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Esperto in diritto d¿autore e licenze elettroniche
Continua l¿analisi del testo della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46-C5-0055/2003-2003/0024(COD)).
Il Comitato JURI (Affari Legali e Mercato Interno) ha approvato il nuovo testo (vedi allegato in inglese). Se qualche piccola apertura e¿ stata fatta su specifici punti, l¿impostazione generale appare ancora troppo restrittiva e penalizzante, applicando sanzioni, peraltro gravi, a piccole violazioni senza un danno economico rilevante e senza la volontà di ledere i diritti di proprietà intellettuale.
Il testo approvato recita infatti all¿art. 1: ¿La presente Direttiva riguarda le misure e procedure necessarie ad assicurare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale¿. Così facendo, va ben oltre quella che era la ipotesi iniziale di combattere la pirateria e la contraffazione, che presuppongono per loro natura una produzione in larga scala, un consistente danno economico, e la volontà di ledere i diritti di proprietà intellettuali.
Questa impostazione si ritrova anche nell¿art. 3: ¿Gli Stati Membri dovranno prevedere misure, procedure e sanzioni necessarie ad assicurare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale coperti da questa Direttiva¿.
Quindi, non solo pirateria e contraffazione, ma anche copie private non autorizzate o non legittime o anche la semplice diffusione, ad esempio attraverso un sito web, di una impresa o di una università, di un¿opera che violi i diritti altrui.
Questo ultimo esempio e¿ confermato proprio dagli articoli 15 e 16.
In particolare, secondo l¿art. 15: ¿…le autorità giudiziali possono imporre a colui che compie l¿infrazione e agli intermediari, i cui servizi sono usati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, con un provvedimento atto a proibire la continuazione della violazione.¿
Mentre l¿art. 16 riguarda le sanzioni pecuniarie che l¿autorità giudiziale può concedere (su richiesta della parte chiamata in giudizio) in caso di violazioni senza conoscenza e senza negligenza. Questo era uno dei punti più controversi: prima di essere condannati si paga una somma per poter continuare i propri servizi, senza essere obbligati a sospenderli in attesa della decisione.
Tuttavia, in questo secondo testo approvato dalla Commissione vi sono stati miglioramenti riguardo ai dubbi sulla privacy per alcune informazioni che potevano essere acquisite.
Su questa proposta di Direttiva è stato pubblicato anche il parere di un altro Comitato del Parlamento Europeo, il Comitato Industria, Commercio estero, Ricerca e Energia, (approvato con 37 voti a favore, 0 contrari ed 1 astenuto).
Da questo parere si evincono alcune critiche al testo della commissione JURI, tra cui:
La Direttiva si dovrebbe limitare solo alla pirateria e contraffazione;
L¿uso delle misure preventive dovrebbe essere limitato per impedire di danneggiare ingiustamente imprese concorrenti;
Si dovrebbe specificare meglio il concetto di ¿fini commerciali¿.
ALLEGATI
Parere della Commissione per l”industria, il commercio estero, la ricerca e l”energia sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46 ¿ C5-0055/2003 ¿ 2003/0024(COD))