).
Sempre ai sensi dell¿art. 13 le norme sulla conclusione di contratti si applicano anche in caso di inoltro dell¿ordine per via telematica: dal comma 4 dello stesso articolo si desume che questa regola ha portata generale, e vale anche per i contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o con comunicazioni individuali equivalenti.
La conclusione del contratto nella dimensione individualizzata si connette al procedimento ordinario disciplinato dall¿art. 1326 cc, sia sotto il profilo del tempo che sotto quello del luogo di perfezionamento. Poiché si tratta di un contratto concluso inter absentes rileverà la presunzione di conoscenza di cui all¿art. 1335 cc e per l¿individuazione del destinatario potrà impiegarsi il criterio di cui all¿art. 14 del Dpr 445/2000 che prevede: ¿ che il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all¿indirizzo elettronico da questi dichiarato¿. Il destinatario conoscerà la proposta pervenutagli aprendo la sua casella di posta elettronica e cliccando sul tasto check mail, poi di seguito, valuterà se aderirvi mediante l¿invio di un messaggio di accettazione all¿indirizzo elettronico del proponente.
La più diffusa tra le pratiche di scambio elettronico è rappresentata dall¿acquisto on line: il navigatore accede a un e-shop, visiona beni e servizi, li inserisce in un carrello virtuale e decide se e cosa acquistare inoltrando un modulo d¿ordine completo dei dati richiesti. La tecnica di conclusione del contratto potrà essere quella dello scambio proposta-accettazione (art. 1326 cc) o quella che consente di ritenere perfezionato il contratto quando l¿oblato assuma un contegno meramente esecutivo (art. 1327 cc).
Allo shopping sul web si riferisce il comma 2 dell¿art. 13, il quale impone al prestatore di accusare ¿ senza ingiustificato ritardo e per via telematica¿ la ricevuta dell¿ordine del destinatario. Tale obbligo non si inserisce nell¿iter di perfezionamento del contratto informatico. L¿immediata comunicazione della ricezione dell¿ordine sembra assolvere alla funzione di formalizzare l¿avvenuta ¿individualizzazione¿ del rapporto tra consumatore e prestatore, che definitivamente cessano di essere soggetti irrelati, e quella di consentire di fornire alcune informazioni al destinatario del bene o del servizio.
Il contenuto delle informazioni da dare al consumatore prima dell¿inoltro dell¿ordine, determinato ex lege, riguarda i termini oggettivi dell¿affare nei suoi elementi più significativi: condizioni generali e particolari applicabili al contratto, caratteristiche essenziali del bene o del servizio, indicazione del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna, dei tributi applicabili.
L¿art. 11 della direttiva contemplava l¿esigenza che il prestatore mettesse a disposizione del destinatario del servizio, strumenti tecnici adeguati, efficaci e accessibili tali da permettere a quest¿ultimo di individuare e correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l¿ordine. L¿art. 13 del Dlgs 70/2003 non reca riferimento a tale disposizione, mentre nell¿art. 12, tra le informazioni che il consumatore ha diritto di ricevere prima dell¿inoltro dell¿ordine, ricomprende quelle relative ai mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati.
Per quanto concerne il momento della conclusione del contratto, l¿opinione più accreditata considera implicata nell¿ordine di inoltro la manifestazione dell¿accettazione, e non può che registrarsi, come la comunicazione con cui viene accusata ricevuta dell¿ordine intervenga a contratto concluso.
Se nell¿ordine si ravvisa una proposta contrattuale, può prospettarsi il caso che nell¿accusare ricevuta dell¿ordine, il prestatore contestualmente comunichi la sua accettazione: l¿informazione varrebbe a precisare i termini essenziali dell¿affare concluso.
Ma può anche ipotizzarsi che la comunicazione della ricevuta dell¿ordine preceda l¿accettazione, ove questa consti di un¿autonoma dichiarazione successiva alla comunicazione, così ché l¿informazione de qua finirebbe con l¿integrare quella precontrattuale dell¿art. 12.
Sulla definizione dell¿iter di conclusione del contratto incide il comma 3 dell¿art. 13, secondo il quale l¿ordine e la ricevuta del medesimo si intendono pervenuti quando le parti, alle quali sono indirizzati, hanno la possibilità di accedervi.
Il comma 4 del medesimo articolo opera una distinzione: se il contratto si conclude attraverso il meccanismo dell¿ accesso al sito o tramite l¿esclusiva utilizzazione della posta elettronica o di tecniche di comunicazione individuali equivalenti. In quest¿ultimo caso non hanno applicazione i commi 2 e 3; la comunicazione è individualizzata poiché il contraente risulta speficamente identificato. Mentre nel primo caso a negoziare è un soggetto indistinto che in occasione della visita del sito , è raggiunto dalla proposta commerciale avanzata dal prestatore.
L¿art. 11 della direttiva comunitaria, con riferimento ai contratti conclusi mediante tecniche che consentono una comunicazione individualizzata e un¿interazione immediata, non aveva negato l¿applicazione della regola ora contenuta nell¿art. 13 del Dlgs di attuazione.
La ratio della scelta operata dal nostro legislatore è con ogni probabilità di rendere palese e ribadire che le comuni norme sulla conclusione del contratto si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell¿informazione inoltri l¿ordine per via telematica.